LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1)   Di approvare i seguenti criteri per la gestione delle operazioni di credito artigiano agevolato gestite tramite la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane – Artigiancassa S.p.A. ai sensi delle Leggi 949/52, Legge 240/81 e L.R. 31/7/1996, n. 60:

A.  FIDO MASSIMO CONCEDIBILE AD UNA STESSA IMPRESA. Adeguamento da euro 258.228,45 ad euro 800.000,00 del fido massimo che può essere concesso ad una stessa ditta artigiana;

-         Nell’ambito del predetto fido, l’importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi/canoni è stabilito in euro 123.949,66 elevabile fino ad euro 260.000,00, a condizione che il maggior onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali;

-         nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa, il fido massimo concedibile è determinato in euro 135.000,00 per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell’ impresa. Nell’ ambito di detto fido, l’importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi è fissato in euro 24.789,93 per ogni socio,elevabile fino ad euro 62.000,00 a condizione che il maggior onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali.

-         Ai suddetti limiti di fido e di importo va aggiunta ovviamente l’ulteriore quota di un terzo per il credito alle scorte di materie prime e prodotti finiti.

B. SCORTE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI. Trasformazione, per le operazioni in scorte di materie prime e prodotti finiti, della natura del fido e dell’importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi da “una tantum” a “rotativo” potendo, in questo modo, l’impresa, come già previsto per le altre destinazioni, reiterare nel tempo specifiche richieste di agevolazione nei limiti di fido ed importo disponibili, calcolati al netto della residua esposizione per precedenti affidamenti della specie.

C. DURATA DEL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI/CANONI. Aumento della durata massima di riconoscimento del contributo in conto interessi/canoni a 10 anni per operazioni concernenti investimenti immobiliari e 5 anni per operazioni concernenti investimenti mobiliari e scorte.

D. CUMULABILITA’. Previsione della cumulabilità, per la medesima quota dell’ investimento, delle agevolazioni concesse dal “Fondo contributo interessi” ai sensi della legge 949/52 e 240/81 con quelle disposte da altre normative statali, regionali e comunitarie, in linea nel 5° considerando del Regolamento (CE) del 12 gennaio 2001 sugli aiuti “de minimis”;

2)   di precisare che l’applicazione dei nuovi criteri per la gestione delle operazioni di credito artigiano agevolato da parte della Cassa per il Credito alle imprese Artigiane - Artigiancassa S.p.a - ai sensi delle leggi di riferimento, sopra citate, approvati con il presente atto, deve comunque essere contenuta nei limiti dei conferimenti regionali disposti annualmente sulla base degli stanziamenti del pertinente capitolo del bilancio regionale;

3)   di applicare, al fine di consentire gli ulteriori adempimenti da parte del soggetto gestore le in modalità di cui al punto precedente, alle operazioni di finanziamento stipulate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURA;

4)   di inviare il presente atto al Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURA.