il dirigente del servizio
Omissis
determina
1) di stabilire, ai sensi della Legge 443/01, che presso l’impianto esistente ubicato in località Saletti-Acquaviva del Comune di Paglieta (CH) gestito dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro (A.S.I. SANGRO), sede legale Via San Nicola 46 Casoli (CH), possono essere conferiti/utilizzati i codici CER sottoelencati, come da parere A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti) con nota n. 2232 del 03.07.2003:
CODICE CER |
DESCRIZIONE |
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020106 |
Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate) effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori
sito |
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020201 |
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
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020301 |
Fanghi da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e
separazione di componenti |
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020502 |
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
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020603 |
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (limitatamente
alle acque reflue derivanti dalla lavorazione della pasta e panificazione,
che non hanno subito alcun trattamento intermedio, prescrizione punto 2) O.D.
n. 85 del 17-03-2000) |
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020701 |
Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione
della materia prima |
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020705 |
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
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070612
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Fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611 |
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160799 |
Rifiuti non
specificati altrimenti |
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190805 |
Fanghi
prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
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200304 |
Fanghi delle
fosse settiche |
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200306 |
Residui della
pulizia delle fognature |
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2) di stabilire che per quanto riguarda i codici dei rifiuti col finale 99, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, la Ditta deve inviare una comunicazione trimestrale, contenente il nominativo dell’utilizzatore, i quantitativi e analisi eventuali di accompagnamento; La comunicazione, sottoforma di elenco riepilogativo, deve essere inviata all’A.R.T.A.-Abruzzo in duplice copia, di cui una alla sede centrale in Viale Marconi, 178 Pescara, e l’altra al Dipartimento Provinciale - Via S. Olivieri, 195 di Chieti;
3) di confermare, altresì, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di seguito elencate:
- D.G.R. n. 5469 del 10.11.1995;
- Ordinanza n. DF3/85 del 17.03.2000;
- Determinazione
Dirigenziale n. DF3/17 del 18.02.200, con particolare riferimento a quanto
indicato al punto 2) della
Determinazione in parola:
a) I rifiuti debbono essere stoccati in vasche diverse e non possono essere miscelati in fase di stoccaggio;
b) Che i 100 metri cubi giornalieri sono riferiti indistintamente alla somma dei rifiuti trattati nella giornata.
4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Paglieta (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti ed all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti;
5) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento - al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro (A.S.I. SANGRO), Via San Nicola 46 Casoli (CH);
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il responsabile del servizio
Dott. Carlo Di Palo