IL DIRETTORE REGIONALE
Omissis
DETERMINA
La ditta SOCOIN SAS., con sede legale in Circonvallazione Ragusa n.51 di Teramo, è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Piane di Battaglia” del Comune di Campli(TE) individuata in Catasto al foglio 66 particelle n.336-346 alle seguenti norme e condizioni:
Art.1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art.2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art.3
L’autorizzazione sarà valida per anni 5(cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art.28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.Lgs. 624/96.
Art.4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/QO).
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art.5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art.6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere posizionati i termini lapidei sia dell’intera area di cava che dei lotti di intervento;
- L’inizio di ogni lotto di progetto potrà avvenire previo il collaudo, da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere, del recupero ambientale del lotto precedente;
- Il materiale utilizzato per il ritombamento non dovrà essere ricompreso nell’elenco allegato al D.L.vo 22/1997 (Decreto Ronchi) e dovrà risultare di natura permeabile e non coesivo;
- Dovrà essere mantenuta una distanza di rispetto di 20,00 metri dalla strada esistente;
- Dovrà essere costantemente evitato l’impaludamento dell’area assicurando, sia durante le coltivazione che a fine lavori il deflusso delle acque meteoriche.
Art.7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art.8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc.142.000 e complessivamente di mc.710.000 per l’intera durata dell’attività.
Art.9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a)n.1 escavatore; b)n.1 ruspa; c)vari autocarri.
Art.10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art.6 L.R.67/87.
Art.11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL
DIRETTORE DI AREA
Ing. Mario Pastore