IL DIRETTORE DI AREA

Omissis

determina

La ditta SACEB srl, con sede legale in Zona Industriale S. Martino alla Marrucina (Ch), alla coltivazione di una cava di calcare in località misto in località “Coste Aranciata” del Comune di Pennapiedimonte (CH) distinta in Catasto al foglio n. 12 particelle n.159 – 162 - 277 – 279 – 280 - 445 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs.624/96.

Art. 4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto, assicurativo o fidejussione bancaria per un importo nella misura di Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi  necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori deve essere prodotta una planimetria a scala 1:1.000 con l’esatta ubicazione dei termini lapidei, almeno n. 3 dell’area di cava;

-    Il materiale utilizzato per le scarpate di rilascio deve essere di terreno vegetale idoneo all’impianto delle varietà arboree ;

-    La durata della coltivazione è di anni cinque.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 52.000 e complessivamente di mc. 260.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRETTORE DI AREA

Ing. Mario Pastore