Il dirigente del servizio

Omissis

Vista l’istanza n. 1061 del 03.04.2003 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila con la quale si chiede l’emissione del provvedimento di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di L’AQUILA per i lavori di costruzione di uno stabilimento per la produzione di quadri elettrici e di tubi in P.V.C. rigidi e flessibili per impianti elettrici della Ditta S.E.I. S.n.c.;

Omissis

Considerato che la pubblica utilità dell’intervento da eseguire, nonché la indifferibilità ed urgenza dello stesso ineriscono ex lege;

Omissis

DISPONE

Art. 1

E’ autorizzata, per motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila dei terreni precedentemente indicati di cui all’allegato prospetto che è parte integrante del presente provvedimento, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso e purché il P.R.T. sia sempre vigente;

Art. 2

Il presente provvedimento perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione.

E’ fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi – Settore LL. PP. Della Giunta Regionale, attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data;

Art. 3

I termini per i lavori e le espropriazioni sono così stabiliti:

a) Lavori: INIZIO entro sei mesi dall’immissione in possesso

FINE entro 36 mesi dall’immissione in possesso e comunque non oltre il termine finale dell’occupazione d’urgenza

b) Espropriazioni: INIZIO il 10.02.2003 data della delibera n. 115/10.02.2003 di cui in premessa;

FINE entro 36 mesi dalla delibera medesima

Art. 4

L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, o dell’efficacia del presente provvedimento, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente, per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5

L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

Art. 6

Il presente provvedimento dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo;

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o presa conoscenza dello stesso.

L’Aquila lì 9 settembre 2003

il dirigente del servizio

Dott. Roberto Nicoletti