IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

La ditta GIGAPI SRL., con sede legale Frazione Villa Passo di Civitella Del Tronto(TE), èautorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località “Controvenere” del Comune di Civitella Del Tronto(TE) individuata in Catasto al foglio 47 particelle n. 79-84-94-95-85-86-111-113-96-114-97-115-98-117-99-119-101-103-105-112-596 alle seguenti norme e condizioni:

Art.1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art.2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art.3

L’autorizzazione sarà valida per anni 3(tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori, ai sensi deIl’art.28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.Lgs. 624/96.

Art.4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art.5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art.6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentato un crono-programma della coltivazione con una ulteriore suddivisione dei primi due lotti in altri n. 2 lotti simili;

-    Dovrà essere concordata con gli Uffici competenti (Genio Civile, Ufficio Cave e Ufficio tecnico comunale) la definizione della sistemazione idraulica dell’intervento;

-    L’inizio di ogni lotto di progetto potrà avvenire previo il collaudo del recupero ambientale del lotto precedente;

-    La coltivazione dovrà avvenire dal fiume Salinello verso Ovest.

Art7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio SviluppoAttività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art.8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc.110.000 e complessivamente di mc. 330.000 per l’intera durata dell’attività.

Art.9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a)n.1 escavatore; b)n.1 ruspa; c)vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art.6 L.R.67/87.

Art.11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRETTORE DI AREA

Ing. Mario Pastore