IL DIRiGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l’istanza n. 2211 del 06.06.2003 del Consorzio per L’area di Sviluppo Industriale del Vastese con la quale si chiede l’emissione del provvedimento di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di Vasto per i lavori di ampliamento di uno stabilimento esistente per rendere più funzionale la produzione e gli impianti della Ditta FOX PETROLI S.p.A.;

Omissis

DISPONE

Art. 1

E’ autorizzata, per motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per L’area di Sviluppo Industriale del Vastese dei terreni precedentemente indicati di cui all’allegato prospetto che è parte integrante del presente provvedimento, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso e purché il P. R. T. sia sempre vigente;

Art. 2

Il presente provvedimento perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione.

E’ fatto obbligo al Consorzio per L’area di Sviluppo Industriale del Vastese di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi – Direzione LL. PP. Della Giunta Regionale, attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data;

Art. 3

I termini per i lavori e le espropriazioni sono così stabiliti:

a) Lavori: INIZIO entro un anno dall’immissione in possesso;

FINE entro 36 mesi dal loro inizio e comunque non oltre il termine finale dell’occupazione d’urgenza;

b)         Espropriazioni: INIZIO il 28.02.2003 data della delibera n. 69/2003;

FINE entro 36 mesi dalla data della delibera medesima;

Art. 4

L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, o dell’efficacia del presente provvedimento, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente, per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5

L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

Art. 6

Il presente provvedimento dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo;

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T. A. R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o presa conoscenza dello stesso.

L’Aquila lì 30 settembre 2003

Il Dirigente del servizio

Dott. Roberto Nicoletti