LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte
1. di sospendere, nelle more della definizione degli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamento definitivo, gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private per le quali risulta sussistere copertura già satura in riferimento ai vari ambiti territoriali, il cui fabbisogno risulta soddisfatto da altri presidi pubblici e privati operanti nell’ambito territoriale medesimo, anche in relazione alla già presente risposta assistenziale per patologia;
2. di non ricomprendere nel presente regime di sospensione degli accreditamenti le strutture pubbliche la cui realizzazione è prevista espressamente in atti programmatori regionali (PSR 1999-2001 — Piano di investimenti ex art.20 della legge n. 67/88).
3. di non ricomprendere nel presente regime di sospensione le richieste di accreditamenti che fossero riferite alle zone interne della Regione, sprovviste delle strutture del tipo in parola.