IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 10.5.2002 n. 7, ed in particolare l’art. 20;

Dato Atto che la Giunta regionale ha approvato con Deliberazione n. 994 del 26.11.2002, il Regolamento d’attuazione della suddetta disposizione normativa, prescrivendo che il termine di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici sia fissato con Determinazione del Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria (ex Servizio Caccia e Pesca Marittima);

Considerato che il suddetto Regolamento, unito al presente provvedimento come allegato-a, è pubblicato sul B.U.R.A. n. 15 del 29.11.2002 e sul sito internet  www.regione.abruzzo.it/pesca e che, al fine di una corretta interpretazione dello stesso, la frase “Caccia e Pesca Marittima” è equivalente ad “Economia Ittica e Programmazione venatoria”;

Considerato che i fondi disponibili, per l’annualità 2003, sono quelli iscritti nel Bilancio corrente al capitolo 142330 per Euro 100.000,00 (euro centomila/00);

Vista la Ordinanza n. 44/2003 della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Pescara che dispone, nel periodo compreso dall’11 agosto 2003 al 9 settembre 2003, una interruzione obbligatoria della pesca con sistemi a strascico e/o volante nelle acque del medesimo Compartimento Marittimo.

Considerato che la frase “…interruzione temporanea obbligatoria …” della Ordinanza 44/2003 della Capitaneria di Porto sopra richiamata è, ai fini dell’art. 20 L.R. 10/05/2002 n. 7, l’equivalente della frase “…fermo biologico…”

Vista la L.R. 25.03.2002 n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; rilevato che l’art. 33 della Legge citata, nel disciplinare la gestione delle spese, al comma 9 prevede testualmente che: “Durante la gestione possono essere prenotati impegni, entro il termine perentorio del 30 Ottobre, relativi a procedure di gara in via di espletamento...”.

Ritenuto per quanto sopra di stabilire, ravvisata la sussistenza di circostanze di urgenza legate alla tempistica di assunzione degli impegni di spesa sul Bilancio regionale, al 30.09.2003 il termine di presentazione delle istanze in parola , e di rendere noto il testo della presente Determinazione mediante pubblicazione sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca , oltre che sul B.U.R.A.;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

-    di stabilire che alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici dell’art. 20 della L.R. 7/2002 si proceda mediante invio a mezzo Raccomandata Postale A/R delle istanze e della documentazione integrativa indicata nel Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 994/2002, alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria - Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Nazionali e Regionali, Via Catullo n. 17, 65127 Pescara, nel termine del 30 settembre 2003;

-    di invitare il Responsabile dell’Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Nazionali e Regionali a curare la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca .

Il Dirigente del Servizio

Dott. Antonio Di Paolo

 


Allegato - a) alla Determinazione DH18/43 del 7/08/2003

REGOLAMENTO
(pubblicato sul B.U.R.A. n° 15 del 29/11/2002)

 

“Disposizioni di attuazione dell’art. 20 della L.R. 10/5/2002 n. 7”

 

Art. 1

1.   Possono beneficiare degli aiuti contemplati dall’art. 20 della L.R. 10.5.2002 n. 7 le Cooperative le Società che gestiscono le operazioni di facchinaggio nei Mercati Ittici abruzzesi, risultando remunerate per tali servizi in base al pescato venduto. L’aiuto spetta esclusivamente in relazione ai periodi di interruzione annuale dell’attività di commercializzazione del pesce fresco conseguente alla proclamazione del “Fermo tecnico” del prelievo ittico nel Mare Adriatico.

Art. 2

1.   La concessione dei benefici di cui all’articolo 1 è subordinata alla presentazione di apposita istanza, nel termine definito con Determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca marittima, sottoscritta dal Rappresentante legale della Società /Cooperativa interessata. La domanda va corredata della seguente documentazione:

a)   Statuto ed Atto Costitutivo da cui si evincano le finalità della Cooperativa o della Società;

b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ;

c)   copia dell’atto da cui risulta l’affidamento dei Servizi di facchinaggio nel/nei Mercati Ittici;

d)  elenco dei Soci-Lavoratori e/o dei dipendenti che hanno prestato la loro opera nella

Cooperativa/Società nell’anno di riferimento in attività di facchinaggio presso i Mercati

ittici ubicati in Abruzzo (precisando per ciascuno il periodo di impegno effettivo);

e)      dichiarazione del Legale Rappresentante attestante la somma delle retribuzioni lorde corrisposte ai suddetti Lavoratori, relativamente al periodo dell’anno in cui è proposta istanza compreso tra il primo gennaio e la fine del mese che precede il Fermo;

f)      dichiarazione del Legale Rappresentante attestante l’osservanza, da parte della Cooperativa/Società, degli obblighi di contribuzione previdenziale ;

g)      dichiarazione del Legale Rappresentante attestante l’impegno a corrispondere l’aiuto al reddito ai soli Lavoratori addetti ad attività di facchinaggio nei Mercati Ittici che la Cooperativa non utilizzi, durante il Fermo Tecnico, in altre attività retribuite.

 

Art. 3

1.   Alla valutazione delle istanze provvede il Servizio Caccia e Pesca Marittima della Regione Abruzzo. La sovvenzione è corrisposta per ciascun mese di Fermo in misura pari al 80% della media mensile del monte salariale lordo individuato con le modalità di cui alla lettera e) dell’art. 2, nel limite massimo di 50.000,00 Euro per ciascuna Cooperativa/Società richiedente. Qualora la domanda cumulata di contributi ecceda la disponibilità finanziaria, le richieste sono soddisfatte proporzionalmente allo stanziamento annuo. Le Cooperative/Società destinano il finanziamento alla reintegrazione del mancato reddito dei Lavoratori di cui all’articolo 2 , ed alla copertura previdenziale dei medesimi ..2. L’aiuto non è cumulabile, per i fini per i quali è concesso, con altri aiuti a finalità regionale d’origine locale, regionale , nazionale o comunitaria. Entro sei mesi dalla concessione della sovvenzione, la Cooperativa/Società presenta una dichiarazione del Rappresentante Legale attestante:

a) l’effettiva destinazione dei fondi in coerenza con le presenti statuizioni;

b) l’impegno a garantire per almeno 5 anni la conservazione della relativa documentazione,

nonché ad esibirla , a richiesta , alle competenti Strutture regionali;

c)   di non aver proposto, e di impegnarsi a non proporre , istanza di finanziamento a valere su altre sovvenzioni pubbliche per i medesimi fini esposti per accedere al presente aiuto.

3.   Il Servizio competente provvede al recupero totale o parziale dell’aiuto , qualora utilizzato con modalità difformi da quelle prescritte con il presente Regolamento.

4.   Nessun aiuto è corrisposto fino alla positiva conclusione del procedimento di notifica del relativo regime alla U.E. ai sensi dell’art. 88 del Trattato di Roma.

Art. 4

1.   Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo .

2.   E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.