IL DIRettore regionale
Omissis
DETERMINA
La ditta BIANCONI INERTI SRL., con sede legale in Frazione Villa Ricci di S. Omero (TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Piane della Nocella” del Comune di Campli (TE) individuata in Catasto al foglio 57 particelle nn. 378 (parte) – 377 (parte) – 364 (parte) alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 1 (uno)
dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà
essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data a seguito della
presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di
denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00).
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:
- Dovranno essere salvaguardate le distanze di 50,00 metri dal confine demaniale del fosso “Grande” e di 20,00 metri dalla strada comunale “Roiano”;
- Durante le operazioni di scavo dovrà essere costantemente evitato l’impaludamento dell’area attraverso un’opera idonea di canalizzazione delle acque meteoriche;
- Le scarpate di abbandono dovranno essere sagomate con il materiale in posto a pendenza non superiore a 45°;
- Il materiale di ritombamento non dovrà essere ricompreso nell’elenco allegato al D.L.vo n. 22/1997.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile complessivamente sarà di mc. 8.600 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
Per il Dirigente del Servizio
IL DIRettore di area
Ing. Mario Pastore