IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la relazione della Giunta per il Regolamento che viene unita al presente atto;
Viste le proposte di modifiche ed integrazioni al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale formalizzate dall’Ufficio di Presidenza con deliberazioni n. 59 del 6.5.2003 e n. 70 del 5.6.2003;
Richiamato il vigente Regolamento interno del Consiglio, con particolare riferimento agli artt. 16 e 17;
Con distinte votazioni palesi all’unanimità
DELIBERA
di approvare singolarmente e nel complesso la proposta di modifica degli artt. 15, 16, 26, 29, 30 e 85 e di articolo aggiuntivo 113bis (Interrogazioni a risposta immediata) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, nel testo allegato come parte integrante.
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Modifiche ed integrazioni al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale
Art. 15
Composizione della Giunta per il Regolamento
La Giunta per il Regolamento è costituita con decreto del Presidente del Consiglio, ha carattere permanente ed è composta da un rappresentante di ciascun gruppo politico, nominato dal rispettivo capogruppo.
L’ufficio di Presidenza della Giunta per il Regolamento è eletto secondo le procedure di cui al successivo art. 27.
Le funzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario sono regolate dal successivo art. 28.
Al fine di garantire il voto plurimo, a ciascun rappresentante dei gruppi è attribuito un numero di voti proporzionato alla consistenza del gruppo di appartenenza.
Art. 16
Attribuzioni
La Giunta per il Regolamento, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza:
a) propone all’Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l’esperienza dimostri necessarie;
b) esprime all’Assemblea, per le definitive determinazioni, il parere sulle questioni relative all’interpretazione del Regolamento che siano ad essa deferite dal Presidente del Consiglio o richieste dai singoli consiglieri;
c) esamina e riferisce all’Assemblea sulle proposte di modifica o di aggiunta al Regolamento presentate dai consiglieri.
Art. 26
Competenza delle Commissioni
Le Commissioni permanenti sono in numero di sei ed hanno competenza, rispettivamente, sulle seguenti materie:
I) Bilancio e Affari Generali:
Bilancio - Programmazione - Finanze - Demanio e Patrimonio - Cassa e Contabilità - Affari Generali - Credito regionale - Professioni - Comunicazione;
II) Governo del territorio - Lavori Pubblici - Ordinamento Uffici e Enti Locali:
Circoscrizioni Locali - Ordinamento Uffici Regionali - Enti Regionali, Locali e di autonomia funzionale - Lavori Pubblici - Protezione civile - Urbanistica - Beni ambientali - Parchi e riserve - Risorse idriche;
III) Agricoltura:
Agricoltura e Foreste - Alimentazione - Zootecnia - Credito fondiario e agrario -Caccia e Pesca;
IV) Industria e Commercio - Turismo:
Industria - Commercio - Artigianato - Formazione professionale - Lavoro - Ecologia - Energia - Ricerca tecnologica per i settori produttivi - Trasporti - Turismo;
V) Affari Sociali e Tutela della salute:
Sanità - Sicurezza Sociale e del lavoro (Assistenza pubblica e privata; Assistenza scolastica; etc.) - Previdenza - Istruzione - Musei e Biblioteche – Beni culturali - Problemi Gioventù - Sport - Pari Opportunità;
VI) Commissione per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione europea:
Rapporti con l’Unione europea - Riforma Trattati dell’Unione - Recepimento produzione legislativa comunitaria - Attuazione e promozione di politiche comunitarie - Monitoraggio dell’utilizzazione delle risorse comunitarie.
E’ istituita, altresì, una Commissione di vigilanza a carattere permanente, nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, con le attribuzioni, funzioni e poteri di cui al successivo art. 106.
Art. 29
Commissioni speciali
Il Consiglio può istituire Commissioni speciali per l’esame di particolari problemi in materie che non rientrano nella specifica competenza di alcuna delle Commissioni permanenti individuate nell’art. 26.
Il Presidente procede alla costituzione sulla base della designazione dei gruppi e nel rispetto del criterio della proporzionalità.
Per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni speciali si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.
Art. 30
Convocazione
Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto, spedito a domicilio a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’inizio della sessione.
Nell’ avviso di convocazione sono indicati gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
L’ordine del giorno è formulato dal Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza.
In caso di particolare urgenza ed indipendentemente dal calendario delle sessioni, il Consiglio regionale può essere convocato con preavviso telegrafico ai consiglieri regionali spedito almeno 48 ore prima.
L’ordine del giorno è pubblicato nell’albo del Consiglio regionale nei termini di cui ai commi primo e quarto.
Il Consiglio è periodicamente convocato dal Presidente per la trattazione esclusiva delle problematiche relative ai rapporti con l’Unione Europea, al raccordo delle rispettive legislazioni, alle direttive ed ai programmi comunitari ed agli accordi internazionali.
Nel calendario dei lavori è fissata la data, di norma a cadenza semestrale, della seduta sui temi dell’Unione europea e delle relazioni internazionali.
Art. 85
Discussione sulle comunicazioni del Presidente della Giunta
Il Presidente della Giunta regionale può fare comunicazioni al Consiglio ogni qualvolta lo reputi necessario.
Egli può chiedere, a termini dell’art. 31, la convocazione del Consiglio se questo ha aggiornato i lavori.
Sulle comunicazioni si apre la discussione, qualora ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri.
Nel corso della discussione ciascun consigliere può presentare ed illustrare, per non più di dieci minuti, un ordine del giorno relativo all’oggetto della discussione: esso è votato, sentito un oratore a favore ed uno contro, al termine della discussione stessa.
Gli interventi non possono protrarsi per oltre cinque minuti, né sono consentite dichiarazioni di voto.
Al fine di consentire il più ampio approfondimento delle problematiche suscitate dai rapporti internazionali e con l’Unione europea, il Presidente della Giunta invia al Presidente del Consiglio una specifica comunicazione trimestrale in materia.
Art. 113 bis
Interrogazioni a risposta immediata
(Question time)
L’interrogazione a risposta immediata consiste in una sola domanda, formulata in modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di rilevanza generale connotato da particolare urgenza o attualità politica.
La seduta per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, per la durata massima di un’ora, ha luogo di norma il primo martedì del mese alle ore 15,00 e sono tenuti a partecipare il Presidente della Giunta regionale o gli Assessori appositamente delegati; se la quantità delle interrogazioni lo richiede, il Presidente del Consiglio può decidere una seconda seduta il terzo martedì del mese.
L’interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Capogruppo, inderogabilmente entro le ore 12,00 del mercoledì precedente la seduta per la trattazione.
Ove il subentrare di fatti nuovi determini le condizioni per ulteriori immediate interrogazioni, il Presidente del Consiglio potrà ammetterle, nel numero massimo di due, purché presentate per il tramite del Capogruppo, entro le ore 10,00 del lunedì precedente la seduta per la trattazione; in tal caso, ove presenti, sono sottratte alla trattazione un uguale numero di interrogazioni presentate dal medesimo gruppo consiliare.
Il Presidente del Consiglio, scaduto il termine ordinario per la presentazione delle interrogazioni a risposta immediata, sentito l’Ufficio di Presidenza in apposita seduta alla quale è invitato a partecipare il Presidente della Giunta o un Componente di questa, delegato allo scopo, forma l’ordine del giorno, iscrivendovi le interrogazioni nel numero massimo di 10. avendo cura di assicurare la partecipazione di tutti i gruppi, tenuto anche conto della loro consistenza numerica.
Il Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta invia al Presidente della Giunta e a tutti i Consiglieri, l’elenco definitivo delle interrogazioni ammesse alla trattazione ai sensi del presente articolo.
Il presentatore dell’interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti; il Presidente della Giunta regionale o il Componente di questa, delegato allo scopo, risponde per non più di tre minuti, l’interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto.
Quando sia previsto che la risposta venga data dal Presidente della Giunta, il tema deve essere riferito alle competenze eventualmente riservatesi nell’attribuzione delle deleghe o rientrare nell’ambito di quelle di cui all’articolo 121, comma 4, della Costituzione.
La trattazione delle interrogazioni a risposta immediata esclude la possibilità della loro rinnovazione in seduta ordinaria.
Alla seduta sono ammesse le riprese televisive e la trasmissione in diretta dei lavori secondo modalità previste in apposita disposizione del Presidente del Consiglio. Al riguardo possono essere stipulate particolari convenzioni con le reti televisive pubbliche e private che coprono l’intero territorio regionale.