IL DIRETTORE DI AREA

Omissis

determina

La ditta Saline s.r.l., con sede legale in via Piceni, 54 Montesilvano (PE), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Case Cardarelli” nel Comune di Collecorvino (PE) individuata in Catasto al foglio n. 6, part. n. 50 (parte) e Foglio n. 7, particelle (tutte parte) nn. 560-562-554-558-551-561-550-553-557-559-545-552-546-555-250-181-215-113-187-556 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 70.000,00 (settantamila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

1.   Deve essere mantenuta una distanza degli scavi con relativa picchettazione di 50,00 mt. dal confine demaniale;

2.      Deve essere installato un piezometro all’interno del lotto n. 5;

3.      Il passaggio al lotto successivo deve avvenire previo collaudo, da parte dell’ufficio cave del lotto precedente;

4.   Per il ritombamento dell’area di cava deve essere utilizzato terreno idoneo all’uso agricolo e comunque materiale non compreso nell’elenco allegato al Dec. Leg.vo n. 22/97

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 10.000 e complessivamente di mc. 40.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRettore di area

Ing. Mario Pastore