IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni all’art. 67 della L.R. 11/1999

1.   Dopo la lettera b) del comma 2 dell’art. 67 della L.R. 11/1999 sono aggiunte le seguenti:

b/bis) il rilascio delle autorizzazioni per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più Comuni appartenenti ad un’unica Provincia;

b/ter) nel caso in cui le gare suddette ricadano nel territorio di più province, la competenza per il rilascio dell’autorizzazione spetta all’Amministrazione Provinciale nel cui territorio avviene la partenza.

Art. 2

Decorrenza trasferimento funzioni

1.   A norma del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 11/1999, il trasferimento alle Province delle funzioni di cui all’art. 67, comma 2, lettere b/bis) e b/ter), decorre dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Urgenza

1.   La presente legge dichiarata urgente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 19 novembre 2003

PACE