IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

1)   di sostituire con il presente atto, la determinazione dirigenziale n. DF2/284 del 15.4.2003, autorizzando, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta TERMOTECNICA ABRUZZESE per l’impianto di “termosverniciatura punto E35” - da ubicarsi in c.da Vallecupa, Comune di Colonnella(TE), così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E35, riportate nella tabella riassuntiva datata 28.8.2003 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini