L'anno duemilatre il giorno 04 del mese di settembre

TRA

La Regione Abruzzo – Giunta Regionale (C.F. 80003170661) che di seguito, per brevità, sarà indicata come “Regione”, rappresentata dal Dr. Gaetano Valente nato a Bisenti (TE) il 22.07.1943 C.F. VLNGTN43L22A885H, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Giunta Regionale - Direzione Agricoltura, sita in Via Catullo, 17 - Pescara - delegato con atto deliberativo della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 548 del 23 luglio 2003

E

La Federazione Regionale Agricoltori d'Abruzzo - che per brevità sarà di seguito chiamata FEDERABRUZZO con sede in Pescara, Via Stradonetto n. 42 (Pal. Caldora), codice fiscale e anche partita 80018380685, che interviene in persona del Legale Rappresentante Dott. Giovanni Barba, nato a Pescara, il 24.08.1957 C.F. BRBGNN57M24G482D, domiciliato ai fini del presente atto, presso la sede sociale sita in Pescara, Via Stradonetto n. 42

-    Visto il DPR n. 503/99;

-    Visto i Regg. (CE) n. 1257/99, 1259/99, 1260/99, 1493/99, 2419/01 e 445/02;

      Visto il Piano di Sviluppo Rurale della regione Abruzzo ed in particolare la misura "E";

PREMESSO

-    che i regolamenti comunitari in materia di aiuti all'agricoltura prescrivono l'istituzione di un sistema integrato di gestione e controllo, comprendente, tra l'altro, una base dati informatizzata nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande di aiuto e dai controlli effettuati;

-    che la Regione può, con apposita convenzione, incaricare le Organizzazioni professionali maggiori ad effettuare le dichiarazioni e le domande di ammissione ai benefici comunitari;

-    che, nell'interesse della Regione e dell'utenza, occorre disciplinare il trattamento delle eventuali anomalie riscontrate nelle domande, successivamente all'acquisizione delle stesse da parte delle OOPPAA;

-    che è necessario disciplinare i rapporti con le OOPPAA mediante apposita convenzione nella quale saranno recepite le disposizioni impartite dalla Regione per disciplinare compiti, tempi, responsabilità e compensi;

-    che, nello stabilire le condizioni della convenzione, viene tenuto conto delle vigenti disposizioni.

-    Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 (Assunzione delle premesse)

1.   Le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 (Oggetto ed attività)

1.   Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento da parte della FEDERABRUZZO delle attività di assistenza procedimentale consistente nella verifica e nell'accertamento della completezza, validità e corrispondenza degli atti e della   documentazione presentati direttamente o indirettamente per loro tramite, propedeutici all’ammissione dei produttori agricoli ai benefici previsti dalla misura "E" del PSR-2000-2006. In particolare, l'attività di cui sopra consiste nell'organizzare il flusso in via informatica dei dati inerenti alle dichiarazioni ed alle domande, nell'acquisire, conservare ed aggiornare il fascicolo del produttore e la connessa banca dati anagrafica, nonché il trattamento delle eventuali anomalie e quant'altro dovesse essere necessario per la definizione della pratica.

2.   Nello svolgimento delle attività affidate, la FEDERABRUZZO deve operare assicurando l'uso di check-list ed adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati nel rispetto delle disposizioni e dei manuali procedurali elaborati dall'AGEA e/o dal Servizio competente della Giunta Regionale Abruzzese.

ART. 3 (Responsabilità ed obblighi)

Per il soddisfacimento dell'interesse congiunto di operatività di quanto indicato nel presente atto, la Regione e la FEDERABRUZZO si impegnano reciprocamente e rispettivamente:

LA REGIONE

1.   a mettere tempestivamente a disposizione della FEDERABRUZZO, direttamente o tramite l’AGEA, per il periodo di tempo strettamente necessario, i dati delle domande, presenti nelle proprie banche dati centrali, relativi ai produttori le cui domande siano state presentate nell'ultimo anno;

2.   a dare le necessarie indicazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione delle domande;

3.   a definire e mettere a disposizione della FEDERABRUZZO le procedure e le specifiche tecniche necessarie per la compilazione delle domande;

4.   a sostenere l'impegno della FEDERABRUZZO dietro corresponsione di un contributo una tantum per ciascuna domanda prodotta per conto degli imprenditori richiedenti.

LA FEDERABRUZZO

ad illustrare ai beneficiari:

a)   il contenuto del PSR 2000-2006 misura "E";

b)   l'esistenza di un sistema di controlli e relative sanzioni, anche in applicazione della legge n. 898/86;

c)   le conseguenze, provenienti anche dalle norme comunitarie, civili e penali, di dichiarazioni errate o non veritiere.

a espletare direttamente o tramite le Società di Servizio riconosciute l'attività:

1.   di gestione delle fasi di ammissibilità amministrativa ed acquisizione delle domande da presentare alle Comunità Montane per il controllo di primo livello;

2.   di verifica dei dati inseriti nelle domande e nelle dichiarazioni mediante le specifiche tecniche e le procedure operative fornite dalla Regione;

3.   di predisposizione, aggiornamento e conservazione del fascicolo del produttore e della domanda, anche in formato digitale, secondo le modalità di registrazione e conservazione definite negli atti esecutivi specifici;

4.   di trasmissione delle domande ed eventuali atti aggiuntivi, quando richiesti, alla Regione od alle CC.MM. interessate;

5.   di verifica, attestata da apposita check-list, della presenza, completezza, conformità e corrispondenza dei documenti da inserire nei fascicoli dei produttori, nonché dei documenti da allegare obbligatoriamente alle dichiarazioni ed alle domande di aiuto in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni Comunitarie, Nazionali e Regionali.

ART. 4 (Tenuta dei fascicoli)

1.   La FEDERABRUZZO si impegna a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture o presso società di servizio riconosciute, il fascicolo del produttore, di cui all’art. 14 del Dlgs n. 173/98 ed all’art. 9 del DPR n. 503/99 secondo quanto previsto dai manuali procedurali e disposizioni all'uopo impartite dal Servizio SIA della Regione Abruzzo.

2.   I fascicoli devono essere custoditi in modo da garantire la sicurezza materiale dei documenti in essi contenuti ed ordinati con modalità tali da garantire la possibilità, da parte degli Organismi di controllo, di acquisire copia di tutti gli atti relativi alla totalità o ad una parte delle domande e degli atti dichiarativi presentati, fino al termine stabilito dalle disposizioni vigenti.

ART. 5 (Compensi)

La Regione, per il 2003, erogherà alla FEDERABRUZZO, a fronte dell'attività svolta, un contributo per ogni domanda non archiviata e ammissibile, presentata alla C.M.

Il contributo viene calcolato dividendo l'importo di € 75.000,00 per il numero delle domande ammesse a contributo anche se non finanziate per mancanza di fondi.

ART. 6 (Modifiche)

1.   La Regione si riserva di modificare i manuali procedurali nei casi in cui possibili sviluppi tecnologici possono, a proprio giudizio, migliorare il servizio sia in termini di tempestività, che di qualità.

2.   La FEDERABRUZZO si impegna ad accettare le suddette modifiche.

ART. 7 (Validità temporale)

1.   La presente convenzione, sottoscritta dalle parti, è valida per l'annualità 2003 della misura “E” del PSR 2000-2006.

ART. 8 (Spese di registrazione e stipula)

1.   Le eventuali spese relative alla registrazione e stipulazione del presente atto, conseguenti ed accessorie, sono a carico della FEDERABRUZZO.

2.   La presente convenzione risulta composta di n. 3 pagine: le prime 2 vengono siglate dai sottoscritti, mentre è firmata per estesa l'ultima.

Il presente atto è redatto su carta legale, in 3 (tre) copie originali, di cui una per la Regione ed due per la FEDERABRUZZO.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni del Cod.Civ..

per la FEDERABRUZZO

Dr Giovanni Barba

Il dirigente del servizio sia

Dr. Gaetano Valente