IL DIRETTORE DI AREA
Omissis
determina
La ditta EFFECCI s.n.c., con sede legale in C/da Cesi Castiglione M.R. (TE), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Caracciolo” nel Comune di Penne (PE) individuata in Catasto al foglio n. 4, particelle n. 59 (parte), alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla
data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere
intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della
presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia
di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 36.000,00 (trentaseimila/00).
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:
1. Deve essere mantenuta una distanza degli scavi con relativa picchettazione a 50,00 mt. dal confine demaniale;
2. Deve essere installato un piezometro all’interno dell’area di cava;
3. Per il ritombamento dell’area di cava deve essere utilizzato terreno idoneo all’uso agricolo e comunque materiale non compreso nell’elenco allegato al Dec. Leg.vo n. 22/97
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità estraibile sarà di mc. 10.000 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRettore di area
Ing. Mario Pastore