Art. 4 – Piano pluriennale di sviluppo socio – economico – Programma operativo annuale.

L’art. 4 è modificato come segue: 

-    al 20° comma: il termine “120 giorni” è sostituito con “60 giorni”

-    al 21° comma: i termini “ 60 giorni” sono sostituiti con “30 giorni”

Art. 12 – Durata del Consiglio e permanenza in carica dei Consiglieri

L’art. 12 è modificata e integrata come segue:

-    al 3° comma: “L.R. 6/12/1994 n. 92” è sostituito con “L.R. 5.8.2003 n. 11”

-    al 7° comma si aggiunge in ultimo: “ed al Consiglio comunitario - Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto”:

-      dell’introduzione del comma 11 bis: “In caso di gestione commissariale i Consiglieri appartenenti al disciolto Consiglio comunale permangono in carica fino alla nomina di successori; ove lo scioglimento consegua a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, i consiglieri cessati decadono immediatamente dalla carica ricoperta in seno al Consiglio comunitario”.

Art. 15 – Elezione degli organi esecutivi

L’art. 15 è modificato come segue:

-    al 5° comma: “entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri” è sostituito “entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione”.

2)- di dare atto che il Consiglio Comunitario Comunitario ha provveduto ad adeguare lo Statuto, a seguito delle disposizioni sancite dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 con le deliberazioni n. 9 del 20.3.2001 e n. 13 del 21.5.2002, rispettivamente pubblicate sul B.U.R.A. n. 11 del 30.5.2001 e n. 14 del 7.7.2002;