IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.   La presente legge, emanata ai sensi dell’art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, persegue, mediante interventi strutturali pluriennali di riequilibrio e riconversione produttiva delle agenzie formative iscritte nell’elenco previsto dall’art. 29, comma 1, della L.R. 17 maggio 1995, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti finalità:

a) rimuovere gli ostacoli derivanti da differenti livelli di flessibilità della struttura aziendale all’applicazione dei principi della concorrenza e del mercato tra gli operatori, pubblici e privati, dell’istruzione e formazione professionale;

b) migliorare la qualità e la funzionalità del sistema formativo regionale agevolando il riequilibrio dei fattori produttivi e la riconversione organizzativa e funzionale delle agenzie formative private e pubbliche, anche ai fini dell’adeguamento delle sedi e delle prestazioni al sistema di accreditamento e certificazione di qualità;

c)   tutelare i lavoratori dipendenti delle agenzie formative dagli effetti dei processi di riequilibrio e riconversione aziendale.

2.   Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a)   valuta, in base a criteri predeterminati dalla Giunta regionale, i programmi di riequilibrio e riconversione elaborati dalle agenzie formative di cui al primo comma del presente articolo e ne certifica la qualità e la rispondenza alle finalità della presente Legge;

b) partecipa al finanziamento dei programmi certificati in base a criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 2

Natura degli interventi

1.   In attuazione dei programmi di riequilibrio e riconversione certificati ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 1, la Regione:

a) incentiva l’esodo del personale delle agenzie formative risultante in esubero;

b)  finanzia i progetti di formazione e aggiornamento del personale per il quale è previsto il mantenimento dell’impiego a tempo indeterminato;

c) incentiva l’utilizzazione di nuovo personale qualificato in relazione alle necessità emergenti indicate nei programmi di riconversione.

2.   Ai fini dell’ammissione all’applicazione delle misure di cui al comma i, lett. a) del presente articolo ai programmi di riequilibrio e riconversione di cui al comma 2 dell’art. 1, va allegato un piano di esodo.

3.   Le misure e gli interventi previsti dal comma 1 lettera a) del presente articolo sono adottati anche in deroga alle disposizioni del piano annuale, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti derivanti dall’ ordinamento comunitario.

Art. 3

Campo di applicazione

1.   Le misure di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) si applicano esclusivamente al personale dipendente a tempo indeterminato delle agenzie formative iscritte nell’elenco previsto dall’art. 29, comma 1, della L.R. 111/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2000 risulti iscritto all’albo istituito ai sensi dell’art. 28 della stessa legge.

Art. 4

Procedure

1.   A ciascun dipendente che sottoscriva il piano di esodo, la Regione eroga un’indennità omnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto corrisposto dall’agenzia formativa.

2.   I criteri per la determinazione della misura dell’indennità di cui al comma 1 del presente articolo e le modalità di erogazione della stessa sono deliberati dalla Giunta regionale, che può prevedere anche l’ammissione al finanziamento di piani di esodo già avviati a far data dal 1° gennaio 2003 dalle agenzie formative.

3.   In applicazione della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, il Dirigente del competente Servizio della Direzione Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione, ripartisce le risorse finanziarie disponibili tra i piani di esodo dei programmi di riequilibrio e riconversione certificati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), e corrisponde direttamente ai dipendenti in esodo le relative indennità, previa dichiarazione dei medesimi di adesione volontaria alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro con l’agenzia che ha proposto il piano di esodo.

4.   Il provvedimento dirigenziale di cui al comma 3 del presente articolo costituisce titolo di pagamento.

5.   Ai pagamenti delle indennità di cui al presente articolo si applica l’art. 23 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

Art. 5

Norma finanziaria

1.   All’onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno 2003, si fa fronte nei limiti dello stanziamento iscritto al Cap. 52425 del bilancio per l’esercizio in corso.

2.   Alle risorse occorrenti per gli esercizi futuri si provvede con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1.   Le risorse finanziarie previste dall’ art. 5 per l’anno finanziario 2003 sono prioritariamente destinate all’applicazione delle misure di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) della presente legge al piano di esodo dell’Associazione CIAPI, Centro Interaziendale di Addestramento Professionale per l’Industria di Chieti - Pescara.

2.   Per il 2003 le suddette risorse concorrono alla copertura dei fabbisogni residui del piano di esodo dell’agenzia di cui al comma 1 del presente articolo, e per l’applicazione delle misure di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) della presente legge, ai piani di esodo delle altre agenzie formative, mentre, per gli esercizi successivi, le stesse concorrono alla copertura dei fabbisogni finanziari delle sopra citate agenzie formative.

3.   Anche in deroga alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 4 della presente legge, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale approva con deliberazione, qualora non vi abbia ancora provveduto, il piano di esodo del programma di riequilibrio e riconversione dell’Associazione di cui al comma 1 del presente articolo; ai provvedimenti dirigenziali attuativi della suddetta deliberazione si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 4.

4.   Le risorse che, a seguito delle procedure di cui all’art. 4 e del comma 2 del presente articolo, non risultino utilizzate per le finalità di cui alla presente legge, concorrono ad accrescere la disponibilità finanziaria del Fondo unico per le politiche del lavoro.

Art. 7

Abrogazioni

1.   E’ abrogata la L.R. 9 aprile 1997, n. 34 e successive integrazioni e modificazioni. In particolare sono abrogati: l’art. 1 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 139; l’art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142; l’art. 10 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6; la L.R. 28 aprile 2000, n. 71.

2.   L’art. 9 della L.R. 10 maggio 2002 n. 7, concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)”, tenuto conto delle modifiche apportate dagli artt. 2 e 18 della L.F.R. 17.4.2003, n. 7, all’art. 1, comma 1, della L.R. 2 novembre 1994, n. 74, è sostituito dal seguente:

 “Art 9

(Disposizioni in favore del CIAPI)

1.   All’art. 1, comma 1, della L.R. 2 novembre 1994 n. 74, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Contributo all’Associazione CIAPI di Chieti - Pescara” dopo le parole “in qualità di socio di maggioranza un contributo annuale” le parole “per il triennio 2000/2002 di £. 1 miliardo” sono sostituite con le seguenti: “per il triennio 2002/2004, di Euro 774.685,00” per l’anno 2002, di Euro 1.162.438,27 per l’anno 2003 e di Euro 774.438,27 per l’anno 2004.

2.   All’art. 1, comma 1, della L.R. 2 novembre 1994 n. 74, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le erogazioni avvengono in due soluzioni semestrali pari ad € 387.342,50 ciascuna per l’anno 2002, ad € 581.219,13 ciascuna per l’anno 2003 e ad Euro 387.219,13 ciascuna per l’anno 2004 coincidenti, rispettivamente, con il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascuna annualità. Gli importi relativi alle quote semestrali sono erogati al CIAPI sulla base di formale richiesta da parte del medesimo ed inoltrate almeno 30 giorni prima dalle scadenze indicate”.

3.   All’ art. 7, comma 2, della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6, concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’anno 2000 (art. 17 bis L.R. 29.12.1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale”, le parole “2000 ed in quelli analoghi degli esercizi 2000 e 2001” sono sostituite dalle seguenti: “2002 ed in quelli analoghi degli esercizi 2003 e 2004”.”

Art. 8

Urgenza

1.   La presente legge dichiarata urgente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 19 novembre 2003

PACE