LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 30 della L.R.  14.09.1999, n. 77, il quale prescrive che le prestazioni dei Dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dell’attribuzione degli incarichi, dello sviluppo professionale e della retribuzione di risultato;

Rilevato che il comma 2 del medesimo articolo prevede che la valutazione delle citate prestazioni è effettuata dal Nucleo di Valutazione della Giunta Regionale;

Visto l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di componente del suddetto Nucleo, pubblicato sul BURA n. 45 del 17.11.1999 e rinnovato con DGR n. 615 dell’11.07.2001, andata in pubblicazione sul BURA n. 12 Straordinario del 20.07.2001;

Che con la stessa D.G.R. n. 615/01 è stato adottato il Disciplinare per l’organizzazione ed il funzionamento del NIV, in cui viene stabilita anche una precisa tempistica per gli adempimenti previsti;

Considerato che ai componenti il NIV “…è corrisposta un’indennità annua lorda di £. 30.000.000, (pari ad €. 15.493,70), oltre IVA se dovuta, …a fronte di un’effettiva presenza di almeno 60 giornate lavorative presso gli uffici regionali. E’ altresì riconosciuta l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio e pernottamento nella sede di lavoro…”;

Visto altresì che, con DGR n. 889 del 10.10.2001, sono stati nominati i componenti il NIV;

Che con successiva DGR n. 883 del 10.10.2002 è stato approvato il Documento concernente i criteri di valutazione delle prestazioni dei Dirigenti della Giunta Regionale, nella cui articolazione sono previste una fase propedeutica alla valutazione ed una fase valutativa, con la specificazione di strumenti , attività e scadenze;

Ritenuto che l’articolazione e la complessità del sistema e del percorso valutativo, con particolare riferimento anche alla necessità di rispettare precise scadenze, così come risulta dalla citata DGR n. 883/02,  non risulta coerente con il meccanismo precedentemente stabilito per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il NIV;

Che, in particolare, la predeterminazione di un numero minimo di giornate lavorative del NIV presso gli uffici regionali appare non soltanto scarsamente funzionale con riferimento alla indicata logistica, ma anche in contraddizione con la necessità di comprimere il numero delle giornate lavorative specialmente per lo svolgimento delle molteplici attività previste nella fase propedeutica alla valutazione;

Che quanto sopra emerge anche dall’esperienza acquisita nella fase transitoria riferita alla valutazione delle prestazioni svolte negli esercizi 2000 e 2001, nonché in relazione all’assiduità dell’impegno richiesto al NIV per assicurare gli adempimenti previsti dal sistema adottato;

Che, peraltro, la stessa previsione del riconoscimento dell’indennità di missione e del rimborso delle spese sostenute per viaggio e pernottamento nella sede di lavoro, ossia presso gli uffici regionali,  risulta assolutamente inadeguata e problematica in relazione alla autonoma capacità organizzativa che il NIV deve assicurare per il migliore e tempestivo espletamento delle proprie attività;

Che, al contrario, non risultano attualmente previsti rimborsi di spese postali sostenute dal NIV per conseguire una adeguata operatività ed evitare inopportuni appesantimenti all’attività di supporto ed assistenza espletata dai competenti uffici regionali e, particolarmente, dal Servizio Amministrazione del Personale;

Ritenuto inoltre che, analogamente a quanto previsto per organismi similari operanti presso altre Pubbliche Amministrazioni ed anche per organi collegiali normati da specifiche LL.RR., è possibile attribuire al Presidente del NIV una maggiorazione della prevista indennità rispetto agli altri componenti, per assicurare le opportune attività di impulso e coordinamento del Nucleo in parola;

Che, per tutte le considerazioni suesposte, si ritiene opportuno rideterminare, a decorrere dall’esercizio 2003, l’importo delle indennità annue ed i relativi meccanismi come di seguito indicato:

-    ai componenti il NIV è corrisposta un’indennità annua lorda di €. 20.658,00, oltre IVA se dovuta;

-    al Presidente compete una maggiorazione del 10% sull’indennità come sopra determinata;

-    è altresì riconosciuto il rimborso delle spese postali documentate, nonché l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio e pernottamento nelle località sedi di uffici della Giunta regionale, per lo svolgimento della attività da assicurare;

-    le previste indennità vengono erogate ai componenti il NIV  a conclusione di ciascun ciclo annuale di valutazione, dietro presentazione delle relative richieste agli uffici regionali competenti;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali ed il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente, apponendo la propria firma in calce al presente atto;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di stabilire che, a decorrere dall’esercizio 2003, ai Componenti il N.I.V. è corrisposta un’indennità annua lorda di € 20.658,00, oltre I.V.A., se dovuta, da erogarsi a conclusione di ogni ciclo annuale di valutazione, dietro presentazione delle relative richieste ai competenti uffici regionali;

2.   di stabilire che al Presidente del N.I.V. compete una maggiorazione del 10% sull’indennità come sopra determinata;

3.   di stabilire altresì che ai competenti il N.I.V. è riconosciuto il rimborso delle spese postali documentate, nonché l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio e pernottamento nelle località sedi di uffici della Giunta regionale;

4.   di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova capienza sul cap. 11472 del bilancio regionale per gli esercizi finanziari di riferimento e andrà sostenuto nei limiti delle disponibilità di esercizio riferite al suddetto capitolo;

5.   di autorizzare i competenti uffici regionali all’attrazione del presente provvedimento;

6.   il presente atto verrà pubblicato sul BURA.