IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”;

Vista la Legge 22 novembre 1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 30.09.2001, relativa al Piano triennale di prevenzione del randagismo 2001-2003;

Vista la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”;

Visto che con Deliberazione n. 955 del 5 luglio 2000, la Giunta Regionale ha disposto l’approvazione del progetto denominato “Proposta di istituzione di un Numero Verde di servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi connessi al randagismo ed al possesso di animali da affezione”;

Vista la Legge Regionale 29 marzo 2001, n. 13 “Bilancio di previsione per l’esercizio 2001, Bilancio pluriennale 2001-2003”;

Atteso che il Programma di informazione e comunicazione sul randagismo - approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1433 del 10.11.2000 - prevede la proroga del predetto Numero Verde;

Ritenuto opportuno e necessario, prorogare per ulteriori dodici mesi il richiamato Numero Verde istituito con Protocollo Operativo approvato con Ordinanza Direttoriale DR. 2000/46 del 26.09.2000;

Ritenuto opportuno dover destinare a tale intervento la somma di Euro 12.394,96 per gli obiettivi da perseguire, come precisato dalla già richiamata D.G.R. n. 1146/2001;

Considerato che con nota del 15.04.2003 l’Associazione “Un amico per la vita” ha rinunciato alla prosecuzione della convenzione;

Considerato che con Ord. Dir. DG/11/26 del 24.06.2003 si è provveduto a fare un nuovo avviso per l’individuazione di un’associazione interessata;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale DG/11/39 del 05.08.2003 è stata individuata l’Associazione E.N.P.A. sezione di Pescara per la prosecuzione delle attività già previste e riferite al programma di informazione e comunicazione per il randagismo;

Vista la propria precedente Ordinanza DG/11/51 del 27 settembre 2001;

Visto l’art. 4 della la Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 13;

Visto l’art. 5della Legge Regionale 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”,

DISPONE

per le ragioni espresse in narrativa -

1)   di prorogare per ulteriori 12 mesi - ovvero fino al 14 settembre 2004 -  il Numero Verde in parola, affidando tale servizio all’Associazione protezionista “E.N.P.A.” sezione di Pescara, iscritta al n. 18 dell’apposito Albo Regionale;

2)   di affidare tale incarico - all’Associazione predetta - alle condizioni previste dal Protocollo Operativo approvato con Ordinanza Direttoriale DR. 2000/46 del 26.09.2000 e secondo quanto precisato nella convenzione - sottoscritta dalle parti -  allegata al presente provvedimento;

3)   che il pagamento delle prestazioni rese -  secondo quanto stabilito dall’art. 3 del richiamato Protocollo Operativo - verrà effettuato bimestralmente mediante appositi atti Dirigenziali, dietro presentazione di regolari fatture e/o analogo giustificativo di spesa da parte dell’Associazione medesima;

4)   che alle spese suddette si farà fronte utilizzando la somma già impegnata sul Cap. 81419/R/2001 del Bilancio Regionale 2003, giusto impegno n. 1 del 05.12.2001;

5)   la pubblicazione del presente atto sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Pescara, lì 30 Settembre 2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli


OGGETTO: Istituzione di un numero verde di servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi connessi al randagismo e al possesso di animali da affezione. Proroga periodo dal 15/9/2003 al 14/09/2004.

PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661), rappresentata nel presente atto dal Dott. Giuseppe Bucciarelli, nato a Teramo il 05.02.1957, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Veterinario, Direzione Sanità, della Giunta

E

l’Associazione protezionista “Ente Nazionale Protezione Animali” (C.F.80116050586), iscrizione n. 18 Albo Regione Abruzzo per la protezione degli animali d’affezione, rappresentata dalla Sig.ra Maria Carmela Bellini, nata a Lanciano (CH) il 20.02.1948, nella sua qualità di Presidente.

PREMESSO

che con Deliberazione n. 955 del 05.07.2000 la Giunta Regionale:

-    ha disposto l’approvazione del progetto denominato “Proposta di istituzione di un numero verde di servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi connessi al randagismo e al possesso di animali da affezione”;

-    che con Deliberazione G.R. n.1433 del 10/11/2000 è stata prevista la proroga del protocollo connesso con l’attivazione del Numero Verde;

-    che con Deliberazione n.1146 del 30/09/2001 è stato approvato il piano triennale di prevenzione del randagismo 2001/2003 in cui si prevede una quota di finanziamento a carico della Regione per l’informazione dei cittadini.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

 

Articolo 1

Finalità

Si richiamano le finalità indicate nella “Proposta di istituzione di un numero verde di servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi connessi al randagismo e al possesso di animali da affezione”. Sono inoltre richiamati gli obiettivi indicati dal Programma di Prevenzione al Randagismo Triennio 2001/2003.

Articolo 2

Tempi di realizzazione

La durata dell’accordo è di 12 mesi, con decorrenza dal 15.09.03

 

ARTICOLO 3

Adempimenti della Regione Abruzzo

Il Servizio Veterinario Regionale, a partire dalla data indicata nel precedente articolo e per il periodo di realizzazione del progetto, mette a disposizione degli operatori indicati dall’Associazione protezionista animali d’affezione “Ente Nazionale Protezione Animali”:

- una postazione presso i locali situati a Pescara in Via Conte di Ruvo, n. 74;

- un PC con possibilità di stampa.

La Regione, infine, dispone bimestralmente il pagamento relativo alle prestazioni rese dagli operatori indicati dall’Associazione “Ente Nazionale Protezione Animali”, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 7 e dietro presentazione di regolari fatture o giustificativi di spesa.

Articolo 4

Adempimenti dell’Associazione “Ente Nazionale Protezione Animali”

-      L’Associazione “Ente Nazionale Protezione Animali” provvede alla stipulazione del contratto per l’attivazione della linea telefonica ed al pagamento delle spese di allaccio, dei canoni e del traffico di rete compreso l’apparecchio telefonico.

-      L’Associazione “Ente Nazionale Protezione Animali” garantisce la presenza, presso la postazione individuata dal Servizio Veterinario Regionale, di operatori, regolarmente coperti da assicurazione, per l’intero periodo di realizzazione del progetto.

Il servizio dovrà essere attivo per cinque giorni la settimana per almeno 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e con due rientri pomeridiani del martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00.

Articolo 5

Modalità di realizzazione del progetto

Gli operatori del numero verde sono a disposizione del Servizio Veterinario Regionale, che disciplina l’accesso alle informazioni e la divulgazione delle notizie e dei dati trattati.

Costituiscono compiti essenziali degli operatori:

-    rispondere ai quesiti posti dai cittadini, se possibile, in tempo reale; qualora i quesiti non abbiano contenuti tali da consentire una replica immediata, gli operatori hanno comunque il dovere di fornire un’adeguata risposta, richiamando l’utente al recapito telefonico ed alla data da quest’ultimo indicati;

-    annotare i rilievi ed i bisogni segnalati dai cittadini, fornendo loro, se del caso, opportuni chiarimenti e informazioni, nonché aggiornare il sito Web così come riportato nel punto 3 del Programma regionale di Prevenzione del Randagismo 2001/2003.

Il Personale del Servizio Veterinario Regionale fornisce agli operatori l’assistenza necessaria per la soluzione dei quesiti di particolare complessità.

Gli operatori sono tenuti, inoltre, a compiere ogni tipo di attività inerente alle finalità di cui all’articolo 1, nonché a collaborare con il Servizio Veterinario Regionale nell’espletamento dei compiti istituzionali allo stesso attribuiti in materia di randagismo e possesso di animali da affezione.

Gli operatori, infine, sono responsabili della regolare compilazione del registro delle presenze e del registro delle chiamate evase, il cui contenuto è disciplinato nel successivo art. 6; detti registri sono custoditi negli archivi regionali, costituendo prova dell’attività espletata nell’ambito del progetto.

Articolo 6

Contenuto del registro delle presenze e di quello relativo alle chiamate

evase.

Il registro delle presenze degli operatori del numero verde, bollato e numerato, contiene le seguenti indicazioni:

-    la data;

-    l’orario di entrata;

-    l’orario di uscita;

-    la firma leggibile dell’operatore presente;

-    alla chiusura di ogni bimestre, la sigla del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale.

Il registro delle chiamate evase dagli operatori del numero verde, bollato e numerato, contiene le seguenti indicazioni:

-    la data in cui avviene la chiamata;

-    l’orario;

-    l’oggetto del quesito o segnalazione;

-    la risposta dell’operatore (in sintesi);

-    cognome, nome, data, recapito telefonico e comune di residenza forniti dall’utente, qualora la risposta dell’operatore non possa avvenire in tempo reale;

-    alla chiusura di ogni bimestre, la sigla del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale.

Articolo 7

Costo del progetto

Il costo del progetto ammonta a Euro 12.394,96 (Lit. 24.000.000), onnicomprensivi delle prestazioni rese dagli operatori, spese telefoniche - allaccio, canoni, traffico -, locandine e depliants, polizze assicurative, varie ed eventuali.

Le spese devono essere supportate da documenti probatori (fatture etc.). La quota da corrispondere bimestralmente all’Associazione viene quindi fissata in Euro 2.065,83 (Lit. 4.000.000). E’ fatto obbligo all’Associazione di rendicontare trimestralmente l’utilizzo delle somme ricevute.

La cifra viene versata dall’ufficio competente sul cc/bancario/postale intestato all’Associazione dietro presentazione di regolare fattura salvo diversa comunicazione dell’Associazione.

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi. La Regione potrà, qualora sussistano le condizioni, proporre eventuali proroghe e assumere il provvedimento di revoca con preavviso di 10 giorni nel caso di violazione degli accordi da parte degli operatori dell’Associazione.

Gli operatori si impegnano ad accendere apposita polizza di Assicurazione che sollevi l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale che possa sorgere da queste attività.

Per le eventuali controversie è competente il foro de L’Aquila.

Il presente atto è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell’art. 5 comma 5, legge 21.12.1978 n. 845.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Per la Regione Abruzzo:

Dott. Giuseppe BUCCIARELLI                        ______________________________________

 

Per l’Associazione “Ente Nazionale Protezione Animali”:

Sigra Maria carmela BELLINI            ______________________________________

 

Pescara, lì