Omissis
la giunta regionale
Atteso che la L. 24.06.1997 nr. 196 - nonché il D.M. 25 marzo 1998 nr. 142, emanato in attuazione dei principi e dei criteri formativi della stessa - prevede, all’art. 18, la possibilità di attivare tirocini formativi e di orientamento, anche presso soggetti pubblici, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
Considerato che i tirocini formativi e di orientamento sono promossi da parte di soggetti specificamente individuati dall’art. 2 D.M. 25.03.1998 n. 142, che qui si abbia per integralmente trascritto;
Rilevato che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni - espressamente previste dall’All. 1 al D.M. 142/1998, parte integrante e sostanziale del presente atto - stipulate tra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici e privati, alle quali deve pedissequamente essere allegato un progetto formativo e di orientamento, specifico per ciascun tirocinio e contenente gli elementi di cui all’art. 4 del D.M. 142/1998;
Preso atto
- della durata massima di 12 mesi (ventiquattro nel caso di portatori di handicap) dei tirocini formativi;
- delle garanzie assicurative che i soggetti promotori di cui all’art. 2 D.M.142/1998 sono tenuti a prestare nei confronti dei tirocinanti;
- delle procedure di rimborso previste dall’art. 18 L. 196/1997 e specificamente indicate all’art. 9 D.M. 142/1998;
Considerato che con nota dell’8 aprile 2003, Rif. Sep. n. 330, indirizzato al Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica interessato alla collaborazione di cui trattasi, la Università di Camerino - che di seguito verrà, per brevità, indicata come UNICAM - ha avanzato l’istanza di stipula di apposita convenzione quadro con la Direzione Sanità della Regione Abruzzo sulla base della quale potranno essere avviate singole attività di stage, previa redazione di specifico progetto formativo, con facoltà per l’ente ospitante, nel caso la Direzione Sanità della Regione Abruzzo, di valutare di volta in volta l’oggettiva possibilità di inserimento del tirocinante;
Considerato
- che il Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità ha già in diverse occasioni ospitato - ed attualmente ospita - studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso la Facoltà di Farmacia della UNICAM, per singoli progetti, finalizzati ad un tirocinio formativo specialistico, nel settore specifico della farmacovigilanza e del monitoraggio della spesa farmaceutica;
- che il suindicato Servizio è disponibile a nuove esperienze nel campo della formazione, in considerazione del valore delle stesse;
Reputato appropriato stipulare la convenzione quadro sopra delucidata, al fine di consentire periodi di formazione e tirocinio a laureandi, laureati e specializzandi della UNICAM, presso il Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità, all’uopo demandando al Direttore Regionale della Direzione Sanità i seguenti incombenti:
1. stipula convenzione quadro;
2. valutazione di ogni specifico progetto formativo presentato dalla proponente UNICAM;
3. redazione parere inerente la possibilità di inserimento del tirocinante;
4. indicazione del tutore designato quale responsabile per la Direzione dello svolgimento del tirocinio;
Dato atto del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica;
Dato atto altresì del parere favorevole, in ordine alla legittimità del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1. di approvare lo schema di convenzione indicato nell’allegato 1 al D.M. 25.03.1998 nr. 142, parte integrante e sostanziale del presente atto - per garantire l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di studenti iscritti a corsi di Laurea, Scuole di Specializzazione, Master dell’Università degli Studi di Camerino, presso la Direzione Sanità della Giunta Regionale e da collocarsi specificamente nel Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica, per la durata di massimo mesi 12 - estesi a 24 mesi per i portatori di handicap - e con le modalità previste dalla L. 24.06.1997 n. 196;
2. di demandare al Direttore Regionale della Direzione Sanità la stipula della suindicata convenzione, nonché la succedanea valutazione degli specifici progetti formativi, della possibilità di inserimento del tirocinante presso il Servizio suindicato, della nomina del Responsabile per la direzione dell’attività di tirocinio;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul sito internet della medesima, www.regione.abruzzo.it