il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 28.4.2000, n. 83, la Ditta AGROTER Spa, avente sede legale in Via Serre 5 Mondavio (PS), ad utilizzare presso il proprio impianto di compostaggio ubicato in loc. Valle Corina del Comune di Navelli (AQ), già autorizzato ex artt.li 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i. con provvedimenti regionali nn. 1841/99, 98/01, 182/01, 35/02 e 94/02, rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale abruzzese, nei limiti quantitativi annui già autorizzati e per tipologie di rifiuto già autorizzate così come analiticamente riportate nel provvedimento n. DF3/94/2002;

2)   di STABILIRE che la gestione dei rifiuti di provenienza extra regionale deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, di quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore della Ditta medesima, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)   la Ditta rispetti quanto previsto all’art. 29 della L.R. n. 83/00,

b)  il quantitativo dei rifiuti trattati nell’impianto potrà raggiungere le 30.000 T/a solo dopo il completamento delle opere finalizzate alle migliorie tecniche, autorizzate con Determinazione n. DF3/94 del 23.12.2002)

c)   la Ditta, per quanto riguarda le operazioni di trattamento dei rifiuti extra-regionali, dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nella autorizzazione concessa con D.G.R. n. 184 1/99, rinnovata con D.G.R. n. 98 del 21.02.01, in particolare per quanto attiene alle comunicazioni trimestrali su quantità di rifiuti movimentata, provenienza e loro destinazione;

3)   di STABILIRE, altresì, che la validità temporale dell’autorizzazione concessa al precedente punto 1) e direttamente collegata alla validità temporale prevista dalla D.G.R. n. 1841/99 così come rettificata dalla D.G.R. n. 98/2001;

4)   di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)   di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

e.   è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

6)   di RICHIAMARE la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Pescara e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

7)   di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Navelli (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, e all’A.R.T.A.- Dipartimento Provinciale - di L’Aquila;

8)   di NOTIFICARE ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta AGROTER Spa - sede legale di Via Serre 5 - 61040 Mondavio (PS);

9)   di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica

Il responsabile del servizio

Dott. Carlo Di Palo