IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La L.R. 22 settembre 2000, n. 107, concernente “ Misure di salvaguardia per la riduzione del rischio ambientale con riferimento all’installazione ed all’esercizio dei depositi di Gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con capacità complessiva non superiore a 5 mc.”, è abrogata.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 18 Settembre 2003

PACE