LA GIUNTA REGIONALE
Visti - la legge 8.11.2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 che ha istituito il Fondo Sociale Regionale;
- la legge regionale 27.3.1998, n. 22, “Norme per la programmazione e l’organizzazione dei servizi di assistenza sociale – Piano sociale regionale 1998/2000”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge n. 149 del 23.3.2001, recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al libro primo del Codice Civile”;
- il DPR 3 maggio 2001 recante “Approvazione del Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali per il triennio 2001-2003”, in attuazione dell’art. 18 della citata legge 328/2000, pubblicato sulla G.U. Suppl. n. 181 del 6.8.2001;
- la determinazione degli ambiti territoriali sociali, effettuata ai sensi della legge 328/2000 e pubblicata sul BURA, n. 59 speciale del 15.5.2002 e la successiva modifica pubblicata sul BURA n. 16 del 7.8.2002;
- il Piano Sociale Regionale 2002-2004, approvato dal Consiglio Regionale con verbale n. 69/8 del 26.6.2002 e pubblicato sul BURA n. 12 speciale del 26.7.2002;
Vista la precedente deliberazione adottata nella seduta odierna con la quale la Giunta regionale ha stabilito di destinare la somma di Euro 302.260,00 della quota del Fondo sociale regionale – anno 2003 – per “Interventi generali” del Piano sociale regionale, resasi disponibile per mancata o irregolare rendicontazione di contributi precedentemente assegnati ai Comuni, per incrementare la quota per “Interventi diretti regionali” del Fondo Sociale regionale, così come previsto dalla Sezione 3, par. 3 del Piano sociale regionale 2002 – 2004, stabilendo, altresì, di utilizzare la medesima per assegnare ai Comuni un contributo straordinario “una tantum” per il pagamento delle spese delle rette dei minori ospitati presso Comunità o Istituti Educativi Assistenziali, nel corso dell’anno 2003;
Vista la D.G.R. n. 799 del 26.9.2003 con la quale è stata ripartita la quota delle Risorse Indistinte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l’anno 2003, al netto della quota già destinata con DGR 697/2003 al finanziamento dell’annualità 2003 dei Piani di Zona dei Servizi Sociali, destinando la somma di Euro 200.000,00 da assegnare ai Comuni un contributo straordinario per il pagamento delle spese delle rette dei minori ospitati presso Comunità o Istituti Educativi Assistenziali, nel corso dell’anno 2003;
Ritenuto, pertanto, di destinare ai Comuni, in considerazione dell’esigenza da più parti rappresentata ed in analogia con quanto già disposto con propria precedente deliberazione n. 1002 del 26.11.2002, un contributo per le spese per il ricovero dei minori , nel corso dell’anno 2003 presso Comunità o Istituti Educativi Assistenziali, in quanto privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell’Autorità Giudiziaria o ai quali la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere;
Considerato di poter destinare all’intervento sopra descritto la somma complessiva di Euro 502.260,00 (Euro 302.260,00 + Euro 200.000,00) da ripartire ed assegnare a quei Comuni che avanzeranno istanza alla Regione nei tempi e con le modalità e con i criteri stabiliti nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di stabilire di assegnare il 60% della somma di Euro 502.260,00, pari a Euro 301.356,00 ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed il restante 40%, pari a Euro 200.904,00 ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
Ritenuto, altresì, di dover prevedere il cofinanziamento con fondi propri da parte dei Comuni destinatari del contributo, nella misura del 20% della somma complessivamente impegnata per l’intervento se trattasi di ricovero presso Istituti e del 10% se trattasi di Comunità;
Atteso che alla complessiva spesa di Euro 502.260,00, derivante dal presente atto, può farsi fronte per Euro 302.260,00 con le disponibilità di cui al capitolo di spesa 71520 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario denominato “Fondo Sociale per l’espletamento dei Servizi ed Interventi in materia sociale e socio-assistenziale”, e per Euro 200.000,00 con le disponibilità di cui al capitolo di spesa 71521 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario denominato “Contributi in favore dei Comuni sulle spese per il ricovero di minori in istituto”;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione “Qualità della vita, beni ed attività culturali, promozione sociale” in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) della L.R 14.9.1999, n. 77, con la firma in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa,
1. di approvare i criteri e le modalità per l’ accesso ai contributi, del complessivo ammontare di Euro 502.260,00 (Euro cinquecentoduemiladuecentosessanta/00), destinati ai Comuni, singoli o associati, per il pagamento delle spese relative delle rette dei minori ospitati presso comunità ed istituti assistenziali dei minori ospitati, nel corso dell’anno 2003, presso Comunità o Istituti Educativi Assistenziali, in quanto privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell’Autorità Giudiziaria o ai quali la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere, allegati alla presente sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;
2. di assegnare il 60% della somma di Euro 502.260,00, pari a Euro 301.356,00 ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed il restante 40%, pari a Euro 200.904 ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
3. di procedere al riparto ed assegnazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, che avanzeranno istanza alla Regione secondo i criteri e le modalità stabilite nell’allegato “A”, prevedendo il cofinanziamento con fondi propri da parte dei Comuni destinatari del contributo, nella misura del 20% della somma complessivamente impegnata per l’intervento se trattasi di ricovero presso Istituti e del 10% se trattasi di Comunità;
4. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione della presente deliberazione;
5. di disporre la pubblicazione sul BURA del presente atto.