Ordinanza n. DN5/53 del 2.04.2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo 152/99 così come modificato dal D.L.vo 258/00, è concesso in sanatoria alla Ditta SOC.SOMIGIEMA SNC con sede legale in VIA UMBRIA 23/13 - ALBA ADRIATICA -, di derivare acqua dal pozzo tramite elettropompa, in misura non superiore a moduli 0,0002 da utilizzare per uso INNAFFIAMENTO GIARDINO.

Art. 2

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.02.95, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 476 del 24.10.2002……

Art. 3

Omissis        La Ditta concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo, di anno in anno, anticipatamente, l’annuo canone di Euro 92,96 (180.000)..... omissis

L’Aquila, lì 2.04.2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Ing. Pierfranco Colangeli

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ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 476 DEL 24.10.2002

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,

PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO sede de L’AQUILA

GENIO CIVILE - TERAMO

Ufficio Attività Amministrative

Omissis

- ART. 1 -

QUANTITA’ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE.

La quantità d’acqua derivata in località LUNGOMARE MARCONI del Comune di ALBA ADRIATICA è fissata in misura non superiore a moduli 0,0002 (modulo calcolato ai sensi dell'art. 1081 comma 3 del c.c.).

L’acqua derivata verrà utilizzata a ciclo chiuso senza restituzione dei reflui.

- ART. 2 -

LUOGO E MODO DELLA DERIVAZIONE

Le opere di presa dell’acqua si trovano nella località LUNGOMARE MARCONI del Comune di ALBA ADRIATICA in sponda destra del Torrente Vibrata (iscritto al n. 164 dell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo) e consistono in un pozzo della profondità di circa 6 m.

Il progetto di tale opera di derivazione, a firma del tecnico GEOM PIERLUIGI MARZIALE, fa parte integrante del presente disciplinare, ed è composto da n. 1 elaborato tecnico e da una relazione tecnica.

Omissis

- ART.4 -

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA’ SODDISFARE LA DERIVAZIONE.

La Ditta concessionaria è tenuta all’installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Dlgs. 275/93. Le modalità di installazione dovranno essere concordate con l’Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara.

-ART 5 -

GARANZIE DA OSSERVARSI.

Saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere ed accorgimenti tecnici necessari sia per evitare che con l’acqua venga asportato anche terreno o la sua frazione più fine, sia per evitare eventuali cedimenti della superficie del suolo, nonché per evitare danni alla stabilità ed alla funzionalità dei pozzi ed alla zona interessata dall’emugimento, in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo se ne riconoscesse la necessità dall’Amministrazione concedente.

-ART. 8 -

DURATA DELLA CONCESSIONE.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 1.02.1995 (data di effettivo inizio della derivazione). Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Ditta concessionaria è tenuta a proprie spese, a ritombare il pozzo con materiale idoneo.

Omissis           

Teramo lì, 27.03.2003

F.TO Giovannelli Giammarco

F.TO Il Dirigente del Servizio

Dr. Ing. Ettore Ricci