legge regionale 23.10.2003, n. 15:
Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie
il consiglio regionale ha approvato;
il presidente
della giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. l
Finalità della legge
1. Allo scopo di salvaguardare l'economia aziendale degli allevamenti animali la presente legge prevede interventi a sostegno delle aziende zootecniche che hanno subito perdite imputabili ad emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie.
2. Gli aiuti sono concessi unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale.
Art. 2
Misure di intervento
1. Gli interventi previsti dall'articolo 1 riguardano:
a) l'erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento di capi infetti ordinato dall'autorità sanitaria locale;
b) l'erogazione di indennizzi agli allevatori per il verificarsi di aborti di fattrici in conseguenza della somministrazione di vaccino, previo accertamento del nesso causale da parte di medico veterinario dell'Azienda USL competente per territorio e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3. Per gli accertamenti diagnostici di laboratorio l'Azienda USL si avvale del supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" dell'Abruzzo e del Molise;
c) l'erogazione di indennizzi agli allevatori per il verificarsi del decesso dell'animale, dopo l'intervento di profilassi, previo accertamento del nesso causale da parte di medico veterinario dell'Azienda USL competente per territorio e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3;
d) l'erogazione di indennizzi agli allevatori per il fermo di impresa, determinato dal decesso o dall'abbattimento di capi di bestiame a seguito all'intervento di profilassi, previo accertamento del nesso causale da parte di medico veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3;
e) l'erogazione di aiuti economici agli allevatori a sostegno dei maggiori costi sostenuti per lo smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti o deceduti in conseguenza dell'emergenza veterinaria o, a seguito dell'intervento di profilassi;
f) l'erogazione di provvidenze agli allevatori per il sostegno dei maggiori costi di alimentazione derivanti dal divieto di spostamento all'interno del territorio regionale, qualora intervenga il relativo decreto del competente Assessorato ovvero, a seguito del divieto di movimentazione all'interno del territorio nazionale e/o verso gli stati membri U.E, disposto con provvedimento del Ministro della Salute. I maggiori costi sostenibili con le provvidenze di cui al presente comma sono esclusivamente quelli documentabili (con fatture, ricevute fiscali, contratti regolarmente registrati, etc.) al netto dei costi ordinari;
g) l'erogazione di provvidenze in favore degli allevatori che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria i capi di bestiame necessari per il piano di sorveglianza sierologica (animali sentinella).
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitino l'attività nel territorio regionale e partecipino ad un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione dell'emergenza realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale.
2. I soggetti beneficiari devono avere ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria.
Art. 4
Entità degli aiuti
1. Il risarcimento previsto all'articolo 2, lettera a) e lettera c), è concesso nella misura massima del 100% del valore di mercato, così come stabilito dalla legge 2 giugno 1988, n° 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", e dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n.° 298.
2. L'indennizzo previsto all'articolo 2, lettera b), è concesso nella misura massima di 300,00 euro per ogni feto/UBA.
3. L'aiuto previsto dall'articolo 2, lettera d), è determinato dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, in base ai dati strutturali e agli indicatori economici della Rete Informazione Contabile Agricola (RICA) tenuto conto della produzione lorda totale decurtata dei costi specifici.
4. L'aiuto previsto all'articolo 2, lettera e), è concesso nella misura massima del 100% dei costi di rimozione dei capi morti o abbattuti per disposizione dell'autorità competente che devono essere smaltiti e del 75% dei costi di distruzione di tali carcasse.
5. Il contributo di cui all'articolo 2, lettera f), è determinato nella misura massima del 100% dei maggiori costi di alimentazione documentabili al netto dei costi ordinari.
6. Il risarcimento previsto all'articolo 2, lettera g), è concesso in proporzione al numero dei capi che, per ciascuna azienda, vengono resi disponibili per i prelievi per l'intero periodo di durata del piano annuale di sorveglianza. Il numero massimo dei capi resi disponibili per ciascuna azienda è stabilito dall'autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni UBA messo a disposizione dell' autorità sanitaria la Regione eroga una somma pari a 300,00 euro rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.
Art. 5
Modalità di erogazione degli aiuti
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, lettere a) e c) della presente legge, la Regione opera secondo le procedure stabilite dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", e dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2, lettere b), d), e), f) e g) della presente legge, la Regione opera secondo le procedure stabilite dall'art. 19, della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53, recante: “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare”.
Art. 6
Cumulabilità con altri interventi
Al fine di garantire che non vi siano sovracompensazioni cumulando diversi regimi, qualora la Comunità Europea o lo Stato intervengano con provvidenze proprie, le agevolazioni di cui alla presente legge devono limitarsi alla quota residua fino alla soglia ammissibile prevista dall'art. 4.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Al fine di assicurare la realizzazione delle misure di interventi previste dall'art. 2 della presente legge, è istituito un fondo comune denominato " Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie nella Regione Abruzzo" nella UPB 07 02 009 denominata "Interventi vari nel settore zootecnico" del bilancio regionale per l'esercizio 2003 con dotazioni pari ad Euro 500.000,00.
2. La dotazione del fondo è ripartita tra i capitoli di spesa 82409 e 102419, di nuova istituzione ed iscrizione, gestiti rispettivamente dalla Direzione Sanità per gli interventi di cui al precedente art. 2 lett. a) e c) e dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca per gli interventi di cui al precedente art. 2 lett. b), d), e), f), g).
3. Per gli anni successivi la dotazione del fondo e dei capitoli di spesa indicati nel precedente comma 2 è determinata dalle leggi di bilancio ai sensi della L.R. di contabilità 25.03.2002, n° 3.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2003 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
Variazioni in diminuzione
UPB |
Capitolo |
Denominazione |
Importo |
12 02 001 |
81501 |
Quota del fondo sanitario nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione |
Euro 170.000,00 |
07 02 011 |
102499 |
Interventi nel settore agricolo ed agroalimentare |
Euro 200.000,00 |
05 02 010 |
292210 |
Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale |
Euro 130.000,00 |
Variazioni in aumento
UPB |
Capitolo |
Denominazione |
Importo |
07 02 009 |
82409 |
Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie nella Regione Abruzzo- art. 2 lett. a) e c) della L.R. |
Euro 170.000,00 |
07 02 009 |
102419 |
Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie nella Regione Abruzzo- art. 2 lett. b), d), e), f) e g) ) della L.R. |
Euro 330.000,00 |
Art. 8
Procedure
1. Le procedure per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge, in coerenza con l'impianto normativo di cui ai precedenti artt. 5 e 7, saranno definite con successivo atto a contenuto specifico da adottarsi da parte dalla Giunta regionale.
Art. 9
Pubblicazione
1. La presente legge entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURA dell'avviso di esito positivo da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 113/3 del15.10.2003, ha approvato la presente legge.
L’Aquila, 16 ottobre 2003
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Pace