IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Omissis

1)   di autorizzare, la ditta PONZIO SUD:

a)   alla continuazione delle emissioni in atmosfera relative al proprio impianto di anodizzazione e verniciatura dei profilati di alluminio, ubicato in Comune di Pineto, di cui all’ordinanza dirigenziale n. DF2/214 del 18.11.1999, nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni di cui alla nota datata 15.7.2003 (All.2), allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

b)  alla continuazione delle emissioni in atmosfera, relativamente all’impianto di cui all’ordinanza dirigenziale n. DF2/131 del 31.8.2001, concernente autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera per un impianto di asciugatura, verniciatura, cottura vernici, pigmentazione e sverniciatura nello stabilimento di anodizzazione e verniciatura di profilati/laminati di alluminio, della ditta Ponzio Sud ubicato in Comune di Pineto (TE), nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni di cui alla nota della ditta del 17.7.2003 (All.3), allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)   di CONDIZIONARE l’autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a - obbligo all’adeguamento a nuovi limiti fissati in relazione al disposto dell’art. 3 del D.P.R. 203/88, qualora più restrittivi;

b - obbligo alla Società di realizzare i punti di emissione in modo da permettere i controlli di cui al successivo punto c); è fatto altresì obbligo alla Società di controllare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti di abbattimento riportando le date delle verifiche effettuate sul registro di cui al successivo punto d);

c - gli ulteriori controlli di cui all’art.7 punto 5 D.P.R. 203/88 devono avere una frequenza semestrale per i punti di emissione elencati nelle tabelle riassuntive allegate, parti integranti del presente atto;

d - tutti i controlli di cui ai precedenti punti b) e c), devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento: la data, l’orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati a firma del responsabile dell’impianto su apposito registro vidimato dall’Organo di Controllo;

e - nel medesimo registro di cui al precedente punto d), vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

f - per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell’Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazioni ai sensi dell’art.3 comma 2), dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi di cui al D.M. 12.7.1990;

g - eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno convalidate dall’Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio Regionale;

h - che tutti i punti di emissione abbiano un’altezza dal suolo maggiore del colmo del tetto;

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini