Prot. n. 4890                                                                            Data 04 settembre 2003

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso:

-    che la Giunta Regionale d’Abruzzo - Direzione Attività Produttive - Servizio Sviluppo Estrattivo e Minerario - Ufficio Cave e Torbiere, con nota n. prot. 794 - del 24.03.03 acclarata al protocollo comunale al n. 1670 del 27.04.03, inviava istanza di apertura di una cava da parte della ditta ITALTER di Scipione Nino

Vista la nota n. prot. 1997 del 25.06.03 pervenuta in data 30.06.03 al n. prot. 3717 con la quale L’Ufficio Cave e Torbiere della Giunta Regionale d’Abruzzo convocava la conferenza dei Servizi per il giorno 08.07.03 per l’apertura di una cava in località “Masseria Caracciolo da parte della ditta ITALTER di Nino Scipione;

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 09.05.2003;

Visto la nota n. prot. 2666 del 20.03.03 sez. n. 787 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo-Chieti;

Vista la nota n. prot. 2869 del 08.08.03 e successiva nota n. prot. n. 2587 con le quali l’Ufficio Cave e Torbiere ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 07.08.03 in merito all’istanza del 25.02.03 per l’apertura di una cava in località “Masseria Caracciolo” da parte della ditta ITALTER di Nino Scipione;

Accertato che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera d) dell’art. 5 della L.R. 67/87 per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento;

Vista la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale n. CEW/1036/2003/CTE0037 in Data 03.09 .2003;

Visti gli atti tecnici amministrativi;

Visti i contratti di affitto in atti di ufficio;

Visto il D.Lgs n. 490/99

DECRETA DI CONCEDERE

Alla ditta ITALTER di Nino Scipioni (Te) di eseguire i lavori di: COLTIVAZIONE DI UNA CAVA Dl GHIAIA sita in località “Masseria Caracciolo”. di questo Comune individuata in N.C.T. al foglio n. 23 part. 34, 45, 51, e 54, alle seguenti condizioni:

Art. 1

Obbligo dell’osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e delle osservanze delle modalità indicate nei disegni approvati dal C.T.R. per le cave, timbrati e firmati dal Segretario.

Art. 2

La zona interessata agli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica della presente. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data a pena la decadenza, e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D. Lgs 624/96

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva finale dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fideiussione bancaria o di Istituto assicurativo per un importo nella misura di euro 50.000,00.

La predetta garanzia dovrà essere costituita e presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

1)   Attenersi agli atti progettuali;

2)   Dovrà essere mantenuta una distanza di rispetto di almeno 4,00 metri dal ciglio superiore esterno del fosso;

3)   Dovrà essere mantenuta la distanza legale dai sostegni della linea telefonica;

4)   I lavori di coltivazione dovranno procedere dall’alto verso il basso;

5)   Venga sempre mantenuta pulita la strada di accesso alla zona industriale evitando la formazione di polvere durante il passaggio degli automezzi;

6)   Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella nota prot. n. 2666 del 20.03.03, sez. n. 787 del ministero per i beni e le attività culturali, soprintendenza per i beni archeologici dell’Abruzzo - Chieti;

7)   Si obbliga la redazione di un verbale, con allegata planimetria al fine di individuare le particelle comuni oggetto di intervento, fra la ditta Italter di Nino Scipione e la ditta Impresa di costruzioni Gabriele Marano.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando l’Unità Operativa per le Attività estrattive lo riterrà necessario, i dati statisti relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annuale sarà di mc. 28.405 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta dovrà attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati, mediante utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

-    Escavatore Caterpillar 320 C

-    Escavatore Caterpillar 320 B

-    Pala Gommata FIAT ALLIS FR 130

-    Rullo vibrante BITELLI

-    Bulldozer D6M CATERPILLAR

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Segretario del C.T.R. allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo e notificato dalla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Art. 12

La presente viene rilasciata nei limiti di competenza, fatti salvi i diritti dei terzi.

Dalla residenza municipale lì 04.09.2003

IL RESPONSabile DELL’AREA TECNICA

Geom Biagio Lupinetti


GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO

UNITA’ OPERATIVA PER LE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

Via.Raffaello .n. 137 - PESCARA -

DISCIPLINARE

per la regolamentazione delle attività estrattive di cui alla Legge Regionale n. 54/83, allegato all’autorizzazione n.4890 del 04.09.2003.

Art. 1

Si fa obbligo di rispettare le prescrizioni e le modalità di escavazione riportate nei disegni che costituiscono disposizioni vincolanti per la ditta richiedente.

L’Ufficio Cave, su indicazione del C.T.R. può prescrivere quanto segue:

-    i disegni delle cave e torbiere, nella scala 1/500, 1/1000, 1/2000 a seconda della grandezza, debbono tenere in pianta il piano quotato con le quote nere e le quote rosse corrispondenti; le sezioni, stessa scala del piano quotato, debbono disegnarsi su due assi perpendicolari, in successione, con profili neri e profili rossi.

Art. 2

Il titolare dell’autorizzazione è obbligato al rispetto delle norme del D.P.R. 9.4.1959 n. 128 (polizia mineraria) ed in particolare:

1)   Art. 104: senza autorizzazione sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

a)   10 m.:

-    da strade di uso pubblico non carrozzabili;

-    da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b)  20 m.

-    da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;

-    da corsi d’acqua senza opere di difesa;

-    da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette.

-    da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

c)   50 m.:

-    da ferrovie

-    da opera di difesa dei corsi d’acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;

-    da oleodotti e gasdotti;

-    da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s’intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell’escavazione.

2)   art. 46: - l’accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico o a mezzo di recinti o di appositi avvisi.

3)   art. 114: gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello Scavo stesso e ciò anche all’atto della sospensione e dell’abbandono dei lavori.

4)   art. 118: la coltivazione dei materiali si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo, siano stati asportati per una distanza non inferiore a m. 1,50 dal ciglio della fronte di abbattimento dai materiali utili.

5)   art. 119: è vietato tenere a strapiombo i fronti di escavazione.

ART. 3

Nel caso in cui non si intraprenda la coltivazione della cava o non si dia ad essa sufficiente sviluppo, l’autorizzazione concessa, previa la fissazione di un termine per l’inizio, la ripresa o l’intensificazione dei lavori, va dichiarata decaduta.

ART. 4

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla sistemazione del suolo al termine della coltivazione oppure durante i vari stadi della stessa, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo.

Il progetto di sistemazione dei luoghi dovrà essere a richiesta dell’Ufficio Cave, sottoposto all’approvazione del C.T.R. e la sua obbligatorietà dovrà essere garantita da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di istituto assicurativo, commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

ART. 5

Qualora venga richiesto, il titolare della autorizzazione è tenuto ad esibire al pubblico ufficiale, preposto al servizio di vigilanza e controllo, il provvedimento autorizzativo.

ART. 6

Il titolare di cui sopra ha l’obbligo di agevolare le visite dei pubblici ufficiali nell’espletamento delle funzioni citate sopra;

ART. 7

L’Amministrazione concedente resta totalmente sollevata, da qualsiasi responsabilità verso terzi in ordine all’attività estrattiva.

Il presente disciplinare è stato approvato con delibera n. 204 del 23.01.1985 e vistato dalla commissione di controllo in data 6.02.1985 prot. 668/885.