INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia statutaria                                                                                pag.  n.                  6

Art. 2 - Finalità                                    6

Art. 3 - Territorio e sede comunale                                    6

Art. 4 - Stemma e gonfalone                                    7

Art. 5 - Consiglio Comunale dei ragazzi                                    7

Art. 6 - Programmazione e cooperazione                                    8

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

 

Capo I

Organi e loro attribuzioni

 

Art. 7 - Albo Pretorio                                    8

Art. 8 - Pari opportunità                                    8

Art. 9 - Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate                                    8

Art.10 - Organi                                    9

Art.11 - Divieto di incarichi e consulenze                                    9

Art.12 - Deliberazioni degli organi collegiali                                    9

Art.13 - Consiglio Comunale                                    10

Art.14 - Sessioni e convocazione                                    10

Art.15 - Linee programmatiche di mandato                                    11

Art.16 - Commissioni                                    11

Art.17 - Consiglieri                                    12

Art.18 - Diritti e doveri dei consiglieri                                    12

Art.19 - Gruppi consiliari                                    13

Art.20 - Sindaco                                    13

Art.21 - Attribuzioni di amministrazione                                    14

Art.22 - Attribuzioni di vigilanza                                    14

Art.23 - Attribuzioni di organizzazione                                    15

Art.24 - ViceSindaco                                    15

Art.25 - Mozioni di sfiducia                                    15

Art.26 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco                                    15

Art.27 - Giunta Comunale                                    16

Art.28 - Composizione                                    16

Art.29 - Pari opportunità                                    16

Art.30 - Nomina                                    16

Art.31 - Funzionamento della Giunta                                    17

Art.32 - Competenze                                    17

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI E DEI CONTRIBUENTI

 

Capo I

Partecipazione e decentramento

Art.33 - Partecipazione popolare                                    18

Capo II

Associazionismo e volontariato

Art.34 - Associazionismo                                    18

Art.35 - Volontariato                                    18

Capo III

Modalità di partecipazione

 

Art.36 - Consultazioni                                    19

Art.37 -Petizioni                                    19

Art.38 - Proposte                                    20

Art.39 - Referendum                                    20

Art.40 - Diritto di accesso                                     21

Art.41 - Diritto di informazione                                    21

Art.42 - Statuto dei diritti del contribuente                                    21

Art.43 - Istanze                                    22

Capo IV

Difensore civico

Art.44 - Nomina                                    22

Art.45 - Decadenza                                    23

Art.46 - Funzioni                                    23

Art.47 - Facoltà e prerogative                                    23

Art.48 - Relazione annuale                                    24

Art.49 - Indennità di funzione                                    24

Capo V

Procedimento amministrativo

Art.50 - Diritto di intervento nei procedimenti                                    24

Art.51 - Procedimenti a istanza di parte                                    24

Art.52 - Procedimenti a impulso di ufficio                                    25

Art.53 - Determinazione del contenuto dell’atto                                    25

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art.54 - Obiettivi dell’attività amministrativa                                    25

Art.55 - Servizi pubblici comunali                                    25

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

 

Capo I

Uffici

Art.56 - Principi strutturali e organizzativi                                    26

Art.57 - Organizzazione degli uffici e del personale                                     26

Art.58 - Regolamento degli uffici e dei servizi                                    26

Art.59 - Diritti e doveri dei dipendenti                                    27

Capo II

Personale Direttivo

Segretario Comunale – Direttore generale

Responsabili Aree e Servizi

Art.60 - Segretario Comunale-Direttore generale                                    27

Art.61 - Responsabili delle Aree e dei Servizi                                    28

Art.62 - Funzioni dei responsabili delle Aree e dei servizi                                    28

Art.63 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione                                    29

Art.64 - Collaborazioni esterne                                    29

Art.65 - Ufficio di indirizzo e di controllo                                     30

Art.66 - Controllo interno                                     30

Capo III

Finanza e Contabilità

Art.67 - Ordinamento                                     30

Art.68 - Attività finanziaria del Comune                                    30

Art.69 - Amministrazione dei beni comunali                                     31

Art.70 - Bilancio comunale                                     31

Art.71 - Rendiconto della gestione                                     31

Art.72 - Attività contrattuale                                     31

Art.73 - Revisore dei conti                                    32

Art.74 - Tesoreria                                    32

Art.75 - Controllo di gestione                                    33

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.76 - Approvazione dello Statuto                                     33

Art.77 - Revisione ed abrogazione dello Statuto                                     33

Art.78 - Disposizioni finali                                    33


TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1.   Il Comune di Rivisondoli è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.   Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3.   Il Comune rappresenta la comunità di Rivisondoli nei rapporti con lo Stato, con la Regione Abruzzo, con la Provincia di  L’Aquila e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Finalità

1.   Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di  Rivisondoli ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2.   Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.

3.   In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d)  tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile, e anziana;

g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, in particolare nei settori Turismo e Commercio, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1.   Il territorio del Comune si estende per 31,65 kmq, confina con i Comuni di Roccaraso, Pescocostanzo,  Roccapia, Scanno e Barrea.

2.   Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in  p.zza Municipio  n. 13.

3.   Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4.   All’interno del territorio del Comune di Rivisondoli non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1.   Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di COMUNE DI RIVISONDOLI.

2.   Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune concessi con decreto del Presidente della Repubblica del  29 marzo 1995 trascritto nel Registro Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato in data 26 aprile 1995, sono descritti come appresso:

STEMMA:

d’azzurro, alla montagna di tre cime, d’argento, la cima centrale più alta, accompagnata da due stelle di sei raggi, una e una, d’oro, la montagna caricata dal fiume di azzurro, foggiato a guisa di pergola, con la parte superiore formata da due rivi fluenti dalle due selle della montagna, questa sostenuta dalla campagna concava, di verde, fondata in punta, essa campagna sostenente due giovinetti ignudi, di carnagione, con gli occhi chiusi, riposanti, capelluti di castano al naturale,  i fianchi cinti dal gonnellino di cuoio al naturale, affrontati di tre quarti, le teste attraversanti sul campo, le gambe destre piegate, le gambe sinistre tese. Ornamenti esteriori da comune.

GONFALONE:

drappo di giallo, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

3.   Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

4.   La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Consiglio Comunale dei ragazzi

1.   Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere anche in forma associata e su iniziativa delle istituzioni scolastiche,  l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2.   Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.

3.   Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

 

1.   Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi  dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2.   Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di L'Aquila , con la Regione Abruzzo e la Comunità Montana dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia.

 

 

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

 

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 7

Albo Pretorio

1.   Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2.   Il Segretario Comunale, ovvero i Responsabili dei servizi, ciascuno per gli atti di rispettiva competenza, curano l’affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certificano l’avvenuta pubblicazione.

Art. 8

Pari opportunità

1.   Per garantire pari opportunità tra uomini e donne è riservato alle donne un terzo, arrotondato all’unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso ferma restando l' osservanza del principio contenuto nell' art.8 lett. d) del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29. Nell’atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l’impedimento oggettivo che impedisca l’osservanza della norma.

      E’ garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all’incidenza percentuale, arrotondata all’unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente.

2.   I regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Art. 9

Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate

1.   Al fine di consentire, ai sensi dell’art.40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n.104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell’ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.

2.   La presidenza può essere delegata all’Assessore o al Responsabile del servizio.

Art. 10

Organi

1.   Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2.   Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.   Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4.   La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 11

Divieto di incarichi e consulenze

1.   Agli Assessori, al Sindaco e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o enti ed istituzioni dipendenti comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2.   Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

Art. 12

Deliberazioni degli organi collegiali

1.   Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2.   L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3.   Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4.   I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

Art. 13

Consiglio Comunale

1.   Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.   L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3.   Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4.   Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico amministrativo dell’organo consiliare.

5.   Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6.   Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7.   Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 14

Sessioni e convocazione

 

1.   L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2.   Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3.   Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.   La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. La richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri deve essere corredata dalla proposta di deliberazione, sulla quale il Sindaco avrà cura  di acquisire i pareri di cui all'art.49 del D.lgs 18.8.2000, n.267.

5.   La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

6.                  L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7.   La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

8.   Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

9.   Le sedute sono valide con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene  indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In tale seduta, il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, riceve dal Sindaco la comunicazione dei nomi dei componenti la Giunta comunale.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal viceSindaco.

Art. 15

Linee programmatiche di mandato

1.   Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2.   Ciascun  Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3.   Con cadenza  annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, unitamente allo stato di attuazione dei programmi, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 16

Commissioni

1.   Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, nel rispetto della proporzione numerica.

2.   Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3.   La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 17

Consiglieri

1.   Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.   Tra i Consiglieri proclamati eletti  assume la qualifica di Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, ai sensi dell'art.7 della Legge 15.10.1993, n.415.

3.   I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni siano esse ordinarie che straordinarie, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco , a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco  eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

4.   Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 18

Diritti e doveri dei consiglieri

 

1.   I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2.   Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3.   I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 19 del presente Statuto.

4.   Ciascun Consigliere è tenuto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, a eleggere un domicilio presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 19

Gruppi consiliari

1.   I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo.

2.   Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3.   I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

4.   È istituita, presso il Comune di Rivisondoli, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 13, comma 3, del presente Statuto, nonché dall’art. 39, comma 4, del D.lgs 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

5.   Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

6.   I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di tre Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 20

Sindaco

1.   Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.   Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento  dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 Cost. . Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

3.   Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

4.   Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5.   Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune di Rivisondoli  presso enti, aziende e istituzioni.

6.   Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7.   Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 21

Attribuzioni di amministrazione

1.   Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a)   dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c)   convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.lgs 267/2000;

d)  esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e)   emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art. 50, comma 6, del D.lgs 267/2000;

f)    nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

g) conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

h)   nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 22

Attribuzioni di vigilanza

1.   Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2.   Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3.   Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 23

Attribuzioni di organizzazione

1.   Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b)  esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c)   propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d)  riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 24

ViceSindaco

1.   Il ViceSindaco,  nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che sostituisce il  Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, o in caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art.59 del D.Lgs.267/00. In mancanza del Sindaco e del ViceSindaco ne fa le veci l’assessore più anziano d’età.

2.   Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al consiglio e al Prefetto, nonché pubblicato all’Albo Pretorio.

Art. 25

Mozioni di sfiducia

1.   Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non  comporta le dimissioni degli stessi.

2.   Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3.   La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 26

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1.   Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2.                  L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3.   La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal viceSindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4.   La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5.   Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 27

Giunta comunale

1.   La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2.   La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3.   La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 28

Composizione

1.   La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, tra cui il ViceSindaco.

2.   Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, nel numero massimo di due,  purché dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3.   La nomina ad Assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della accettazione della carica.

4.   Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 29

Pari opportunità

1.   Almeno un terzo dei componenti la Giunta Comunale deve essere di sesso femminile. Nel calcolo del terzo è compreso il Sindaco. La frazione si arrotonda per eccesso se supera il 50% e per difetto se è inferiore al 50%.

2.   Qualora nella  maggioranza non esistano Consiglieri di sesso femminile o, se esistono, il loro numero non consente il rispetto della percentuale di cui al comma precedente, la presenza delle donne in Giunta sarà, nell’ordine, o totalmente assente o inferiore a quella prescritta.

Art. 30

Nomina

1.   Il viceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2.   Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3.   Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4.   Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 31

Funzionamento della giunta

1.   La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2.   Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3.   Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 32

Competenze

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1e 2, del D.lgs 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2.   La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.   La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)   dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio e adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio;

b)  approva i progetti delle opere pubbliche e i programmi esecutivi;

c) predispone lo schema di bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione;

d)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) determina le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;

f)   nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Segretario Comunale;

g)   propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h)   approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i)    approva la dotazione organica e le relative variazioni;

j)   dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio;

k)  fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l)    esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m)  approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) delibera, nei casi d’urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica;

o)  approva il Piano delle Risorse e degli Obiettivi o il Piano Esecutivo di Gestione ( su proposta del Segretario Comunale/ Direttore Generale);

p)  attua le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società  a partecipazione comunale con l’osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

q) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere;

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI E
DEI CONTRIBUENTI

 

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Art. 33

Partecipazione popolare

1.   Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.   La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3.   Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

Arti. 34

Associazionismo

1.   Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2.   A tal fine, istituisce l’Albo delle Associazioni del Comune di Rivisondoli. Possono essere iscritte all’Albo tutte le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3.   Allo scopo di ottenere l’iscrizione è necessario che l’Associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4.   Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto o aventi fini di lucro.

5.   Le associazioni  iscritte devono presentare annualmente il loro bilancio.

6.   Ciascuna associazione iscritta  ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione, per lo svolgimento della propria attività di settore, e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

Art. 35

Volontariato

1.   Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2.   Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3.   Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III

Modalità di partecipazione

Articolo 36

Consultazioni

1.                  L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2.   Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 37

Petizioni

1.   Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2.   La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3.   La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro cinque giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4.   Se la petizione è sottoscritta da almeno quaranta persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5.   Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6.   Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro  trenta  giorni.

Art. 38

Proposte

1.   Qualora un numero di elettori del Comune di Rivisondoli non inferiore a duecento avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro  tre mesi  dal ricevimento.

2.   L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3.   Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 39

Referendum

1.   Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2.   Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a)   Statuto comunale;

b) Regolamento del Consiglio Comunale;

c)   Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3.   Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4.   Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5.   Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6.   Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7.   Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno  la metà più uno degli aventi diritto.

8.   Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9.   Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 40

Diritto di accesso

1.   Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto e imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

2.   Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

3.   Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4.   Esso si esercita concretamente mediante  esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5.   Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

6.   Con il regolamento previsto dall’art.24, comma 4, della legge 241/1990, vengono individuate le categorie di documenti formati dal Comune, o comunque rientranti nella disponibilità di questo, sottratti all’accesso, per le esigenze di cui al 2° comma del medesimo art.24 della Legge 241/1990.

Art. 41

Diritto di informazione

1.   Gli atti amministrativi sono pubblici.

2.   Nell'ambito dei principi generali fissati dal presente Statuto, il Regolamento Comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

Art. 42

Statuto dei diritti del contribuente

1.   In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n.212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2.   Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n.212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all'informazione del contribuente (art.5);

b)  alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);

c)   alla chiarezza e motivazione degli atti (art.7);

d)  alla remissione in termini (art.9);

e)   alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art.10);

f) all'interpello del contribuente (artt.11 e 19).

Art. 43

Istanze

1.   Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2.   La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall’interrogazione.

CAPO IV

Difensore civico

Art. 44

Nomina

1.   Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di L'Aquila, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.

2.   Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che  predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3.   La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio.

4.   Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

5.   Non può essere nominato difensore civico:

a)   chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b)i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c)   i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d)  chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e)   chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario comunale.

Articolo 45

Decadenza

1.   Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2.   La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3.   Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri;

4.   In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Articolo 46

Funzioni

 

1.   Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2.   Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto, o il regolamento.

3.   Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4.   Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5.   Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6.   Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 127, comma 1, del D.lgs 267/2000, secondo le modalità previste dall’art. 127, comma 2, del medesimo D.lgs 267/2000.

Art. 47

Facoltà e prerogative

1.   L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2.   Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3.   Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.

4.   Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5.   Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Art. 48

Relazione annuale

1.   Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2.   Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3.   La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.

4.   Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 49

Indennità di funzione

1.   Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50

Diritto di intervento nei procedimenti

1.   Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2.                  L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 51

Procedimenti a istanza di parte

1.   Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2.   Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3.   A ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4.   Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5.   Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 52

Procedimenti a impulso di ufficio

1.   Nel caso di procedimenti a impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2.   I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3.   Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 41 dello Statuto.

Art. 53

Determinazione del contenuto dell’atto

1.   Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2.   In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 54

Obiettivi dell’attività amministrativa

1.   Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2.   Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3.   Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 55

Servizi pubblici comunali

1.   Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge privilegiando ove possibile la realizzazione di esperienze di gestione associata. La gestione è ispirata al metodo della programmazione  ed assume l’importanza di assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti.

2.   Nella gestione dei servizi, il Comune ammette e favorisce la forma della concessione ai privati, individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e dai regolamenti e comunque garantendo il rispetto del principio della libera concorrenza. In tal caso l’Ente svolgerà funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

 

CAPO I

UFFICI

 

Art. 56

Principi strutturali e organizzativi

1.                  L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)   una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)  l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 57

Organizzazione degli uffici e del personale

1.   Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2.   Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.   I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4.   Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 58

Regolamento degli uffici e dei servizi

1.   Il Comune attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2.   I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.                  L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’ apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4.   Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 59

Diritti e doveri dei dipendenti

1.   I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2.   Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile dell’Area e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3.   Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura le condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4.   L’ approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5.   Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla emanazione delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6.   Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE

RESPONSABILI AREE E SERVIZI

Art. 60

Segretario Comunale - Direttore generale

1.   Lo stato giuridico,  il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2.   Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3.   Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale.

4.   Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 61

Responsabili delle Aree  e  dei servizi

1.   I responsabili delle Aree e dei servizi sono individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.   I responsabili provvedono a organizzare le Aree e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3.   Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 62

Funzioni dei responsabili delle Aree e dei servizi

1.   I responsabili delle Aree e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2.   Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara,  assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) esprimono i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267;

d) adottano gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato,      ivi compresa la promozione dei procedimenti disciplinari, con conseguente cura dell’affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;

e) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

f) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

g) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

h) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

i) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 50 del D.lgs 267/2000;

j) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

k) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

l) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

m) espletano attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;

n)   hanno la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l’accesso, ai sensi della L. 7.8.1990, n.241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente resta comunque in capo al responsabile dell’Area la competenza all’emanazione del provvedimento finale;

o)  hanno la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 31.12.1996, n.675;

p) adottano gli altri atti a loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti ed, in genere, tutti gli atti privi di discrezionalità politica.

3.   Ai singoli Responsabili delle Aree sono attribuiti, con provvedimento motivato del Sindaco, tutti o parte dei compiti  suindicati.

4.   Resta salva la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscano ai componenti dell’organo esecutivo competenze gestionali, ai sensi dell’articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.388, in presenza dei presupposti e con le modalità ivi indicate.

Art. 63

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.   Il  regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, ai di fuori  della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratto a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica, arrotondando il prodotto all’unità superiore, o in  misura non superiore ad una unità, se la dotazione organica è inferiore alle 20 unità.

2.   Il ricorso a tali contratti è possibile anche per la copertura dei posti di responsabili delle Aree e dei servizi.

Art. 64

Collaborazioni esterne

1.   Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2.   Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico. Detto trattamento economico e l’eventuale indennità “ad personam” non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

Art. 65

Ufficio di indirizzo e di controllo

1.   Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.lgs 267/2000.

Art. 66

Controllo interno

1.   Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del dlgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del D.lgs 286/99.

2.   Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

CAPO III

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 67

Ordinamento

1.                  L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2.   Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.   Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 68

Attività finanziaria del Comune

1.   Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra  entrata stabilita per legge o regolamento.

2.   I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3.   Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4.   La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5.   Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 69

Amministrazione dei beni comunali

1.   Il Comune provvede annualmente all’aggiornamento degli inventari dei beni demaniali e patrimoniali;

2.   I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto.

3.   Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 70

Bilancio comunale

1.                  L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2.   La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3.   Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4.   Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 71

Rendiconto della gestione

1.   I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2.   Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3.   La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 72

Attività contrattuale

1.   Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2.   La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3.   La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

4.   Il Comune osserva le procedure previste dalla  normativa della comunità europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

5.   Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 73

Revisore dei conti

1.   Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2.   Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3.   Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4.   Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5.   Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6.   Il revisore  risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 74

Tesoreria

1.   Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a)   la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b)  la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro tre giorni;

c)   il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d)  il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2.   I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 75

Controllo di  gestione

1.   Per definire il complesso sistema dei controlli interni il regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

2.   Il Revisore deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell’ente.

3.   Il revisore può, in qualsiasi momento, procedere agli accertamenti di competenza;

4.   Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale;

5.   Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76

Approvazione dello Statuto

1.   Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei  Consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

Art. 77

Revisione ed abrogazione dello Statuto

1.   La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l’approvazione.

2.   La revisione comporta la riproduzione integrale del testo statutario coordinato, così da consentire a chiunque l’immediata e facile percezione del testo vigente.

3.   La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L’abrogazione deve essere votata contestualmente all’approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.

Art. 78

Disposizioni finali

1.   Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per  essere inserito nella raccolta ufficiale  degli statuti.

2.   Il presente Statuto entra in vigore decorsi giorni trenta dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.