LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 26 del CCNL del personale del comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto il 14/09/2000 (code contrattuali) il quale testualmente recita : “Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni ………… Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente”;
Visto l’art. 17 del CCNL Comparto Regioni-Autonomie locali del 05/10/2001 – biennio economico 2000/2001, il quale prevede che per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbile;
Rilevato che la ricostituzione del rapporto di lavoro deriva da un’istanza della parte interessata e può essere discrezionalmente disposta da parte dell’ente;
Rilevato, inoltre, che trattasi di una facoltà sia in capo al dipendente, il quale deve esercitarla entro un termine preciso (cinque anni dalle dimissioni dal servizio), sia in capo all’ente che deve valutare la richiesta, oltre che per ragioni di opportunità, anche in base alla sussistenza della condizione essenziale rappresentata dalla disponibilità del posto;
Considerato che la previsione del citato art. 26, nel rimettere all’amministrazione la valutazione discrezionale dell’opportunità di avvalersi nuovamente della prestazione lavorativa del dipendente dimessosi rende opportuna l’adozione di una disciplina di dettaglio dell’istituto in oggetto al fine di consentire la ricostituzione del rapporto di lavoro nel rispetto dei canoni di logicità e razionalità;
Dato atto che in data 19/06/2003 si è conclusa positivamente, con la sottoscrizione del relativo verbale di accordo, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (All. A), la fase di concertazione con le OO.SS. concernente i criteri per la definizione dell’istituto in oggetto;
Dato atto CHE nel corso della concertazione, le parti hanno convenuto tra l’altro, sull’adozione da parte della Giunta Regionale di un provvedimento per la regolamentazione di dettaglio;
Rilevato, dall’attento esame della giurisprudenza formatasi sull’argomento nonché del parere espresso dall’Aran sul quesito n° 44 del 06.05.2003 (allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto – All. B), che la ricostituzione del rapporto presuppone anche la preventiva valutazione dei requisiti soggettivi dell’interessato tra i quali deve essere considerato anche quello dell’età massima, fissata per i pubblici dipendenti a 65 anni;
Ritenuto, pertanto, di dover espungere dal settimo capoverso del documento di concertazione le parole “…. o 65 anni di età.”;
Considerato che la RSU ha preso visione della presente proposta di deliberazione ed espresso parere favorevole in ordine al punto di cui sopra, come risulta dall’All. C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare una specifica disciplina per l’applicazione del citato istituto, secondo i criteri che hanno formato oggetto di concertazione con le OO.SS. e con la precisazione che la ricostituzione è preclusa dal raggiungimento dell’età massima per il pensionamento;
Vista la L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto che il Direttore Regionale della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali ha attestato la conformità della presente deliberazione al procedimento disciplinato dalla vigente normativa, apponendovi la propria firma;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:
- l’istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro di cui all’art. 26 del CCNL 14/9/2000 viene disciplinato secondo i criteri di seguito riportati:
- nella programmazione annuale del fabbisogno di personale, nell’ambito della quota riservata alla mobilità esterna, viene riservata alla ricostituzione del rapporto di lavoro una percentuale massima del 5% dei posti disponibili per ciascuna categoria;
- in relazione a ciascuna istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro, il Direttore della struttura di appartenenza del richiedente deve attestare, su motivato parere del Dirigente competente, la sussistenza o meno dell’interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del dipendente dimessosi specificandone in caso di accoglimento, le ragioni (es.: inderogabili necessità; probabile danno all’ente blocco di specifiche attività del servizio);
- il Direttore deve altresì attestare la impossibilità di risolvere il problema attraverso il conferimento di mansioni superiori a personale della sede di servizio in cui è previsto il posto disponibile;
- è consentita l’ammissibilità dell’istanza di ricostituzione del rapporto esclusivamente per il personale dimissionario che abbia raggiunto 40 anni di anzianità di servizio;
- l’applicabilità del citato istituto è preclusa dal raggiungimento dell’età massima per il pensionamento;
- la ricostituzione è consentita solo per l’arco temporale di un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per un ulteriore anno;
- le istanze presentate prima dell’adozione del presente atto e non ancora definite, nel caso in cui i posti corrispondenti risultino ancora vacanti, hanno la priorità su altre eventuali istanze;
- per ciascuna Direzione viene rispettata la cronologia delle istanze di ricostituzione.