IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

La ditta DRAGAGGIO FIUMICINO, con sede legale in S.Nicolò A Tordino di Teramo, è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località “S.Pietro” del Comune di Castellalto(TE) individuata in Catasto ai fogli 8 e 3 particelle n.64-65-8-9-10-31-74-75 e 186-187 alle seguenti norme e condizioni:

Art.1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 dei 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art.2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art.3

L’autorizzazione sarà valida per anni 5(cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art.28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.Lgs. 624/96.

Art.4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fideiussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art.5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art.6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    L’inizio di ogni lotto di progetto potrà avvenire previo il collaudo, da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere, del recupero ambientale del lotto precedente;

-    Dovrà essere stralciata l’area ricadente nella zona “A” del Piano Paesistico Regionale con la presentazione, prima dell’inizio dei lavori, dei relativi elaborati progettuali regolarmente adeguati con le nuove quantità del materiale estraibile;

-    Il materiale utilizzato per il ritombamento non dovrà essere ricompreso nell’elenco allegato al D.L.vo 22/1997 (Decreto Ronchi) e dovrà risultare di natura permeabile e non coesivo.

Art.7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art.8

La quantità media estraibile annuale e complessiva sarà definita sul progetto adeguato prescritto al precedente art.6.

Art.9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a)n.1 escavatore; b)n.1 ruspa; c)vari autocarri.

Art.10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art.6 L.R.67/87.

Art.11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRETTORE DI AREA

Ing. Mario Pastore