il dirigente del servizio

Omissis

DISPONE

Art. 1 - E’ autorizzata, per motivi specificati in premessa, ed ai sensi dell’art. 30 del citato D.Lvo n. 164 del 23.05.2000, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, per l’ampliamento di una parte della superficie necessaria allo spostamento del metanodotto ad alta pressione della SNAM, di cui all’allegato prospetto che è parte integrante del presente provvedimento - previa redazione dello stato di consistenza - e, per la durata non superiore a due anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e purché il P. R. T. sia sempre vigente;

Art. 2 - E’ fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo industriale di L’Aquila di comunicare al Servizio lnfrastrutture e Servizi - Settore LL. PP. Della Giunta Regionale, la data di inizio dei lavori, entro il termine di un mese;

I termini per l’inizio e l’ultimazione dell’Occupazione  d’Urgenza del suddetto terreno s’intendono fissati in anni due a far data dall’emissione del presente provvedimento;

I termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e delle espropriazioni sono rispettivamente stabiliti come segue:

LAVORI - INIZIO: entro 6 mesi a far data dall’esecutorietà del provvedimento di Occupazione d’Urgenza;

FINE: entro i termini finali dell’occupazione d’urgenza;

ESPROPRIAZIONI - INIZIO: il 4.06.2003 (data dichiarazione pubblica utilità);

FINE: entro il 4.06.2008 (entro 5 anni dalla data di dichiarazione di pubblica utilità);

Art. 3 - Per l’occupazione anzidetta, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, è tenuto a corrispondere, direttamente, alle ditte proprietarie, prima dell’inizio dei lavori di posa del metanodotto, un’indennità “una tantum” ed un’indennità “annua”, come da allegati elenchi.

Tali indennità dovranno essere accettate o rifiutate mediante espressa dichiarazione trasmessa alla Direzione OO.PP., Servizio Infrastrutture Servizi della Regione Abruzzo ed al Consorzio medesimo, entro 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Qualora il terreno oggetto d’occupazione sia intestato a più proprietari:

-      l’accettazione dovrà essere controfirmata da tutti;

-    il rifiuto potrà essere manifestato anche singolarmente;

Nel caso di rifiuto o silenzio avrà luogo solo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

La determinazione dell’indennità definitiva di asservimento verrà stabilita dalla competente Agenzia per il Territorio.

Art. 4 - Qualora al termine dei lavori e comunque entro e non oltre un anno della fine del biennio di occupazione, le Ditte proprietarie lamentino motivati e documentati danni superiori a quelli previsti nel verbale dello stato di consistenza e dei quali sia possibile l’accertamento, le stesse potranno richiedere - nei modi previsti dalla legge - alla Regione un nuovo sopralluogo per l’eventuale revisione delle indennità stabilite con il presente decreto.

Art.5 - Nel termine di anni 5, dalla dichiarazione di pubblica utilità, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila completerà la procedura per l’ottenimento dei prescritti titoli ablativi, a seguito dei quali corrisponderà alla Ditta proprietaria un’ulteriore distinta indennità.

Art.6 - Il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito della presentazione alla Regione Abruzzo, Direzione OO.PP., Servizio Infrastrutture e Servizi degli atti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento diretto, da parte del succitato Consorzio, delle indennità stabilite al precedente art. 3, con l’emanazione di apposito provvedimento di esecutorietà;

Art. 7 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nel termine - rispettivamente di 120 e 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Art. 8- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Roberto Nicoletti