LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57, delega per la modernizzazione nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura;
Visto il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge n. 57/01;
Visto l’art. 26 del succidato D.Lgs. e in particolare:
- il comma 3 che demanda alle Regioni il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, di seguito più brevemente chiamate O. P., che ne facciano richiesta,
- il comma 7 per il quale le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della L. 20 ottobre 1978, n. 674, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente D.Lgs., adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal comma 2 del presente articolo;
Visto altresì l’art. 27 dello stesso D.Lgs. che stabilisce i requisiti di cui devono essere in possesso le O.P. ai fini del riconoscimento;
Ritenuto pertanto necessario, in attesa di definire compiutamente con apposito disegno di L.R. l’attuazione del D.Lgs. 228/01 in materia di O.P. non ortofrutticole, di emanare le direttive per il loro riconoscimento e revoca;
Preso atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio competente hanno attestato la legittimità e la conformità del presente provvedimento, apponendo la propria firma in calce;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
a) di approvare le seguenti direttive per il riconoscimento e la revoca delle O.P. dei settori non ortofrutticoli ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001:
1. Al riconoscimento delle O.P. costituite ai sensi del D.Lgs. n. 228/01, che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 26 e 27, provvede, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura, con apposita determinazione del Dirigente del Servizio.
2. Al riconoscimento delle Associazioni di produttori già riconosciute ai sensi della L. 20.10.78 n. 674 e della L.R. 28 maggio 1982, n. 30, provvede il Servizio Produzioni Agricole e Mercato con apposita determinazione dirigenziale, qualora le stesse Associazioni abbiano provveduto ad adeguare la propria forma giuridica societaria a quella prevista dal comma 2 dell’art. 26 dei D.Lgs. n. 228/01. Alle Associazioni è concesso un periodo transitorio di 12 mesi, fino al 30.06.2004 entro il quale dovranno procedere all’adeguamento dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 228/01.
3. Con determinazione del Servizio Produzioni Agricole e Mercato si provvederà alla revoca del riconoscimento alle Associazioni già riconosciute ai sensi della L. 20.10.78 n. 674 e della L.R. 28 maggio 1982, n. 30, che non abbiano adottato delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche societarie previste dal comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 228/01. Con analogo provvedimento si provvederà alla revoca del riconoscimento delle O.P. che non risultassero più in possesso dei requisiti del riconoscimento stesso.
4. Le determinazioni di riconoscimento e di revoca dovranno essere pubblicate nel B.U.R.A. Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
b) di istituire presso la Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, l’Elenco regionale delle O.P. riconosciute;
c) di far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente provvedimento;
d) di rimandare, per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione, al D.Lgs. n. 228/01 e alla normativa vigente in materia di riconoscimento e revoca delle O.P. dei settori non ortofrutticoli.