il consiglio comunale

Omissis

delibera

1.   Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   Decidere di controdedurre sulle osservazioni sollevate dall’Amministrazione Provinciale nell’atto di C.P. n. 15 del 24.02.2003, così come segue;

a)   Con riguardo al punto 1, si precisa che la normativa tecnica da applicare nel P.I.P. è quella di cui all’art. 50 delle N.T.A. del P.R.G., e non sono state previste variazioni alla stessa, a tal riguardo si riporta lo stralcio della suddetta normativa:

Art. 50

Sottozona D1

Omissis

Per le aree libere, ulteriormente individuate come ampliamenti prive di pianificazione, fermo restando il rispetto della viabilità principale, il rilascio della concessione dovrà essere proceduta da studio planivolumetrico che dovrà indicare oltre al lotto, laddove fosse necessario, la viabilità i parcheggi e le aree a verde. Per tali aree valgono le indicazioni di cui al punto successivo.

Lotto minimo (già previsto)

Q = 50%

H = 10,50

U.F. = 0.7 mq/mq

L’assegnazione delle aree potrà avvenire per diritto di prelazione a chi ne ha titolo.

L’intervento edilizio dovrà essere subordinato alla stipula di una convenzione che prevede la cessione delle aree per urbanizzazione e la partecipazione in quota parte relativamente al settore di intervento delle opere di urbanizzazione primaria.

Omissis

b)      E’ stato prodotto un quadro comparativo, tav. 3 bis, tra il P.I.P. previgente Settore “C” e la Variante allo stesso, così come predisposto, a livello planovolumetrico, dalla ditta richiedente e con riferimento alla perimetrazione del P.R.G. ed alla normativa di piano, da tale elaborato si evincono gli scostamenti planimetrici e dei parametri urbanistici, e con la precisazione che i valori espressi in progetto, sono all’interno e compatibili con le normative vigenti;

c)      Il procedimento formativo della Variante al piano esecutivo è stato adottato ai sensi dell’art. 20 della L.U.R. in quanto la variazione è stata riferita direttamente al Piano esecutivo del Settore “C” del P.I.P. previgente, mentre va considerato che le altre aree aggiunte e sottratte, per effetto della perimetrazione del nuovo P.R.G., sono assoggettate, per normativa, a semplice planovolumetrico, come peraltro già detto nel punto a) e che nel piano non sono oggetto di trasformazioni nel nuovo disegno urbanistico proposto. L’ampliamento o la modifica dei parametri urbanistici (vedi tav. 3 bis) è determinata in base al vecchio P.R.G. e le aggiunte o sottrazioni sono tutte assoggettate alla normativa del P.R.G. e le rispettano.

3    Le aree di cessione, i costi di urbanizzazione da sostenere e le superfici utili dovranno essere ripartite proporzionalmente tra tutti i proprietari, mentre i costi concessori saranno quelli direttamente relativi alle varie concessioni dei singoli richiedenti;

4    Di approvare la Variante alla zona C del P.I.P. ai sensi dell’art. 20 della L.U.R.

Omissis

F.to il segretario generale

Dott. Leone Giorgio

F.to il presidente del c.c.

Prof. Pavone G. Massimiliano