IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il comma 2 dell’art. 14 della L.R. 77/2001 è abrogato.
Art. 2
Alla L.R. 8/2003 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003), è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
-
in diminuzione: UPB 1601002
Cap. 311730 € 2.000.000 (duemilioni)
-
in aumento: UPB
010105 Cap. 11102
(funzionamento del Consiglio regionale) € 2.000.000 (duemilioni).
Art. 3
L’art. 3, comma 1, della L.R. 7/2003 è così integrato:
L.R. |
OGGETTO
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Esercizio finanziario 2003
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Capitolo
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N. |
Anno
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Variazione in aumento |
Variazione in diminuzione |
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56 |
2001 |
Contributi a piccoli comuni per opere e infrastrutture |
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€ 140.000 |
152300 |
49 |
1999 |
Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse
culturale e sportivo |
€ 140.000 |
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61631 |
- E’ soppresso l’intervento di cui all’allegato sub a)2 L.R. 7/2003 riferito alla L.R. 56/2001, denominato:
Cooperativa trisomia 21 (Down) avanzamento
lavori Pescara € 140.000,00.
- L’allegato sub b) L.R. 49/1999 di cui al comma 6 dell’art. 39 della L.R. 7/2003, è così integrato:
Cooperativa trisomia 21 (Down) avanzamento
lavori Pescara € 140.000,00.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 23 ottobre 2003
PACE