IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche ed integrazioni all’art. 67 della L.R. 11/1999
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’art. 67 della L.R. 11/1999 sono aggiunte le seguenti:
b/bis) il rilascio delle autorizzazioni per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più Comuni appartenenti ad un’unica Provincia;
b/ter) nel caso in cui le gare suddette ricadano nel territorio di più province, la competenza per il rilascio dell’autorizzazione spetta all’Amministrazione Provinciale nel cui territorio avviene la partenza.
Art. 2
Decorrenza
trasferimento funzioni
1. A norma del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 11/1999, il trasferimento alle Province delle funzioni di cui all’art. 67, comma 2, lettere b/bis) e b/ter), decorre dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Urgenza
1. La presente legge dichiarata urgente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data
a L’Aquila, addì 19 novembre 2003
PACE