IL DIRETTORE DI AREA
Omissis
determina
La ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s. con sede legale in via Roma 10 Loreto (PE), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Cardito” nel Comune di Loreto (PE) individuata in Catasto al foglio n. 14, Particelle nn. 359 (parte) e 407 (parte), alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla
data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere
intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della
presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di
denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:
1. Gli scavi devono mantenere una distanza di mt. 20,00 dall’abitazione;
2. Il passaggio al lotto successivo deve avvenire previo collaudo, da parte dell’Ufficio Cave, dell’avvenuto ripristino del lotto N. 1;
3. Per il ritombamento dell’area di cava deve essere utilizzato terreno idoneo all’uso agricolo e comunque materiale non compreso nell’elenco allegato al Dec. Leg.vo n. 22/97
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 10.215 e complessivamente di mc. 20.430 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRettore di area
Ing. Mario Pastore