IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Vista la L.R. 17 aprile 2003 n. 7 (finanziaria 2003) che all’art. 101 costituisce il fondo speciale antiusura e antiracket, per interventi atti a consentire uno sviluppo dell’economia libero da condizionamenti illegali e per contribuire a combattere gli stessi fenomeni;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 717 del 6 settembre 2003;

EMANA

Il seguente regolamento:

ART. 1
Finalità

1.   La Regione Abruzzo, con il presente regolamento, ai sensi del comma 3 dell’articolo 101 della legge regionale n. 7 del 17.4.2003, disciplina le modalità di concessione dei contributi di cui al fondo speciale antiusura e antiracket in favore dei soggetti individuati nelle lettere a), b), c), del 2° comma del citato articolo 101.

2.   I contributi erogati dalla Regione Abruzzo sono finalizzati ad uno sviluppo dell’economia libero dai condizionamenti illegali e a contribuire, a prevenire e combattere il fenomeno dell’usura agevolando l’accesso al credito da parte degli imprenditori e delle famiglie in difficoltà, sostenendo le associazioni antiracket ed antiusura, incentivando la denuncia da parte delle vittime e facilitando alle stesse la tutela legale.

ART. 2
Beneficiari

1.   Possono beneficiare dei contributi del fondo speciale antiusura e antiracket istituito presso la Presidenza della Giunta regionale i seguenti soggetti:

a)   Fondazioni antiusura e Consorzi Fidi (Confidi) di cui alla lettera a) del 2° comma dell’articolo 101 della legge regionale n. 7/2003

b)  Associazioni antiracket e antiusura di cui alla lettera b) del 2 comma del citato articolo 101 della L.R. 7/2003

c)   Le vittime di cui alla lettera c) del citato 2° comma dell’articolo 101 della L.R. 7/2003

ART. 3
Ripartizione fondo

1.   Il fondo di cui al precedente articolo va ripartito in tre quote relative alle tipologie di soggetti di cui al precedente art. 2, lettere a), b) e c) la cui percentuale è stabilita con delibera della Giunta regionale in base all’utilizzo del fondo nell’ultimo triennio, risultante dalla rendicontazione delle spese effettuate dai soggetti beneficiari.

ART. 4
Contributi a Confidi e Fondazioni antiusura

1.   La Regione Abruzzo eroga, a valere sul fondo di cui al 2° comma dell’articolo 101 della L.R. 7/2003, un contributo integrativo in favore del fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi Fidi (Confidi) e dalle Fondazioni Antiusura.

2.   Il contributo finanziario di cui al precedente comma affluisce al Fondo Speciale già costituito dai Confidi e dalle Fondazioni ai sensi della Legge statale 108 del 1996 ed è gestito con le modalità previste dalla stessa legge.

3.   Il contributo deve essere utilizzato per garantire prestiti erogati dal sistema creditizio in favore dei soggetti a rischio di usura, come previsti dalla citata legge 108 del 1996.

4.   I Confidi e le Fondazioni antiusura, operanti in Abruzzo presentano istanza di contributo alla Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza - Pal. Branconi-Farinosi, P.za S. Silvestro - L’Aquila, entro il 31 gennaio di ogni anno mediante spedizione a mezzo raccomandata postale con A.R. recante sulla busta la dicitura “fondo speciale art. 101 L.R. 7/2003”. Per l’accertamaneto del rispetto del termine fa fede il timbro postale di spedizione.

5.   La domanda di cui al comma precedente deve comprendere le seguenti indicazioni:

a)   l’ammontare del contributo richiesto;

b)  il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo specificando la banca, nonché la sede, la filiale o sportello, con i relativi codici di identificazione;

c)   ambito territoriale di attività e per i Confidi anche il settore economico di competenza del fondo speciale antiusura;

d)  l’ammontare del contributo erogato dallo Stato per le stesse finalità;

6.   La domanda deve essere corredata:

a)   per le fondazioni da:

-         1)   atto di riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato o della Regione;

-         2)   atto costitutivo e statuto

-         3)   dichiarazione di iscrizione all’elenco tenuto dal Ministero del Tesoro di cui all’articolo 3 del D.P.R. 11.giugno 1997, n. 315

-         4)   convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall’articolo 15 comma 6 della legge 108 del 1996

-         5)   rendiconto relativo all’ultimo anno o, se non approvato, quello dell’anno precedente con la relazione di accompagnamento;

b.   per i Confidi da:

-         1)   dichiarazione del legale rappresentante che attesta che il Confidi è iscritto nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 155. comma 4, del D. Leg. 385 del 1993 e l’indicazione del possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 1996 emanato ai sensi dell’articolo 15 comma 3 della Legge statale 108 del 1996;

-         2)   copia conforme all’originale della delibera di costituzione del fondo speciale antiusura;

-         3)   copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall’articolo 15 comma 2 della legge 108 del 1996.

-         4)   bilancio relativo all’ultimo anno o, se non approvato, quello dell’anno precedente con la relazione di accompagnamento.

7.   La domanda deve altresì contenere l’impegno all’utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie per i prestiti erogati dal sistema creditizio a favore dei soggetti a rischio di usura e l’impegno alla restituzione del medesimo contributo che entro 12 mesi non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie.

8.   Il contributo regionale é concesso sino ad un importo massimo del 100% delle erogazioni effettuate dalla Stato a valere sul fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui alla legge 108 del 1996.

9.   Il contributo è concesso con determinazione direttoriale entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della istanza di cui al comma 4 ripartendo la disponibilità tra i soggetti aventi diritto in proporzione all’entità del contributo concesso dallo Stato ai Confidi e alle Fondazioni ai sensi della legge 108 del 1996.

ART. 5
Rendiconti

1.   Entro il 31 marzo di ciascun anno, i Confidi e le Fondazioni sono tenuti a presentare apposito rendiconto alla Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, circa l’effettivo utilizzo, nel rispetto della destinazione prevista dal presente regolamento, del contributo ricevuto.

ART. 6.
Contributi ad Associazioni antiracket e antiusura

1.   La Regione eroga a favore delle Associazioni antiracket ed antiusura legalmente costituite, iscritte nell’apposito elenco istituito presso le Prefetture, ed operanti nella regione Abruzzo, contributi a sostegno dell’attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell’usura e del racket, a copertura del 100% dei costi che queste Associazioni dovranno sostenere per le predette attività inclusa IVA se non deducibile.

2.   Il contributo regionale può essere concesso sino ad un massimo di 25.000 euro per ogni associazione.

ART. 7
Modalità di accesso

1.   Le Associazioni interessate presentano domanda di contributo alla Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, entro il 31 gennaio di ogni anno mediante spedizione a mezzo raccomandata postale con A.R., recante sulla busta la dicitura “fondo speciale art. 101 L.R. 7/2003”. Per l’accertamento del rispetto del termine fa fede il timbro postale di spedizione.

2.   La domanda deve contenere l’impegno all’utilizzazione del contributo esclusivamente per le iniziative di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell’usura e del racket.

3.   La domanda deve essere corredata:

a)   della copia dell’atto costitutivo e dello statuto

b)  della dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione di iscrizione all’apposito registro istituito presso la Prefettura

c)   di dettagliata relazione contenente le iniziative finalizzate al sostegno delle attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell’usura e del racket con preventivi di spesa

d)  del Bilancio consuntivo dell’associazione relativo all’ultimo anno e, ove non approvato, quello dell’anno precedente.

4.   Il contributo è concesso con determinazione direttoriale entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

5.   In caso di insufficienza dei fondi regionali disponibili, il contributo è ripartito in proporzione all’entità della spesa complessiva ammessa a contributo per ciascuna associazione.

Art. 8
Rendiconto e certificazione

1.   Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le Associazioni beneficiarie sono tenute a presentare una relazione alla Regione circa l’effettiva realizzazione delle iniziative indicate nella domanda di cui all’art. 6, unitamente al rendiconto delle spese sostenute ed alla certificazione di cui alla legge regionale n. 22 del 1986.

2.   Eventuali residui di contributo non utilizzati devono essere rimborsati alla Regione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma precedente.

ART. 9
Contributi per tutela legale

1.   Al fine di incentivare la denuncia dei fenomeni criminosi e di assistere le vittime sono concessi contributi per la copertura delle spese relative alle procedure legali, sino ad un massimo di 5.000 euro per ogni soggetto avente diritto, ed in particolare per le seguenti causali:

a)   spese, diritti ed onorari, debitamente documentati e ritenuti congrui dai rispettivi consigli dell’ordine e comunque nei limiti della tariffa professionale, dovuti dalle vittime ai loro difensori, per tutte le attività relative ai giudizi di recupero instaurati dai creditori e relative ai giudizi penali conseguenti alle denunzie presentate dalle vittime per reati connessi a racket e all’usura

b)  spese di giudizio e di registrazione delle sentenze dovute dalle vittime alla controparte a seguito di soccombenza.

ART. 10
Domande di contributo per spese legali

1.   Gli interessati, che devono essere residenti o domiciliati in Abruzzo, presentano domanda di contributo alla Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, mediante spedizione a mezzo raccomandata postale con A.R., recante sulla busta la dicitura “fondo speciale art. 101 L.R. 7/2003”. Per l’accertamento del rispetto del termine fa fede il timbro postale di spedizione.

2.   La domanda deve contenere:

a)   l’autocertificazione relativa al possesso del requisito della residenza o del domicilio in territorio abruzzese

b)  la denuncia presentata alle autorità competenti

c)   la documentazione relativa alle attività di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 9 per le quali si richiede il contributo

d)  la dichiarazione di non essersi avvalso di altre forme di patrocinio legale gratuito o assistito dalle leggi dello Stato

e)   la dichiarazione che i giudizi di cui all’art. 9 e per i quali si chiede il contributo spese concernono debiti da racket od usura.

3.   Le domande sono esaminate secondo l’ordine cronologico; a tal fine fa fede il timbro postale di spedizione.

4.   In relazione alle effettive necessità e condizioni, con particolare riferimento alla concreta destinazione delle somme ai fini di cui alla presente legge, il contributo può essere erogato direttamente al beneficiario ovvero al suo legale di fiducia, nominato alla presentazione della domanda o con atto successivo, che provvede in nome e per conto del beneficiario ad effettuare i pagamenti relativi ed a presentare alla Regione il rendiconto delle spese.

5.   Il contributo è concesso con determinazione direttoriale entro il mese successivo all’esame della domanda.

6.   Le istanze regolarmente presentate e non finanziate per mancanza delle risorse possono essere ripresentate per l’anno successivo.

7.   Il soggetto beneficiario del contributo regionale è tenuto alla rendicontazione delle spese entro un anno dall’avvenuta concessione del finanziamento regionale. Le somme non utilizzate per fini di cui all’art. 9 devono essere restituite alla Regione.

ART. 11
Valutazione domande e responsabile del procedimento

1.   Il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Rapporti esterni, può costituire, con propria determina, una commissione, composta da Dirigenti e funzionari, esperti nella materia, al fine di valutare la regolarità delle istanze pervenute per l’ammissione ai contributi regionali.

2.   Lo stesso Direttore è il Responsabile del procedimento.

ART. 12
Norma transitoria

1.   Per l’anno 2003 i contributi di cui al fondo sono destinati ai soggetti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 2 del presente regolamento secondo la seguente ripartizione:

a)   75% alle associazioni di cui alla lettera b) del secondo comma dell’articolo 101 della legge 7/2003

b)  25% alle vittime di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 101 della citata legge, per le denunce all’Autorità giudiziaria effettuate dopo l’entrata in vigore della L.R. 7/2003.

2.   I soggetti interessati devono presentare istanza conforme agli schemi di modello di cui agli allegati A e B, alla Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, a decorrere dal decimo giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità nello stesso previste, e non oltre termine del 15 novembre 2003.

3.   Per i due anni successivi non si farà luogo a ripartizione e le somme saranno assegnate secondo l’ordine temporale delle richieste, senza distinguere le causali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L’Aquila, addì 02 ottobre 2003

PACE