LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 28 aprile 2000, n. 76 contenente Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 ordinario del 9.6.2000, con la quale la Regione Abruzzo ha disciplinato i servizi educativi per la prima infanzia abrogando la L.R. 30 ottobre 1973, n. 38 Norme per listituzione ed il funzionamento degli asili nido comunali;
Vista la D.G.R. n. 565 del 26.6.2001, pubblicata sul B.U.R.A. n. 87 Speciale del 1.8.2001, con la quale sono state approvate le relative Direttive generali di attuazione di tale L.R. n.76/2000;
Visto larticolo 6, comma 1 di tale legge, che prevede che il Consiglio Regionale , nellambito della programmazione regionale, approva il Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia;
Vista la L.R. 27 dicembre 2002 n. 32 recante Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 aprile 2000, n. 76 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia che ha modificato lart. 16 della L.R.76/2000 prevedendo che la Giunta Regionale possa attribuire al Direttore Area Qualitΰ della Vita e Promozione Sociale, una dotazione fino al 4% dello stanziamento previsto per i servizi educativi per la prima infanzia , nei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario, per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi comunali; al fine di promuovere lattivitΰ di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sui temi concernenti la condizione dellinfanzia, in collaborazione con le Universitΰ, gli Enti e gli Istituti di ricerca e documentazione, anche attraverso gruppi di lavoro interni, interdirezionali e interistituzionali
Atteso che la L.R.17 aprile 2003, n 7, (finanziaria regionale pubblicata sul B.U.R.A. n.50 speciale del 30.04.2003) art. 79, comma 2, a parziale modificazione dell art. 19, comma 1 della L.R. 76/2000, prevede la possibilitΰ per i Comuni e loro associazioni di beneficiare di contributi regionali per la costruzione, il riattamento e larredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia previa richiesta alla competente direzione regionale Infrastrutture, mobilitΰ, edilizia residenziale e aree urbane, da inoltrare entro il 31 maggio di ciascun anno;
Dato atto che relativamente allanno 2003, sono giΰ decorsi i tempi per proporre, da parte dei Comuni singoli o associati, la predetta istanza alla competente Direzione regionale Infrastrutture, Mobilitΰ, Edilizia residenziale e Aree Urbane e che, pertanto, non θ materialmente possibile definire un programma triennale per i Servizi educativi per la prima infanzia a decorrere dal corrente anno, in quanto sarebbe privo della parte piω importante e qualificante dello stesso quale quella relativa allerogazione dei contributi regionali necessari ai Comuni stessi sia per la costituzione di nuovi Servizi per la prima infanzia che per ladeguamento delle strutture esistenti agli standard funzionali determinati con le citate Direttive generali di attuazione;
Ritenuto per quanto sopra, di dover rinviare ladozione del Programma triennale per Servizi educativi per la prima infanzia al prossimo anno;
Atteso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16, comma 1, e 17, comma 1, lettera b) e comma 2, la Giunta Regionale determina con proprio atto lammontare dei contributi da destinare :
1. ai Comuni e alle loro Associazioni, per la gestione dei Servizi educativi per la prima infanzia;
2. alle Province, per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia;
3. al Direttore Area Qualitΰ della Vita e Promozione Sociale, una dotazione fino al 4% dello stanziamento previsto per i servizi educativi per la prima infanzia per promuovere lattivitΰ di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sui temi concernenti la condizione dellinfanzia, in collaborazione con le Universitΰ, gli Enti e gli Istituti di ricerca e documentazione, anche attraverso gruppi di lavoro interni, interdirezionali e interistituzionali;
Visto che la disponibilitΰ esistente nel capitolo 71522 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003 per le finalitΰ suindicate, θ di Euro 1.000.000,00;
Ritenuto di dover, conseguentemente, determinare, sulla base della disponibilitΰ di tale somma di Euro 1.000.000,00 , lammontare dei contributi regionali da destinare alle citate diverse tipologie di servizi ed interventi nel modo seguente:
A. ai Comuni e alle loro Associazioni:
- Euro 760.000,00 per la gestione di nidi dinfanzia, di cui allarticolo 3 della L.R. 76/2000 ;
- Euro 100.000,00 per la gestione dei servizi integrativi ai nidi dinfanzia , di cui allarticolo 4, lettere a) e b) della L.R. 76/2000;
B. alle Province:
- Euro 100.000,00 da ripartire in parti uguali alle quattro Province, per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei Servizi educativi per la prima infanzia;
C. al Direttore Area Qualitΰ della Vita e Promozione Sociale:
- Euro 40.000,00 per promuovere lattivitΰ di studio, ricerca;
Considerato di dover stabilire, in assenza del citato Programma triennale per le ragioni suesposte, le modalitΰ ed i criteri per lerogazione dei contributi regionali di cui al precedente punto 1), e di dover definire linee direttive per lattuazione della formazione di cui al precedente punto 2), che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali, rispettivamente sotto le lettere A e B;
Atteso che le modalitΰ ed i criteri di cui al presente atto sono simili a quelli adottati nell anno 2001, con DGR n. 651 del 18.7.2001, per i quali la Conferenza Permanente Regione Enti locali, di cui alla L.R. 18.4.1996, n. 21, modificata dalla L.R. 2.10.1998, n. 111 , ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 luglio 2001, e confermati nellanno 2002;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dellArea Qualitΰ della Vita, Beni ed Attivitΰ Culturali, Promozione Sociale, in ordine alla presente proposta di deliberazione ai sensi dellart. 23, comma 1, lett. a della L.R. 14.9.1999, n. 77, con la firma in calce al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di rinviare la predisposizione e lapprovazione del Programma triennale per i servizi educativi per la prima infanzia, previsto dallarticolo 6, comma 1 della legge 28 aprile 2000, n. 76 al prossimo anno 2004;
2) di determinare lammontare dei contributi regionali da destinare alle tipologie dei Servizi integrativi ai nidi dinfanzia, di cui allarticolo 17, comma 1, lettera b) e comma 2, in relazione alla disponibilitΰ di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), esistente nel capitolo 71522 del Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003, nel modo seguente:
A. ai Comuni e alle loro Associazioni:
- Euro 760.000,00 per la gestione di nidi dinfanzia, di cui allarticolo 3 della L.R. 76/2000 ;
- Euro 100.000,00 per la gestione dei servizi integrativi ai nidi dinfanzia , di cui allarticolo 4, lettere a) e b) della L.R. 76/2000;
B. alle Province:
- Euro 100.000,00 da ripartire in parti uguali alle quattro Province, per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei Servizi educativi per la prima infanzia;
C. al Direttore Area Qualitΰ della Vita e Promozione Sociale:
- Euro 40.000,00 per promuovere lattivitΰ di studio, ricerca;
3) di stabilire le modalitΰ ed i criteri per lassegnazione dei contributi di cui al precedente punto A) cosμ come indicati nellallegato A al presente atto;
4) di dare atto che in relazione a quanto disposto nel precedente punto A) per quanto concerne i contributi regionali da erogare per la gestione dei servizi educativi, nel caso che limporto di Euro 100.000,00 da ripartire per i servizi integrativi ai nidi dinfanzia non potesse essere utilizzato per mancata presentazione di domande da parte dei Comuni, singoli o associati, e, nel caso di un utilizzo parziale dello stesso, lintero o il residuo importo sia aggiunto allimporto di Euro 760.000,00 da ripartire ai beneficiari per la gestione di nidi dinfanzia;
5) di definire le linee direttive per lattuazione da parte delle Province della formazione di cui al precedente punto B) cosμ come indicate nellallegato B al presente atto;
6) di far fronte alla complessiva spesa di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), derivante dal presente atto con la disponibilitΰ esistente sul capitolo 71522 del Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003 denominato Contributi alle province ed ai Comuni per lesercizio di funzioni giΰ della soppressa O.N.M.I. e per la gestione di asili nido e norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia LL.RR.. 102/88, 32/97 e 76/2000;
7) di rinviare gli impegni di tali somme a successive determine del dirigente del Servizio competente;
8) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Allegato A
L.R. 28 APRILE 2000, N.76
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA
Modalitΰ
e criteri per la ripartizione dei contributi
ANNO 2003
La Regione, stante il rinvio al prossimo anno del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia di cui allart. 6 della l.r. 28 aprile 2000 n. 76 (Pubblicata sul B.U.R.A. n.16 del 9.6.2000), ai sensi dellart. 17, comma 1, lett. b), al fine di sostenere la gestione dei servizi per la prima infanzia e di arricchire lofferta dei servizi esistenti, eroga contributi differenziati ai Comuni per:
1. la gestione dei nidi dinfanzia comunali, ivi compresi quelli ex O.N.M.I.;
2. la gestione dei servizi comunali integrativi ai nidi che siano stati attivati almeno dallanno 2002
CRITERI PER LACCESSO AI CONTRIBUTI
1. Possono accedere ai contributi regionali per la gestione dei nidi
dinfanzia:
tutti i Comuni, singoli o associati,
che gestiscono nidi dinfanzia,
ivi compresi i nidi dinfanzia ex O.N.M.I.
2. Possono accedere ai contributi regionali per la gestione dei
servizi integrativi ai nidi:
tutti i Comuni, singoli o associati che, almeno dallanno 2002, hanno attivato,
in via sperimentale, i servizi di cui allart. 4, lettere a) e b) della L.R. 28
aprile 2000 n. 76.
I Comuni, singoli o associati, giΰ beneficiari dei finanziamenti statali di cui alla L. 28 agosto1997, n. 285, potranno essere ammessi ai contributi regionali di cui alla L.R. 76/2000, solo se i finanziamenti di cui alla legge 285 siano stati finalizzati unicamente alla realizzazione ed allavvio dei servizi integrativi e non alla loro gestione.
3. In caso di associazione di Comuni, il contributo sarΰ erogato al Comune capofila.
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 76/2000
1. Lammontare del contributo regionale per la gestione dei nidi dinfanzia θ determinato in Euro 760.000,00 (settecentosessantamila/00). La ripartizione di tale contributo regionale ai Comuni, singoli o associati che ne fanno richiesta, viene effettuata sulla base della ricettivitΰ dichiarata per ciascun nido dinfanzia .
2. L ammontare del contributo regionale per la gestione dei servizi integrativi ai nidi dinfanzia θ determinato in Euro 100.000,00 (centomila/00). La ripartizione di tale contributo ai Comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta viene effettuata sulla base del numero dei bambini frequentanti le tipologie di cui allarticolo 4, lettera a) e lettera b), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.
3. E prevista una maggiorazione, pari al 20% del contributo regionale erogabile sulla base della sola ricettivitΰ, in caso di nidi dinfanzia, ovvero della sola frequenza, in caso di servizi integrativi di cui allarticolo 4, lettere a) e b) della L.R. 76/2000, per i Comuni che abbiano formalizzato la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia in forma associata.
4. Il contributo erogato per la gestione dei servizi integrativi ai nidi dinfanzia non puς superare il 50% del costo di gestione del servizio dellesercizio finanziario 2002.
6. Per quanto concerne i contributi regionali da erogare per la gestione dei servizi educativi, nel caso che limporto di Euro 100.000,00 (centomila/00) da ripartire per i servizi integrativi ai nidi dinfanzia non potesse essere utilizzato per mancata presentazione di domande da parte dei Comuni, singoli o associati, e, nel caso di utilizzo parziale dello stesso, lintero o il residuo importo va ad aggiungersi allimporto di Euro 760.000,00 da ripartire ai beneficiari per la gestione dei nidi dinfanzia.
PROCEDURE PER LASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
Presentazione istanze:
1. I Comuni, singoli o associati, possono presentare le istanze di ammissione al contributo regionale per la gestione di nidi dinfanzia o di servizi integrativi ai nidi dinfanzia di cui allarticolo 4, lettere a) e b) della L.R. 76/2000, a mezzo raccomandata del Servizio Postale Nazionale alla Giunta Regionale Servizio Servizi Sociali Viale Bovio, 425 65100 PESCARA - entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle presenti modalitΰ e criteri nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (fa fede la data del timbro postale di spedizione). Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo, si intenderΰ protratto al primo giorno non festivo. Non sono considerate le domande di contributo pervenute alla Regione Abruzzo in data antecedente alla pubblicazione delle presenti modalitΰ e criteri sul B.U.R.A.
2. Listanza, da redigere unicamente secondo il relativo schema di domanda, allegato alle presenti modalitΰ e criteri, dovrΰ contenere:
- lindicazione del Comune richiedente ovvero, in caso di associazione di Comuni, del Comune capofila. Questultimo dovrΰ indicare gli estremi del provvedimento dal quale risulti la gestione associata dei servizi educativi per la prima infanzia elencando, altresμ, i Comuni facenti parte della associazione;
- la tipologia del servizio per il quale si richiede il contributo (nido dinfanzia o servizio integrativo di cui allart. 4, lettere a) e b) della L.R. 76/2000);
- lindicazione dellubicazione del nido/i dinfanzia o del servizio/i integrativo/i;
- lindicazione della ricettivitΰ del nido dinfanzia (o nidi dinfanzia) ovvero, in caso di servizi integrativi di cui allart. 4, lettere a) e b) della L.R. 76/2000, distinte indicazioni del numero dei bambini frequentanti gli stessi, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza;
- gli estremi del provvedimento istitutivo del servizio;
- lindicazione che il servizio educativo per la prima infanzia per il quale si richiede il contributo per la gestione θ funzionante e, nel caso di servizio integrativo ai nidi dinfanzia, dalla indicazione deve risultare che lo stesso θ attivo almeno dallanno 2002, e che non beneficia, per la gestione, dei finanziamenti di cui alla legge 28 agosto 1998, n. 285;
- in caso di servizio integrativo di cui all'art. 4, lett. a e b, della L.R. 76/2000, lindicazione del costo di gestione effettivamente impegnato nellesercizio finanziario anno 2002;
- il nominativo del dirigente/funzionario responsabile amministrativo competente per materia;
3. Lo schema di domanda va compilato dallente richiedente il contributo in tutte le sue parti, qualora lente gestisca contestualmente nidi dinfanzia e servizi integrativi ed intenda accedere ai contributi per la gestione di entrambi i servizi. La firma in calce a tale domanda deve essere apposta dal Sindaco del Comune richiedente, e, nel caso di Associazione di Comuni, dal Sindaco del Comune capofila.Lo schema di domanda va compilato solo nella parte riguardante i nidi qualora lente richiedente gestisca solo nidi dinfanzia ed intenda accedere ai contributi per la gestione dei nidi dinfanzia oppure va compilato nella sola parte riguardante i servizi integrativi qualora lente gestisca solo servizi integrativi ed intenda accedere ai contributi per la gestione dei servizi integrativi.
4. Con provvedimento del Dirigente del Servizio regionale competente, sulla base di quanto stabilito nel precedente paragrafo Criteri per la ripartizione dei contributi di cui alla L.R. 76/2000 Anno 2003, si ripartiscono ed assegnano ai Comuni aventi diritto, i contributi regionali destinati alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.
5. Il Comune singolo, ovvero il Comune capofila, in caso di associazione di Comuni, dovrΰ trasmettere, entro il 31 marzo 2004, alla Giunta Regionale Servizio Servizi Sociali Viale Bovio, 425 65125 PESCARA - la determinazione dirigenziale di rendicontazione contabile del contributo regionale assegnato restituendo alla Regione Abruzzo le eventuali somme erogate e non utilizzate, riversandole sul conto corrente postale n. 208678 interstato a: Regione Abruzzo Servizio Tesoreria LAquila, dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Servizio Servizi Sociali Pescara - ed alla Giunta Regionale - Servizio Bilancio LAquila.
Schema di domanda
Schema di domanda
Dati sul nido dinfanzia/o sui
nidi (nel caso di piω nidi comunali)
Denominazione del
nido:
. Coordinatore/Responsabile:
. Ubicazione:
Ricettivitΰ:
Il nido θ funzionante dal
.. e, ad oggi, θ funzionante. |
Denominazione del nido:
Coordinatore/Responsabile:
. Ubicazione:
Ricettivitΰ:
Il nido θ funzionante dal
.. e, ad oggi, θ funzionante. |
Denominazione del nido:
Coordinatore/Responsabile:
. Ubicazione:
Ricettivitΰ:
Il nido θ funzionante dal
.. e, ad oggi, θ funzionante. |
Denominazione del nido:
Coordinatore/Responsabile:
. Ubicazione:
Ricettivitΰ:
Il nido θ funzionante dal
.. e, ad oggi, θ funzionante. |
Denominazione del nido:
Coordinatore/Responsabile:
. Ubicazione:
Ricettivitΰ:
Il nido θ funzionante dal
.. e, ad oggi, θ funzionante. |
Denominazione del nido:
Coordinatore/Responsabile:
. Ubicazione:
Ricettivitΰ:
Il nido θ funzionante dal
.. e, ad oggi, θ funzionante. |
Denominazione del nido:
Coordinatore/Responsabile:
. Ubicazione:
Ricettivitΰ:
Il nido θ funzionante dal
.. e, ad oggi, θ funzionante. |
Schema di domanda
(nel
caso di piω servizi comunali)
Denominazione del
servizio:
. Coordinatore/Responsabile:
. Ubicazione:
. Bambini
frequentanti:
. (n° calcolato sulla media delle presenze del
mese di massima frequenza) (1) Funzionante
dallanno:
.
Costo di gestione nellesercizio finanziario
2002:
. |
Denominazione del
servizio:
. Coordinatore/Responsabile:
. Ubicazione:
. Bambini frequentanti:
. (n° calcolato sulla media delle presenze del
mese di massima frequenza) (1) Funzionante
dallanno:
.
Costo di gestione nellesercizio finanziario
2002:
. |
Denominazione del
servizio:
. Coordinatore/Responsabile:
. Ubicazione:
. Bambini frequentanti:
. (n° calcolato sulla media delle presenze del
mese di massima frequenza) (1) Funzionante
dallanno:
.
Costo di gestione nellesercizio finanziario
2002:
. |
Denominazione del
servizio:
. Coordinatore/Responsabile:
. Ubicazione:
. Bambini
frequentanti:
. (n° calcolato sulla media delle presenze del
mese di massima frequenza) (1) Funzionante
dallanno:
.
Costo di gestione nellesercizio finanziario
2002:
. |
Denominazione del
servizio:
. Coordinatore/Responsabile:
. Ubicazione:
. Bambini frequentanti:
. (n° calcolato sulla media delle presenze del
mese di massima frequenza) (1) Funzionante
dallanno:
.
Costo di gestione nellesercizio finanziario 2002:
|
(1) Nel caso in cui il Comune abbia sia il nido
che il servizio integrativo, i bambini che frequentano il servizio integrativo
non possono essere gli stessi che frequentano il nido.
Allegato
B
DIRETTIVE REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE
DEI PROGRAMMI FORMATIVI PROVINCIALI IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA
ANNO 2003
Fonte normativa
Legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia art. 17, comma 1, punto 1.2, "(...) la Regione, per l'attuazione della presente legge, concede contributi alle Province per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia".
Finalitΰ
I programmi formativi elaborati dalle Province dovranno essere finalizzati:
- all'aggiornamento, qualificazione e valorizzazione della professionalitΰ degli operatori e coordinatori pedagogici dei servizi per la prima infanzia;
- alla promozione e sviluppo di relazioni professionali tra gli educatori ed i coordinatori di servizi educativi per la prima infanzia, anche attraverso lo scambio delle esperienze maturate nel territorio regionale;
- alla diffusione di una cultura della qualitΰ intesa come miglioramento dei servizi dal punto di vista organizzativo/pedagogico, del metodo e della soddisfazione delle aspettative educative.
Attivitΰ formative.
Le azioni formative delle Province potranno riguardare:
1. Azioni di aggiornamento professionale rivolte agli operatori e coordinatori pedagogici che operano nei servizi educativi per la prima infanzia;[1]
2. Azioni di formazione finalizzate ad accrescere competenze relative alla programmazione, progettazione e valutazione dei servizi;
3. Azioni di formazione finalizzate allo sviluppo della qualitΰ nei servizi educativi alla prima infanzia ed al loro adeguamento alle direttive generali di attuazione della l.r.76/2000;
4. Azioni informative dirette a favorire reti relazionali tra gli educatori ed i coordinatori ed a promuovere lo scambio di esperienze maturate soprattutto nellambito dei servizi innovativi di cui allart. 4 della l.r. 76/2000 utili per la sperimentazione di nuovi servizi nella realtΰ
Procedura
Le azioni formative individuate dalle
Province potranno articolarsi in:
corsi di aggiornamento, giornate
seminariali, scambi di esperienze attraverso visite guidate nei servizi piω
significativi ed innovativi attivati, convegni, conferenze di carattere
informativo.
Tenendo conto degli obiettivi formativi individuati dal presente documento le Province, in raccordo con i Comuni sedi di servizi educativi per la prima infanzia, adottano il proprio programma formativo articolato secondo obiettivi, attivitΰ e piano finanziario, da trasmettere alla Giunta Regionale Direzione Qualitΰ della Vita, Beni ed Attivitΰ Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio, 425 65100 PESCARA, per lanno 2003, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente atto.
Con provvedimento del Dirigente del Servizio regionale competente sarΰ erogato lintero contributo alle Province al concreto avvio del programma formativo, e previa approvazione dello stesso, che dovrΰ iniziare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione Abruzzo del programma stesso.
Le Province, entro e non oltre trenta giorni dalla ultimazione
dei programmi formativi, dovranno rendicontare con determina dirigenziale le
spese effettivamente sostenute restituendo alla Regione Abruzzo le eventuali
somme erogate e non utilizzate, riversandole sul conto corrente postale
n. 208678 intestato a: Regione Abruzzo Servizio Tesoreria
LAquila, dandone comunicazione alla Giunta regionale Servizio
Servizi Sociali Pescara ed alla giunta Regionale Servizio Bilancio
LAquila.
Unitamente alla rendicontazione del contributo assegnato le Province dovranno trasmettere al competente Servizio regionale una relazione sullattivitΰ formativa realizzata e sui risultati raggiunti.
[1] Pertanto, a titolo
puramente esemplificativo, i Corsi di aggiornamento dovranno essere finalizzati
allapprofondimento delle conoscenze sullo sviluppo psicofisico dei
bambini in un contesto sociale ed educativo
come il nido dinfanzia; sui diritti e bisogni dellinfanzia, sulla pedagogia della relazione, sullo stile
educativo degli operatori, sul lavoro di gruppo sulla comunicazione
sullosservazione come metodo e sostegno fondamentale per la professionalitΰ,
sulle routines, sul lavoro di cura, sulla formazione ed organizzazione dei
laboratori e degli ateliers, sullambientamento dei bambini, sulla continuitΰ
educativa, sulla partecipazione delle famiglie e sulla gestione sociale, sui
servizi integrativi, sulla direzione dei servizi, sullo sviluppo di rapporti
tra realtΰ educative.