IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Art. 1
Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo 152/99 così come modificato dal D.L.vo 258/00, è concesso in sanatoria alla Ditta ITALPANNELLI con sede legale in S.P. BONIFICA KM. 13.500 – ANCARANO -, di derivare acqua dal pozzo tramite elettropompa, in misura non superiore a moduli 0,01 da utilizzare per uso ANTINCENDIO.
Art. 2
La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.09.92, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 481 del 27.03.2003.
Art. 3
La Ditta concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo, di anno in anno anticipatamente l’annuo canone di Euro 92,96 (180.000) ..... omissis
L’Aquila, lì 18.02.2003
per il dirigente del servizio
IL DIRETTORE REGIONALE
F.to Dott. Ing. Pierluigi Caputi
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 481 DEL 27.03.2003
Omissis
ART. 1
Quantità ed uso dell’acqua da derivare
La quantità d’acqua derivata per uso ANTINCENDIO in località Bonifica del Comune di Ancarano è fissata in misura non superiore a moduli 0.01 d’acqua (modulo calcolato ai sensi dell’art. 1081 comma 3 del c.c.) per uso antincendio. L’acqua derivata verrà utilizzata a ciclo chiuso senza restituzione dei reflui.
ART. 2
Luogo e modo della derivazione
Le opere di presa dell’acqua si trovano nella località Bonifica del Comune di Ancarano in sponda destra del subalveo del Fiume Tronto (iscritto al n. 171 dell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo) e consistono in un pozzo del diametro di circa 30 cm. e della profondità di circa 15 m.
Il progetto di tali opere di derivazione, a firma del tecnico Geologo Dott. VITTORIO MARUCCI, fa parte integrante del presente disciplinare, ed è composto da una relazione tecnica con allegata relazione geologica.
ART. 4
Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
La Ditta concessionaria è tenuta all’installazione
di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in
corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito
dall’art. 8 del Dlgs. 275/93. Le modalità di installazione dovranno essere
concordate con l’Ufficio Idrografico e Mareografico di Bologna.
ART. 5
Garanzie da osservarsi
Saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere ed accorgimenti tecnici necessari sia per evitare che con l’acqua venga asportato anche terreno o la sua frazione più fine, sia per evitare eventuali cedimenti della superficie del suolo, nonché per evitare danni alla stabilità ed alla funzionalità dei pozzi ed alla zona interessata dall’emungimento, in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo se ne riconoscesse la necessità dall’Amministrazione concedente. .Inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta a sospendere l’emungimento, a termine dell’art. 12 bis del T.U. 1775/33, introdotta dal D.Lgv. 275/93, così come sostituito dall’art 23 - comma 3 - del D. Lgv. 152/99, dandone tempestiva comunicazione al Servizio concedente, qualora il livello statico e dinamico dell’acqua di falda dovesse subire modifiche sostanziali, ovvero dovesse verificarsi una delle condizioni previste dal 3° comma del succitato art. 23.
ART. 8
Durata della concessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 1.09.1992 (data di effettivo inizio della derivazione). Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua si rendessero necessarie.
In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Ditta concessionaria è tenuta a proprie spese, a ritombare il pozzo con materiale idoneo.
Omissis
Teramo li, 27.03.2003
f.to De Angelis Giovanni
Il Dirigente del Servizio
f.to Dr. Ing. Ettore Ricci