IL DIRettore regionale
Omissis
DETERMINA
La ditta DI GIUSEPPE BRUNO, con sede legale in via Puglie n. 43 di Roseto Degli Abruzzi (TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di argilla sita in località “Piana de Cesari” del Comune di Morro D’Oro (TE) individuata in Catasto al foglio 18 particella n. 39 (parte) alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 1 (uno)
dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà
essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data a seguito della
presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di
denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00).
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:
- L’attività estrattiva è limitata alla coltivazione del lotto denominato n. 1.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile complessivamente sarà di mc. 70.000 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
Per il Dirigente del Servizio
IL DIRettore di area
Ing. Mario Pastore