iL COMMISSARIO AD ACTA Avv. Tiziano Ferrante

L’anno duemilatre, il giorno tre del mese di luglio il sottoscritto avv. Tiziano Ferrante, nominato dal Presidente della Provincia di Chieti con Decreto n.58/GAB del 27.06.02 quale Commissario ad Acta con il compito di adottare una nuova disciplina urbanistica dell’area distinta in epigrafe, in forza di sentenza n. n.382/02 del TAR Abruzzo sez. di Pescara, alla presenza e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune di Chieti dott. Sergio Di Luca ha proceduto a quanto segue:

premesso

Che a seguito della nomina disposta dal Presidente della Provincia di Chieti il sottoscritto ha provveduto con delibera n. 259 del 23.09.2002 a classificare l’area sopra descritta;

VISTI

I pareri rimessi dal Servizio Tecnico del Territorio Ufficio di Chieti con nota del 06.09.2002, prot. 4284 e dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota del 05.04.2003 prot. 01639;

RICHIAMATA

La delibera commissariale n.307 del 27.03.2003 avente ad oggetto la dichiarazione di conformità della nuova normativa rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

CONSIDERATO

Che nota del 08.05.2003 il sottoscritto Commissario ad acta ha convocato la Conferenza dei Servizi in merito alla riclassificazione in oggetto per la data del 13.06.03;

PRESO ATTO

Del parere espresso dalla Sezione Urbanistica Provinciale di Chieti n. 46/3 n~ia seduta del 10.06.2003 e delle relative osservazioni;

CONSIDERATO

L’intervento di trasformazione urbanistico-edilizio si attua attraverso strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata previsti dalla vigente legislazione statale o regionale, assistiti da convenzione. In particolare, l’attuazione di tale intervento è diretta ma condizionata ad alcuni prerequisiti urbanistici del territorio, ovvero alla effettiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie (viabilità interna, parcheggi, verde attrezzato) ovvero alla cessione dei suoli necessari al soddisfacimento dello standard, di cui al D.M.1444/68, limitatamente alla capacità insediativa dell’area stessa e secondo le modalità ed i tempi specificati in apposito atto d’obbligo con la precisazione che, in ogni caso, l’area interessata dalla viabilità e dal servizio pubblico garantisce un diritto edificatorio sulla base dell’indice di utilizzazione territoriale assegnato al lotto.

In particolare tali strumenti di iniziativa pubblica o privata, saranno formati secondo le indicazioni seguenti e sulla base del principio della perequazione urbanistica, in modo da garantire ai proprietari interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree e proporzionalmente alle quote proprietarie, l’equa ripartizione sia dei diritti edificatori sia degli oneri da assumere nei confronti dell’Amministrazione comunale.

Le presenti norme prevedono l’attuazione mediante “intervento urbanistico diretto” mediante progettazione unitaria del lotto assistita da convenzionamento tra proprietari ed amministrazione volto ad assicurare il perseguimento delle finalità e dei caratteri prestazionali di seguito stabilite.

Con riferimento ai rilievi espressi dalla SUP di Chieti con il verbale sopra richiamato, va osservato che l’area in oggetto nonostante la sua estensione può essere valutata come un lotto unico sia per caratteristiche oggettive sia perché appartenente nella sostanza ad una unica ditta proprietaria, il che favorisce una virtuale utilizzazione razionale e contestuale del compendio, con riflessi positivi in termini di cessione di porzioni consistenti dell’immobile in favore del Comune. Nel contempo, si garantisce l’intervento di governo dell’Amministrazione comunale in merito al processo di trasformazione mediante la previsione dell’attuazione diretta condizionata la cui congruità progettuale e finanziaria rimane sottoposta al vaglio degli organi tecnici comunali.

Inoltre la riclassificazione garantisce una dotazione di superfici da destinare a servizi pubblici in aderenza alle prescrizioni di cui al D.M. 1444/68 e che la previsione di un progetto unitario previene fenomeni di frammentazione.

Visto il citato Decreto di nomina del Presidente della Provincia;

Vista la Legge Urbanistica n. 1150/42 e successive integrazioni;

Visto il D.M. n.1444 del 2.4.68;

Vista la L.28.1.77 n.10;

Visti i DPR n. 8/72 e 616/77;

Vista la L.R. n.11/99;

Vista la L.R. n.70/95;

Vista la L.R. 26/00;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1.   L’approvazione della nuova normativa urbanistica delle aree di seguito individuate nei termini che seguono:

Intestatari:

Foglio
n.

Particella
n.

Estensione

(mq)

Talucci Antonio

28

251

3.390

Taucci Antonio

28

314

945

Talucci Antonio

28

1050

223

Talucci Antonio

28

1049

70

Talucci Antonio

28

1047

8

Talucci Antonio

28

1045

4

Talucci Giampiero, Talucci Massimo

28

315

1.030

Appignani Elsa, Appignani Fernando, Appignani Giovanna, Talucci Antonio

28

508

190

Crisante Clelia, Picciani Silvano

28

949

260

Crisante Clelia, Picciani Silvano

28

950

1.260

Talucci Giampiero, Talucci Massimo

28

310

800

Talucci Giampiero, Talucci Massimo

28

4252

15.868

Talucci Giampiero, Talucci Massimo

28

732

120

Talucci Giampiero, Talucci Massimo

28

4251

37

Talucci Costruzioni srl

28

4249

4250

4253

4254

4255

4256

4257

4258

401

262

867

843

836

457

188

1

Superficie complessiva

 

 

28.060

 

Le aree distinte in Catasto come sopra riportato con Superficie Territoriale pari a St= 28.060 mq, oggetto del presente provvedimento vengono così disciplinate:

Il rilascio della concessione edilizia per l’intervento di nuova costruzione è quindi condizionato all’impegno da parte dei proprietari alla cessione dei suoli per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, relative al lotto interessato, oltre alla effettiva esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie. I privati unitamente alla richiesta di concessione edilizia dovranno presentare un atto d’obbligo relativo all’impegno a cedere all’Amministrazione comunale parte dell’area di proprietà interessata da tali opere, cioè la superficie pari a mq 7.440, necessaria per il soddisfacimento dello standard di cui al DM 1444/68, oltre a quella necessaria per la realizzazione della viabilità pubblica. Pertanto l’area che il privato dovrà cedere complessivamente non potrà essere inferiore al 30% dell’intera proprietà cioè pari a mq 8.418.

In tale area, come sopra individuata e delimitata, gli interventi di trasformazione edilizia, sono vincolati al rispetto degli indici e dei parametri edilizi seguenti:

·        Prerequisiti Urbanistici: l’accessibilità all’interno dell’ambito dovrà essere garantita dalla via Colonnetta e dalla via Orsogna e possibilmente dalla via Bellini;

Le aree ricomprese all’interno del Piano Particolareggiato Chieti Scalol

(Zone a normativa speciale art.15) dovranno essere stralciate;

·        Sf (Superficie fondiaria) = 28.060 mq

·        Uef (Indice di utilizzazione fondiaria) = 0.35 mq/mq

·        Sul (Superficie utile lorda= 9.821 mq

·        Sul (esistente) = 513mq

·        Sul (nuova realizzazione) = 9.821-513=9.308 mq

·        Cir (Capacità insediativa residenziale, 30mq/ab) = 310 abitanti

·        Standard (Superficie minima per standard DM1444/68 - 24mq/ab) 7.440 mq

·        Superficie fondiaria da cedere per standard e viabilità pubblica non inferiore al 30% della Sf ovvero pari a 8.418 mq

·        Rc (Rapporto massimo di copertura) = 35 % dell’area privata

·        Hf (Altezza massima dei fabbricati) = 15.00 mt

·        Df (Distanza dagli edifici) non inferiore a = 10.00 mt

·        Dc (Distanza minima dai confini di proprietà) = 5.0 mt ovvero la metà dell’altezza dell’edificio con altezza superiore a 10 mt.;

Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti:

a) Abitative

-    Abitazioni; “Residence” e abitazioni collettive;

b) Terziarie

Servizi privati: uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi culturali, servizi alle attività produttive, sedi istituzionali e rappresentative;

Definizioni:

(Sul) - Superficie utile lorda: misura in mq (metri quadrati) la somma delle superfici lorde, comprese entro il perimetro esterno delle murature per uno spessore massimo di cm 30, di tutti i livelli sovrapposti, fuori e dentro terra degli edifici, qualunque sia la destinazione d’uso, compresa la proiezione orizzontale di muri, servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche, cabine elettriche, locali per raccolta rifiuti solidi, etc.).

Rimangono in ogni caso esclusi:

-    gli spazi non interamente chiusi perimetralmente, anche se coperti, quali logge, balconi, porticati a piano terra, questi ultimi entro il limite di superficie del 30% della Sc;

-    i locali o i porticati a piano terra con superficie non eccedente 1/10 della cubatura dell’intero fabbricato, purché con l’altezza interna non superiore a ml. 3,00 e a condizione che siano destinati esclusivamente ad autorimessa privata di pertinenza;

-    i locali interrati o seminterrati entro i limiti della superficie coperta ammessa, anche se parzialmente, purche’ di altezza non superiore a ml. 2,40 ed a condizione che siano destinati a locali ripostigli, cantine e simili, autorimesse singole asserviti agli usi ed alle unita’ funzionali dei livelli sovrastanti;

-    i locali sottotetto ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura e l’estradosso del solaio dell’ultimo livello di calpestio, con altezza media inferiore a ml. 2,20 a condizione che siano destinati a ripostigli asserviti agli usi delle unità funzionali dei livelli sottostanti:

-    i vani ascensori e i vani scala;

-    ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spessore, per motivi di risparmio energetico;

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle ulteriori previsioni di cui alle NTA e REC del Comune di Chieti in quanto dotate di valenza generale.

dispone

La pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia di approvazione di provvedimenti relativi allo strumento urbanistico e relative varianti.

Il Comune di Chieti provvederà a tutti gli adempimenti di legge e di regolamento connessi, conseguenti e successivi, derivanti dalla riclassificazione dell’area oggetto del presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione sul BURA.

il commissario ad acta

Avv. Tiziano Ferrante

il segretario generale

Dott. Sergio Di Luca