IL
COMMISSARIO AD ACTA Avv. Tiziano Ferrante
L’anno duemilatre, il giorno tre del mese di luglio il sottoscritto avv. Tiziano Ferrante, nominato dal Presidente della Provincia di Chieti con Decreto n.58 GAB del 04.09.2001 quale Commissario ad Acta con il compito di adottare una nuova disciplina urbanistica dell’area distinta in epigrafe, in forza di sentenza n 818/00 del TAR Abruzzo sez. di Pescara, alla presenza e con l’assistenza del Segretario generale del Comune di Chieti dott. Sergio Di Luca ha proceduto a quanto segue:
PREMESSO
Che a seguito della nomina disposta dal Presidente della Provincia di Chieti il sottoscritto ha provveduto con delibera n. 220 del 30.05.2002 a classificare l’area sopra descritta;
VISTA
La delibera commissariale n. 287 del 20.12.2002 avente ad oggetto controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ditta proprietaria;
VISTI
I pareri rimessi dal Servizio Tecnico del Territorio Ufficio di Chieti con nota n. prot. 2560 del 23.05.02 e dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota n. prot 5193 del 21.11.2002
RICHIAMATA
La delibera commissariale n. 306 del 27.03..2003 avente ad oggetto la dichiarazione di conformità della nuova normativa rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
considerato
Che nota del 08.05.2003 il sottoscritto Commissario ad acta ha convocato la Conferenza dei Servizi in merito alla riclassificazione in oggetto per la data del 13.06.03;
PRESO
ATTO
Del parere espresso dalla Sezione Urbanistica Provinciale di Chieti n. 46/2 nella seduta del 10.06.2003 e delle relative osservazioni;
CONSIDERATO
L’intervento di trasformazione urbanistico-edilizia si attua attraverso strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata previsti dalla vigente legislazione statale o regionale, assistiti da convenzione. In particolare, l’attuazione di tale intervento è diretta ma condizionata ad alcuni prerequisiti urbanistici del territorio, ovvero alla effettiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie (viabilità interna, parcheggi, verde attrezzato) ovvero alla cessione dei suoli necessari al soddisfacimento dello standard, di cui al D.M.1444/68, limitatamente alla capacità insediativa dell’area stessa e secondo le modalità ed i tempi specificati in apposito atto d’obbligo con la precisazione che, in ogni caso, l’area interessata dalla viabilità e dal servizio pubblico garantisce un diritto edificatorio sulla base dell’indice di utilizzazione territoriale assegnato al lotto.
In particolare tali strumenti di iniziativa pubblica o privata, saranno formati secondo le indicazioni seguenti e sulla base del principio della perequazione urbanistica, in modo da garantire ai proprietari interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree e proporzionalmente alle quote proprietarie, l’equa ripartizione sia dei diritti edificatori sia degli oneri da assumere nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Le presenti norme prevedono l’attuazione mediante “intervento urbanistico diretto” mediante progettazione unitaria del lotto assistita da convenzionamento tra proprietari ed amministrazione volto ad assicurare il perseguimento delle finalità e dei caratteri prestazionali di seguito stabilite.
Inoltre, con riferimento ai rilievi espressi dalla SUP di Chieti, si precisa che l’effettiva estensione delle aree proposte per il cambio di destinazione d’uso è pari a mq.2.330, in quanto mq.350 afferenti la particella 4754 (oggi 4755) risultano già di fatto trasformati in viabilità pubblica ed in quanto tali acquisiti dal Comune; tenuto conto che in sede di controdeduzioni l’indice di utilizzazione fondiaria è stato portato a 0,8 mq./mq., si è assicurato il rispetto dei valori di Sul come già definiti con la precedente delibera di adozione; si ribadisce che la riclassificazione in oggetto interessa una area limitata del territorio comunale comportando un intervento di trasformazione urbanistica unitaria e marginale rispetto all’intero territorio; che in quanto tale la riclassificazione garantisce una dotazione di superfici da destinare a servizi pubblici di cui al D.M. 1444/68; che la previsione di un progetto unitario previene fenomeni di frammentazione; che le destinazioni d’uso di riferiscono ad una eventuale utilizzazione commerciale a servizio esclusivo delle residenze.
Visto il citato Decreto di nomina del Presidente della Provincia;
Vista la Legge Urbanistica n. 1150/42 e successive integrazioni;
Visto il D.M. n. 1444 del 2.4.68;
Vista la L.28.1.77 n.10;
Visti i DPR n. 8/72 e 616/77;
Vista la L.R. n.11/99;
Vista la L.R. n.70/95;
Vista la L.R. 26/00;
Tutto ciò premesso
DELIBERA
1. L’approvazione della nuova normativa urbanistica delle aree di seguito individuate nei termini che seguono:
L’area distinta in Catasto al foglio 33, particelle 1291 e 4754 con St pari a mq.2.330 in testa alla Ditta Febbo Luciano Sandro, Eugenio e Ludovico oggetto del presente provvedimento viene così disciplinata:
· St (superficie territoriale) = 2.330 mq.
· Uef (indice di utilizzazione fondiaria) = 0,8 mq./mq.
· Sul (superficie utile lorda) 1.864 mq.
· Cir (capacità insediativa residenziale) = 62 abitanti
· Superficie servizi di cui al DM 1444/68 = 1.120 mq. (part.lla 1291)
· Rc (rapporto di copertura) =<40% della Sf
· NI (numero di massimo di livelli) = 7 di cui uno interrato e uno sottotetto
· Hf (altezza massima) = 16,00 mt.
· Ip (indice di permeabilità) = 20% della Sf privata
· Sls (soglia massima del livello sonoro equivalente di cui al DPCM/91) = <60 dB
· Df(distanza minima tra fabbricati) = m.10
· Dc (distanza minima dai confini) = m.5
· Ds (distanza minima dalle strade) = 5 metri, ovvero in allineamento ai fabbricati esistenti che ricadono, nei lotti confinanti, a distanza maggiore o minore della minima prevista dal ciglio stradale. In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, occorrerà richiedere il sopralluogo per la redazione del verbale di linee e quote, al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale che, a sua volta, provvederà a verificare la validità dell’allineamento proposto dal progettista dell’opera.
· Dr (distanza delle recinzioni dai cigli stradali), a filo dei marciapiedi ovvero in allineamento a quelli preesistenti;
· Pri (parcheggi inerenti la costruzione) saranno di 10 mq/100 mc per destinazione di tipo residenziale; tali spazi possono essere interni all’edificio o ricavati nell’area di pertinenza dello stesso.
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti:
a) Abitative
- Abitazioni; “Residence” e abitazioni collettive;
b) Terziarie
Servizi privati: uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi culturali, servizi alle attività produttive, sportelli bancari, artigianato di servizio, altri servizi privati. Attrezzature. Attrezzature per il tempo libero, la cultura, la formazione e lo spettacolo. Sedi istituzionali e rappresentative;
Definizioni di indici e parametri:
(Sul) - Superficie utile lorda: misura in mq (metri quadrati) la somma delle superfici lorde, comprese entro il perimetro esterno delle murature per uno spessore massimo di cm 30, di tutti i livelli sovrapposti, fuori e dentro terra degli edifici, qualunque sia la destinazione d’uso, compresa la proiezione orizzontale di muri, servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche, cabine elettriche, locali per raccolta rifiuti solidi, etc.).
Rimangono in ogni caso esclusi:
- gli spazi non interamente chiusi perimetralmente, anche se coperti, quali logge, balconi, porticati a piano terra, questi ultimi entro il limite di superficie del 30% della Sc;
- locali o i porticati a piano terra con superficie non eccedente 1/10 della cubatura dell’intero fabbricato, purché con l’altezza interna non superiore a ml. 3,00 e a condizione che siano destinati esclusivamente ad autorimessa privata di pertinenza;
- i locali interrati o seminterrati entro i limiti della superficie coperta ammessa, anche se parzialmente, purche’ di altezza non superiore a ml. 2,40 ed a condizione che siano destinati a locali ripostigli, cantine e simili, autorimesse singole asserviti agli usi ed alle unità’ funzionali dei livelli sovrastanti;
- locali sottotetto ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura e l’estradosso del solaio dell’ultimo livello di calpestio, con altezza media inferiore a ml. 2,20 a condizione che siano destinati a ripostigli asserviti agli usi delle unità funzionali dei livelli sottostanti:
- i vani ascensori e i vani scala;
- ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spessore, per motivi di risparmio energetico;
- ingombri dei solai di interpiano ovvero di copertura quando sia praticabile per le parti eccedenti i 30 cm di spessore.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle ulteriori previsioni di cui alle NTA e REC del Comune di Chieti in quanto dotate di valenza generale.
DISPONE
la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia di approvazione di provvedimenti relativi allo strumento urbanistico e relative varianti.
il Comune di Chieti provvederà a tutti gli adempimenti di legge
e di regolamento connessi, conseguenti e successivi, derivanti dalla
riclassificazione dell’area oggetto del presente provvedimento, ivi compresa la
pubblicazione sul BURA.
il commissario ad acta
Avv. Tiziano Ferrante
il segretario generale
Dott. Sergio Di Luca