il presidente della giunta provinciale dell’aquila

Visto l’Art.34 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

Visto l’Art. 8ter della L.R. 12.04.1983 n. 18 nel testo coordinato con la L.R. 27.04.1995, n. 70;

Vista la Legge 25.06.1865, n. 2359;

Vista la Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 03.01.1978, n. 1;

Considerato:

-    Che i lavori in oggetto consistono nella realizzazione di una bretella in variante la sede attuale nel tratto compreso dal Km 2+200 al Km 4+100 della S.P. n. 103 “DI FILETTO”;

-    Che in data 28.01.2003, ai fini della realizzazione dei lavori sopra indicati, trattandosi di opere da realizzare in variante allo strumento urbanistico è stato stipulato apposito Accordo di Programma ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

-    Che tale Accordo determina la variazione dello strumento urbanistico comunale di L’Aquila;

Vista la deliberazione Consiliare n. 30 del 12.03.2003 del Comune di L’Aquila con la quale è stato ratificato, dal Consiglio Comunale l’Accordo di Programma medesimo entro trenta giorni dalla notifica, avvenuta con nota n. 4756 del 04.02.2003 dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila acquisita agli atti del Settore Opere Pubbliche in data 13.02.2003 prot. n. 850, giusta quanto riportato nella narrativa dell’atto stesso;

DECRETA

1)   Di approvare l’Accordo di Programma stipulato in data 28.01.2003 per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto completo di verbali, atti, provvedimenti, documenti e progetto ad esso materialmente allegati, ovvero dichiarati farne parte integrante, anche se non materialmente acclusi;

2)   Di dare atto, ai sensi dell’Art. 1 della L. 03.01.1978, n. 1, dell’Art. 8 ter della L.R.18/1983 nel testo integrato con la L.R.70/1995, nonché del comma 6 dell’Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, che l’approvazione delle opere previste nell’Accordo di Programma e nel progetto definitivo ad esso allegato equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse;

3)   Che venga determinato, attraverso il presente provvedimento, la conseguente variazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune di L’Aquila e sostituita la relativa concessione edilizia;

4)   Di far ricorso, ai sensi delle Leggi vigenti, al procedimento espropriativo ed all’occupazione d’urgenza delle aree individuate nel piano particellare d’esproprio di cui è corredato il progetto definitivo;

5)   Di stabilire, ai sensi dell’Art. 13 della Legge 25.06.1865, n. 2359, la durata dell’occupazione d’urgenza degli immobili in tre anni dall’immissione in possesso che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del relativo Decreto del Presidente della Giunta Provinciale salvo eventuali proroghe concesse a norma di Legge;

6)   Di fissare, salvo eventuali proroghe concesse a norma di Legge, i seguenti termini per i lavori e le espropriazioni:

-    Inizio lavori entro 3 mesi dall’immissione in possesso;

-    Avvio delle procedure espropriative entro tre mesi dalla data del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale e liquidazione delle relative indennità entro e non oltre il termine di tre anni dall’immissione in possesso;

-      Completamento delle pratiche espropriative entro tre anni dal loro inizio.

il presidente

Dott. Palmiero Susi