IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 27.12.2002, n. 84, recante: “Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo”;

Visto in particolare l’art. 18 della Legge Regionale sopra citata che stabilisce, per l’attuazione della L.R. N. 84/20001 un limite di spesa di € 1.300.000 annui;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DC6/278 del 3 ottobre 2002 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli Enti richiedenti i benefici di cui alla Legge regionale sopra citata e disposto il riparto dei fondi in favore dei soggetti utilmente collocati fino alla posizione n. 78 come riportati nella tabella A) ad essa allegata, fino ad esaurimento della somma di € 1.300.000 prevista;

Visto l’art. 32 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7 “Legge finanziaria regionale” che prevede lo stanziamento di ulteriori € 400.000,00 annui da destinare allo scorrimento della graduatoria definitiva di cui sopra;

Preso atto che la Regione, attraverso l’implementazione delle risorse finanziarie ha inteso proseguire il programma di completamento della metanizzazione in Abruzzo previsto dalla L.R. 84/2001 ed attuato con la graduatoria di merito di cui alla Tabella A) allegata alla Determinazione Dirigenziale n. DC6/278 del 3 ottobre 2002, in cui risultano inseriti gli enti secondo il punteggio a ciascuno attribuito sulla base dei criteri e delle priorità previste dall’art. 7 della legge regionale 84/2001;

Rilevato che nella graduatoria definitiva sopra citata sono stati ammessi a contributo gli Enti collocati nelle posizioni da 1 a 78 (e precisamente fino al Comune di Campotosto che risulta parzialmente finanziato) fino a concorrenza della somma di € 1.300.000;

Ritenuto necessario procedere al riparto dei fondi in favore degli Enti che seguono in graduatoria, non finanziati per insufficienza delle risorse, secondo l’ordine a ciascuno assegnato e nei limiti del nuovo stanziamento di € 400.000;

Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della L.R. 84/2001, il contributo da assegnare, in sede di riparto dei fondi, deve essere calcolato sulla spesa massima ammessa a finanziamento ed indicata nella colonna 20) della tabella A) secondo i seguenti criteri:

a)   Per gli interventi realizzati in regime di appalto diretto, in misura corrispondente alla rata di ammortamento del mutuo ventennale determinata dalla Cassa DD.PP. al momento della predisposizione del programma di riparto;

b)   per gli interventi in regime di concessione di costruzione e gestione, nella misura del 6% annuo per la durata di quindici anni;

Visto il D.M. Economia e Finanze 28 febbraio 2003 che stabilisce all’art. 2 che i saggi di interesse sui mutui a tasso fisso sono finanziariamente equivalenti al tasso EURIBOR a sei mesi aumentato di 18 centesimi di punto per i mutui di durata ventennale, rideterminati, ai sensi del successivo art. 6 comma 1), con decorrenza dalle successive date programmate per la concessione dei finanziamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa DD.PP. e comunicati mediante pubblicazione sulla G.U. e sul sito Internet, undici giorni lavorativi antecedenti alle date di concessione;

Visto il comunicato della Cassa DD.PP. del 1° settembre 2003 che ridetermina, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 28 febbraio 2003, il saggio di interesse sui mutui ordinari a tasso fisso di durata ventennale nella misura del 4,60%;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 lettera a) della L.R. 84/2001, per gli interventi realizzati in regime di appalto diretto, mediante assunzione di mutuo, il contributo regionale, può essere determinato, con riferimento al tasso di interesse applicato dalla Cassa DD.PP. alla data di predisposizione del programma di riparto (attualmente pari al 4,60%), nella misura del 7,701239193% della spesa massima ammessa a finanziamento indicata nella colonna 20) della tabella A);

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 7, comma 1 della L.R. 84/200, :

-    al riparto dei fondi stanziati dall’art. 32 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7 in favore degli Enti inseriti nella graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. DC6/278 del 3 ottobre 2002 secondo l’ordine di priorità e nel rispetto delle posizioni risultanti dalla tabella A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fino a concorrenza dello stanziamento di € 400.000,00 previsto per l’annualità 2003;

-    all’ammissione a finanziamento degli Enti utilmente inseriti in graduatoria dalla posizione n. 78 alla posizione n. 98 per l’importo a fianco di ciascuno indicato nella colonna 21);

-    all’impegno della somma di € 400.000,00 sul Cap. 152360 dello Stato di previsione della spesa del Bilancio di competenza del corrente esercizio finanziario, in favore degli Enti riportati nella tabella di cui sopra, utilmente inseriti nella graduatoria dalla posizione n. 78 alla posizione n. 98;

Precisato che:

-    al comune di Campotosto collocato nella posizione n. 78 è stato attribuito un contributo integrativo calcolato sulla quota residua di spesa ammessa a finanziamento non coperta dal contributo parziale assegnato con il precedente riparto;

Considerato che:

-    si provvederà a revocare il finanziamento qualora gli Enti riducano il numero delle utenze servibili rispetto a quelle indicate nella graduatoria di merito determinando un nuovo parametro, per effetto del quale l’Ente non risulti più ammissibile a finanziamento;

-    gli Enti beneficiari possono realizzare gli interventi previsti dalla L.R. n. 84/01, direttamente mediante assunzione di mutui con la Cassa DD.PP. o altro Istituto di credito abilitato ovvero in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, mediante la concessione di costruzione e gestione o altre forme previste dalla normativa vigente;

-    la concessione del contributo regionale assegnato verrà disposta con successivo provvedimento dirigenziale secondo le modalità ed a seguito dell’acquisizione della documentazione prescritta dall’art. 8 e dell’art. 9 della L.R. n. 84/2001 rispettivamente per gli interventi realizzati in regime di appalto diretto o in regime di concessione di costruzione e gestione;

Precisato che:

-    l’inizio dei lavori, documentato con l’invio del relativo certificato, deve avvenire entro due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento, mentre l’ultimazione dei lavori e l’emissione del relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove consentito, deve avvenire entro cinque anni dalla stessa data di inizio dei lavori, pena la decadenza automatica dal finanziamento;

-    Gli Enti beneficiari progettano ed eseguono i lavori, assumendo a loro carico ogni adempimento e responsabilità di ordine amministrativo e contabile, anche nei rapporti con l’eventuale concessionario, ivi compreso il rispetto dei vincoli di destinazione dei fondi.

Vista la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

Visto l’art. 5, comma 2, lettera a) della L.R. 14.09.1999 n. 77, che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DISPONE:

Per le motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1.   Di ripartire i fondi stanziati dall’art. 32 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7 in favore degli Enti inseriti nella graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. DC6/278 del 3 ottobre 2002 e non finanziati per insufficienza delle risorse, secondo l’ordine di priorità assegnato e nel rispetto delle posizioni risultanti dalla tabella A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fino a concorrenza dello stanziamento di € 400.000,00 disponibili per l’annualità 2003;

2.   Di ammettere a finanziamento gli Enti utilmente inseriti in graduatoria dalla posizione n. 78 alla posizione n. 98 per l’importo di contributo a fianco di ciascuno indicato nella colonna 21) della tabella A) allegata;

3.   Di impegnare la somma di € 400.000,00 sul Cap. 152360 dello Stato di previsione della spesa del Bilancio di competenza del corrente esercizio finanziario, in favore degli Enti riportati nella tabella di cui sopra, utilmente inseriti nella graduatoria dalla posizione n. 78 alla posizione n. 98;

4.   Di stabilire che si provvederà a revocare il finanziamento qualora gli Enti finanziati riducano il numero delle utenze servibili rispetto a quelle indicate nella graduatoria di merito determinando un nuovo parametro che alteri la posizione in misura tale da renderlo non più ammissibile a finanziamento;

Gli Enti beneficiari dovranno pervenire alla fase di inizio dei lavori entro due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. della graduatoria definitiva a pena di decadenza automatica dal finanziamento come previsto dall’art. 10 comma 3 della L.R. N. 84/2001.

L’ultimazione dei lavori, documentata mediante l’inoltro del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove consentito, dovrà avvenire entro cinque anni dalla stessa data di inizio dei lavori.

Il contributo regionale sarà concesso per la durata di venti anni se il regime prescelto è l’appalto diretto e per la durata di quindici anni nel caso della concessione di costruzione e gestione del servizio.

La concessione del contributo regionale assegnato verrà disposta con successivo provvedimento dirigenziale secondo le modalità ed a seguito dell’acquisizione della documentazione prescritta dall’art. 8 e dell’art. 9 della L.R. n. 84/2001 rispettivamente per gli interventi realizzati in regime di appalto diretto o in regime di concessione di costruzione e gestione;

Il presente provvedimento ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Roberto Nicoletti