LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte

1.   di sospendere, nelle more della definizione degli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamento definitivo, gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private per le quali risulta sussistere copertura già satura in riferimento ai vari ambiti territoriali, il cui fabbisogno risulta soddisfatto da altri presidi pubblici e privati operanti nell’ambito territoriale medesimo, anche in relazione alla già presente risposta assistenziale per patologia;

2.   di non ricomprendere nel presente regime di sospensione degli accreditamenti le strutture pubbliche la cui realizzazione è prevista espressamente in atti programmatori regionali (PSR 1999-2001 Piano di investimenti ex art.20 della legge n. 67/88).

3.   di non ricomprendere nel presente regime di sospensione le richieste di accreditamenti che fossero riferite alle zone interne della Regione, sprovviste delle strutture del tipo in parola.