IL DIRETTORE DI AREA
Omissis
DETERMINA
Art. 1
E’ rinnovata alla società LAMPOGAS ABRUZZO srl con sede in Chieti Via per Popoli 252, la concessione per la distribuzione e vendita di GPL in bombole ed in piccoli serbatoi fissi, tramite autocisterne, nelle province di Chieti, Pescara, Teramo e l’Aquila.
La presente concessione ha durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data della relativa notifica.
Art. 2
La Società concessionaria, sotto pena di decadenza, è tenuta a dimostrare entro 180 gg. dalla data del presente decreto di:
a) essere proprietaria di un parco recipienti, comprendente bombole e piccoli serbatoi, rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327 con l’indicazione della consistenza numerica e dei relativi certificati di collaudo;
b) aver registrato il contratto stipulato con la società SPA, nel quale venga dichiarato il possesso dei requisiti previsti dalla legge 539/85;
c) aver ottemperato compiutamente agli obblighi previsti nell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, modificata ed integrata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539, presentando in originale o copia autentica, l’assicurazione obbligatoria per recipienti con capacità non inferiore ai 16 litri.
L’assicurazione dovrà anche coprire specificamente i rischi connessi con le operazioni di rifornimento dei piccoli serbatoi fissi;
d) aver certificato i strumenti di misurazione fiscale;
e) dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della Società richiedente, con la quale si garantisca la pronta disponibilità di tecnici qualificati per l’immediato intervento, laddove vengano segnalati disservizi di qualsiasi genere nelle installazioni presso l’utente;
f) essere in possesso dell’apposita certificazione antimafia.
Gli atti suddetti devono essere presentati all’Ufficio Cave e Torbiere del Servizio Attività Estrattive
e Minerarie.
Art. 3
La Società ha l’obbligo di immettere sul mercato solo recipienti accompagnati dalle istruzioni per l’uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell’art. 6 della legge 1° ottobre 1985, n. 539.
Art. 4
La Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire gli addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti G.P.L. e dei relativi annessi.
Art. 5
Nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell’impresa distributrice e gli estremi della polizza dì assicurazione da essa stipulata.
Art. 6
La presente concessione, resta subordinata alle autorizzazioni degli organi preposti alla sicurezza ed al nulla osta di altre Amministrazioni statali competenti in materia e non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di g.p.l. sfuso od in bombole in quantità superiore a 500 Kg. di prodotto.
Art. 7
La concessionaria è tenuta inoltre all’osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 21 marzo 1958, n. 327 ed alla legge 2 febbraio 1973 n. 7, modificata ed impegnata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539 nonché dalle norme dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.
Art. 8
Il presente Decreto regionale
dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e
notificato alla Ditta interessata nei modi di legge.
IL DIRETTORE DI AREA
Ing. Mario Pastore