IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il comma 2 dell’art. 14 della L.R. 77/2001 è abrogato.

Art. 2

Alla L.R. 8/2003 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003), è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

-         in diminuzione:            UPB            1601002             Cap. 311730  € 2.000.000 (duemilioni)

-         in aumento:                     UPB      010105             Cap. 11102 (funzionamento del Consiglio regionale) € 2.000.000 (duemilioni).

Art. 3

L’art. 3, comma 1, della L.R. 7/2003 è così integrato:

 

L.R.

 

OGGETTO

Esercizio finanziario 2003

 

Capitolo

N.

Anno

Variazione in aumento

Variazione in diminuzione

56

2001

Contributi a piccoli comuni per opere e infrastrutture

 

€ 140.000

152300

49

1999

Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse culturale e sportivo

€ 140.000

 

61631

 

-    E’ soppresso l’intervento di cui all’allegato sub a)2 L.R. 7/2003 riferito alla L.R. 56/2001, denominato:

Cooperativa trisomia 21 (Down) avanzamento lavori    Pescara             € 140.000,00.

-    L’allegato sub b) L.R. 49/1999 di cui al comma 6 dell’art. 39 della L.R. 7/2003, è così integrato:

Cooperativa trisomia 21 (Down) avanzamento lavori    Pescara             € 140.000,00.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 23 ottobre 2003

PACE