IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

1)   di autorizzare, la Ditta AKEA al proseguimento delle emissioni in atmosfera relative all’impianto di produzione di finta pelle, di cui alla D.G.R. n. 3472 del 30.12.1997 e successiva ordinanza n. 247 del 15.12.1999, ubicato in Comune di Orsogna (CH), c.da Malverno, così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, e nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel quadro riassuntivo delle emissioni di cui alla D.G.R. n. 3472 del 30.12.1997 e successiva ordinanza n. 247 del 15.12.1999, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 2);

2)   di concedere l’autorizzazione limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione  di cui alla tabella riassuntiva allegata al presente atto, - parte integrante e sostanziale della presente disposizione(all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini