LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 46, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “disposizioni per la formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, che prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8, del decreto legislativo 28.8.1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, assicurando prioritariamente l’integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10% di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

Visto il D.M. 18.4.2003, pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25.7.03, con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito le risorse del Fondo nazionale per le Politiche Sociali per l’anno 2003, ed in particolare il riparto delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di competenza regionale, che prevede, tra l’altro, l’assegnazione alla Regione Abruzzo della somma di € 3.946,385, da destinare ai sensi dell’art. 46, comma 2, della legge 289/2002, alle famiglie di nuova costituzione, di cui all’art, 29 della Costituzione, per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

Ritenuto che il tasso di natalità nella Regione Abruzzo riferito all’anno 2001 è stato dell’8,6 per mille abitanti, inferiore del 1,9 per mille rispetto al dato dell’Italia meridionale (10,5) e di 0,8 per mille rispetto al dato nazionale (9,4) (fonte ISTAT – stime dal censimento 2001);

Ritenuto di dover promuovere una politica integrata a favore della natalità che non prescinda dalle esigenze nuove e diversificate delle famiglie e dai diversi contesti in cui la vita familiare si svolge e dal fatto che le famiglie trovano sempre minore sostegno nell’ambito della rete familiare, parentale e delle risorse informali del territorio;

Considerato che la Regione Abruzzo, ha da tempo promosso una politica di sostegno della natalità con i Piani regionali di attuazione della L. 28.8.1997, n. 285 e la l.r. 28 aprile 2000, n. 76 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e successive modificazioni attraverso:

-     il miglioramento della qualità della vita dei minori e delle famiglie e la sperimentazione dei  servizi socio-educativi per la prima infanzia;

-    il sostegno alla rete dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici;

-    la individuazione dei requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia (DGR 565 del 26.6.2001);

-    la formazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi;

-    la promozione di attività di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sui temi concernenti la condizione dell’infanzia, in collaborazione con  le Università, gli Enti e gli Istituti di ricerca e documentazione, anche attraverso gruppi di lavoro interni, interdirezionali e interistituzionali;

Ritenuto, pertanto, di dover potenziare gli interventi già in atto al fine di offrire risposte diversificate ai bisogni emergenti delle famiglie, a sostegno della natalità, attraverso:

1)   contributi ai Comuni per il prolungamento dell’orario di apertura giornaliera dei nidi d’infanzia, senza oneri aggiuntivi per le famiglie;

2)   contributi per il sostegno all’utilizzo dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi privati;

3)      assegnazione di risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;

Atteso che con il citato programma di interventi si intende conseguire i seguenti obiettivi:

-    consentire un utilizzo più omogeneo dei servizi da parte delle famiglie interessate;

-    sostenere le famiglie nella ricerca di soluzioni di accoglienza dei figli all’interno del proprio contesto sociale di appartenenza;

-    sostenere le famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;

-    favorire la fruizione del servizio di nido d’infanzia attivato dai privati nei Comuni in cui non siano disponibili analoghi servizi pubblici;

-    promuovere l’utilizzo dei servizi integrativi ai nidi nei Comuni in cui non siano disponibili nidi d’infanzia pubblici;

-    favorire l’estensione delle risposte di accoglienza offerte dai servizi pubblici, al fine di soddisfare con maggiore flessibilità le esigenze delle famiglie;

Atteso che con D.G.R. n. 799 del 26.9.2003 è stata ripartita la quota delle “Risorse da destinare alle famiglie di nuova costituzione” del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l’anno 2003, di complessivi Euro 3.946.385,14 da destinare agli interventi di cui all’art. 46, comma 2, della legge 289/2002, destinando la somma di Euro 2.346.385,14, per “Assegnazione contributi ai Comuni singoli e associati per l’attuazione di iniziative a sostegno della natalità nelle famiglie di nuova costituzione”;

 

Ritenuto di dover, conseguentemente, determinare, sulla base della disponibilità di tale somma di Euro 2.346.385,14, l’ammontare dei contributi da destinare alle citate diverse tipologie di interventi nel modo seguente:

1.   Euro 400.000,00 per i contributi ai Comuni per il prolungamento dell’orario di apertura giornaliera dei nidi d’infanzia, senza oneri aggiuntivi per le famiglie;

2.   Euro 400.000,00 per i contributi per il sostegno all’utilizzo dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi privati;

3.   Euro 1.546.385,14  assegnazione di risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;

stabilendo, altresì, che eventuali disponibilità di fondi residuali, dopo le assegnazioni di cui ai punti 1) e 2), sono destinate agli interventi di cui al punto 3).

Ritenuto di dover stabilire i criteri per l’accesso ai contributi regionali di cui ai punti 1), 2)  e le modalità di assegnazione agli Enti di ambito sociale dei 35 ambiti sociali individuati dalla regione Abruzzo, ai sensi della L. 328/2000, delle risorse destinate agli interventi di cui al punto 3), che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera “A”;

Atteso che alla spesa derivante dal presente provvedimento, di complessivi Euro 2.346.385,14, si farà fronte con la quota dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione Abruzzo, ex art. 46, comma 2 della legge 289/2002, iscritti sul capitolo 71636 del  bilancio corrente denominato “Risorse da destinare alle famiglie di nuova costituzione, art. 46, c.2, L. 289/2002 – Assegnazione contributi a famiglie con portatori di handicap in situazione di gravità e ai Comuni per sostegno alla natalità”, che presenta la necessaria disponibilità;

Atteso che la Conferenza Permanente Regione – Enti locali, di cui alla l.r. 18.4.1996, n. 21, modificata dalla l.r. 2.10.1998, n. 111, ha espresso parere favorevole nella seduta 23 settembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione Sociale”, in ordine alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a della l.r. 14.9.1999, n. 77, con la firma in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1.   di dover potenziare gli interventi già in atto al fine di offrire risposte diversificate ai bisogni emergenti delle famiglie, a sostegno della natalità, attraverso:

1) contributi ai Comuni per il prolungamento dell’orario di apertura giornaliera dei nidi d’infanzia, senza oneri aggiuntivi per le famiglie;

2) contributi per il sostegno all’utilizzo dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi privati;

3) assegnazione di risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;

2.   di stabilire i criteri per l’accesso ai contributi regionali di cui ai punti 1), 2) e le modalità di assegnazione agli Enti di ambito sociale dei 35 ambiti sociali individuati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della L. 328/2000, delle risorse destinate agli interventi di cui al punto 3), che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera “A”;

3.   di fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, di complessivi Euro 2.346.385,14,  con la quota dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione Abruzzo, ex art. 46, comma 2 della legge 289/2002, iscritti sul capitolo 71636 del bilancio corrente denominato “Risorse da destinare alle famiglie di nuova costituzione, art. 46, c.2, L. 289/2002 – Assegnazione contributi a famiglie con portatori di handicap in situazione di gravità e ai Comuni per sostegno alla natalità”, che presenta la necessaria disponibilità;

4.   di dover, conseguentemente, determinare, sulla base della disponibilità di tale somma di Euro 2.346.385,14 l’ammontare dei contributi da destinare alle citate diverse tipologie di interventi nel modo seguente:

-    Euro 400.000,00 per i contributi ai Comuni per il prolungamento dell’orario di apertura giornaliera dei nidi d’infanzia, senza oneri aggiuntivi per le famiglie;

-    Euro 400.000,00 per i contributi per il sostegno all’utilizzo dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi privati;

-    Euro 1.546.385,14 assegnazione di risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;

5.   di stabilire che eventuali disponibilità di fondi residuali, dopo le assegnazioni di cui ai punti 1) e 2), sono destinate agli interventi di cui al punto 3);

6.   di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A.


ALLEGATO A

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA NATALITA’
LINEE DI INTERVENTO
CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RELATIVE RISORSE.

1.   Criteri per l’accesso ai contributi per il prolungamento dell’orario di apertura giornaliera dei nidi d’infanzia, senza oneri aggiuntivi per la famiglia.

a) Destinatari dei contributi

I contributi regionali sono erogati ai comuni titolari di nidi d’infanzia comunali, che intendano estendere l’orario di apertura giornaliero o settimanale dei propri nidi d’infanzia, al fine di rispondere in modo più adeguato alle esigenze delle famiglie

b)  Entità del contributo

I contributi destinati agli intervento del presente punto sono di complessivi Euro 400.000,00.

L’entità del contributo da erogare a ciascun Comune che ne faccia richiesta è fissata in:

-    Euro 2.000 (duemila/00) per l’estensione di un’ora dell’orario di apertura giornaliero per ciascun nido d’infanzia  comunale;

-    Euro 3.000 (tremila/00) per l’estensione di due ore dell’orario di apertura giornaliero per ciascun nido d’infanzia comunale;

-    Euro 4.000 (quattromila/00) per l’estensione da tre o quattro ore dell’orario di apertura giornaliero per ciascun nido d’infanzia comunale oppure per l’estensione dell’orario settimanale con apertura del servizio il sabato, per almeno 4 ore, ore ciascun nido comunale.

Il contributo per l’estensione dell’orario giornaliero è cumulabile con quello per l’estensione dell’orario settimanale al sabato. Ai sensi dell’articolo 9 delle Direttive generali di attuazione della l.r. 28 aprile 2000, n. 76 (approvate con D.G.R. n. 565 del 26.6.2001 pubblicate sul BURA n. 87 Speciale del 1 agosto 2001), l’orario di apertura giornaliera dei nidi d’infanzia non può superare le undici ore.

Nel caso in cui l’ammontare dei contributi richiesti superi la somma destinata a questa tipologia di interventi, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

c) Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere consegnate o inoltrate tramite Raccomandata del Servizio Postale Nazionale (in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione) dai Comuni interessati alla  Regione Abruzzo – Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale –  Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo , corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

-    Istanza del Sindaco contenente un dichiarazione in cui si attesti l’orario attuale di apertura dei nidi d’infanzia comunali e l’estensione oraria/settimanale che si intende attivare attraverso l’utilizzo del contributo.

d) Modalità di assegnazione dei contributi

L’assegnazione e l’erogazione dei contributi ai Comuni interessati saranno disposte con-testualmente con apposita determinazione dirigenziale.

I Comuni destinatari dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA entro il 30 giugno 2004 apposita rendicontazione attestante  le modalità di utilizzo del contributo e gli obiettivi raggiunti.

2.   Criteri per l’accesso ai contributi per il sostegno all’utilizzo dei nidi d’infanzia  e dei servizi integrativi privati  (centri gioco e centri bambini genitori)

a) Destinatari dei contributi

I contributi regionali sono erogati ai Comuni, privi di nidi d’infanzia comunali, nei quali siano funzionanti nidi d’infanzia gestiti da soggetti privati e servizi integrativi (centri giochi e centri bambini genitori) a gestione  privata.

Le strutture devono essere in possesso alla data di scadenza del bando per l’accesso ai contributi, dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata come nido o servizio integrativo ai sensi della normativa vigente.

I Comuni utilizzano i contributi, in piena autonomia, secondo le seguenti modalità:

- assegnazione diretta alle famiglie che usufruiscono del servizio di cui trattasi;

- erogazione ai soggetti gestori dei nidi o servizi integrativi, finalizzandone l’utilizzo ad interventi di miglioramento o potenziamento del servizio che comportino una riduzione documentata degli oneri applicati alla alle famiglie al momento della richiesta del contributo.

b)  Entità del contributo

I contributi destinati agli interventi del presente punto sono di complessivi Euro 400.000,00.

L’entità del contributo è fissata in:

-    Euro 520,00 (cinquecentoventi/00)  per ogni posto bambino autorizzato come nido d’infanzia;

-    Euro 260,00 (duecentosessanta/00) per ogni posto bambino autorizzato come servizio integrativo.

Le quote di riduzione degli oneri a carico delle famiglie possono essere differenziate in base al reddito del nucleo familiare, purché  il beneficio interessi tutti i minori iscritti al nido o servizio integrativo.

Nel caso in cui l’ammontare dei contributi richiesti superi la somma destinata a questa tipologia di interventi, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

c) Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere consegnate o inoltrate tramite Raccomandata del Servizio Postale Nazionale (in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione) dai Comuni interessati alla  Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale –  Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

-    Istanza del Sindaco contenente un dichiarazione in cui si attesti che il nido o il servizio integrativo privato  svolge un servizio di pubblica utilità e che nel Comune non esistono nidi d’infanzia comunali.

-    Copia fotostatica dell’autorizzazione al funzionamento del nido d’infanzia o servizio integrativo privato rilasciata dal Comune competente per territorio, nella quale sia indicata la ricettività massima autorizzata.

d) Modalità di assegnazione dei contributi

L’assegnazione e l’erogazione dei contributi ai Comuni interessati saranno disposte contestualmente con apposita determinazione dirigenziale.

I Comuni destinatari dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA entro il 30 giugno 2004 apposita rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del contributo e gli obiettivi raggiunti.

3.   Criteri per il riparto e l’assegnazione delle risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche.

a)   Enti assegnatari delle risorse

Le risorse destinate all’attuazione degli interventi sono erogate agli Enti di ambito sociale individuati dai 35 ambiti sociali territoriali determinati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della L. 8.11.2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione dei sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Nel caso di Comuni che non abbiano individuato l’Ente di Ambito Sociale, devono delegare specificatamente l’Ente di Ambito Sociale di competenza.

b) Destinatari degli interventi

Destinatari degli interventi sono le famiglie con uno o più figli che abbiano fino ad un anno di età e che si trovino in situazioni problematiche derivanti, a titolo esemplificativo:

-    da una condizione economica disagiata, come individuata sulla base dei criteri stabiliti dagli Enti di ambito sociale per l’erogazione di prestazioni quali l’assistenza economica;

-    dalla nascita di due o più gemelli o di bambini con disabilità affetti da gravi patologie, alle cui esigenze la famiglia non è in grado di far fronte con i propri ordinari mezzi di sostentamento.

Gli interventi possono essere realizzati attraverso l’erogazione di contributi di tipo economico oppure l’attivazione di servizi di sostegno, almeno per tutto il primo anno di vita dei minori interessati.

c)   Criteri di riparto delle risorse

I contributi destinati agli interventi del presente punto sono di Euro 1.546.385,00. Eventuali disponibilità di fondi residuali dopo le assegnazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), sono destinate agli interventi di cui al presente punto.

Le risorse saranno ripartite tra gli enti di cui alla lettera a), con successiva determinazione dirigenziale, compatibilmente con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione Abruzzo, in base al numero di minori della fascia 0/1 anno relativo al censimento generale della popolazione, anno 2001 (fonte ISTAT) e tenendo conto di eventuali esigenze di riequilibrio delle risorse tra le diverse zone del territorio regionale.

d) Modalità di assegnazione dei contributi

L’assegnazione e l’erogazione dei fondi agli Enti di cui alla lettera a) saranno disposte contestualmente con apposita determinazione dirigenziale. Gli Enti destinatari  dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA entro il 30 giugno 2004 apposita rendicontazione attestante  le modalità di utilizzo delle risorse, le eventuali economie realizzate, il numero e le caratteristiche delle famiglie interessate agli interventi  e gli obiettivi raggiunti.