la giunta regionale

Visto il D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento di cui all’art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;

Richiamato l’accordo Governo-Regioni dell’8 agosto 2001 che impegnava il Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni ed in relazione alle risorse definite nello stesso accordo;

Visto il Dpcm 29 novembre 2001 – “Definizione dei Lea” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002 – Serie ordinaria n. 26 – entrato in vigore il 23 febbraio 2002;

Richiamata la propria deliberazione n. 152 del 22 marzo 2002, di recepimento del Dpcm 29 novembre 2001 in materia di Lea, che dispone un primo provvedimento per:

escludere totalmente dai Lea le prestazioni di cui all’Allegato 2a);

-    garantire l’erogazione delle prestazioni di Medicina fisica e riabilitativa di cui al punto f) dell’Allegato medesimo fino al 30 giugno 2002;

-    rimandare ad un successivo provvedimento l’individuazione dei criteri di erogazione delle prestazioni previste dall’Allegato 2b), prevedendo nel contempo che le suddette prestazioni siano sospese se l’erogazione delle stesse fosse programmata dopo tale data;

-    rinviare ad un successivo provvedimento, da adottare entro il 30 giugno 2002, l’individuazione dei valori soglia di ammissibilità delle prestazioni incluse nei Lea che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione;

Richiamata la successiva deliberazione n. 413 del 14 giugno 2002 – “Modifica ed integrazione della delibera di Giunta Regionale n. 152 del 22 marzo 2002” - con la quale si confermava l’esclusione dai Lea delle certificazioni medico-sportive, salvo quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni;

Richiamata, altresì, la successiva deliberazione n. 659 del 2 agosto 2002 – “Recepimento Dpcm 29 novembre 2001 – Definizione dei Lea – Ulteriori provvedimenti” – con la quale, fra l’altro, si prorogava al 31 ottobre 2002 il termine per l’individuazione dei criteri di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie contenute nell’Allegato 2b) del Dpcm 29 novembre 2001 – “Prestazioni parzialmente escluse dai Lea erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche” - riservandosi di fornire con separato atto le prime indicazioni per l’applicazione dell’Allegato 2c) del citato Dpcm – “D.R.G. ad alto rischio di inappropriateza – Determinazione valori soglia di ammissibilità”;

Dato atto:

-    che, nel frattempo, la competente Direzione alla Sanità ha provveduto a porre in essere una serie di approfondimenti destinati a chiarire la portata delle limitazioni riguardanti la tipologia di prestazioni di cui agli Allegati 2b) e 2c) del Dpcm sopracitato, acquisendo – da una parte – gli elementi necessari per individuare i criteri clinici cui subordinare l’erogazione delle prestazioni stesse – dall’altra – le modalità per contenere l’erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio della appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse;

-    che, per quanto riguarda le prestazioni descritte nell’Allegato 2b), esse comprendono, come già deciso nei precedenti provvedimenti di recepimento, anche le prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia, di cui al punto f) dell’Allegato 2a) del più volte citato Dpcm 29 novembre 2001, stabilendo nel contempo che tali prestazioni sono erogate a favore dei residenti nella regione Abruzzo iscritti al Servizio Sanitario Regionale quali prestazioni aggiuntive con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, unicamente in presenza della sussistenza delle patologie di seguito elencate:

-    Lesioni traumatiche di plessi e/o tronchi nervosi;

-    Interventi di protesizzazione articolare;

-    Artropatie gravi diagnosticate con artroscopia;

-    Esiti di fratture e/o lussazioni;

-    Periartriti o tendinopatie acute con evidente compromissione motoria o Artropatie degenerative (gonartosi - coxoartrosi ecc.) in fase di acuzie flogistica con riduzione della funzione motoria dell'arto;

-    Esiti di interventi all'apparato locomotore (ad es. tenoraffia, mioraggia);

-    Cervicodorsolombalgia acuta con significativa limitazione delle attività quotidiane e/o lavorative;

-    Cervicobrachialgia acuta o lombosciatalgia acuta con irritazione/compressione articolare (ad. es. da ernia discale).

Per ogni paziente va predisposta apposita scheda riabilitativa su cui annotare tutte le prestazioni - Ripetibilità del trattamento non prima di 6 mesi;

-    che per quanto concerne:

a)   le prestazioni di assistenza odontoiatrica, si  precisa che sono riconosciuti nei LEA:

1.   Programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva (0-14 anni):

-    Fluoroprofilassi

-    Istruzione e motivazione di igiene orale

-    Igiene orale professionale

-    Sigillatura denti permanenti e decidui

2.   Urgenze infettivo antalgiche erogabili quali prestazioni di pronto soccorso odontoiatrico: presso ospedale pubblico e privato accreditato

3.   Tutte le prestazioni odontoiatriche, se rivolte a soggetti affetti dalle seguenti patologie:

-    Emopatie, piastrinopenie, leucemie, disordini congeniti e secondari della emocoagulazione

-    Diabete insulino dipendente in fase di scompenso metabolico

-    Nefropatie croniche e in trattamento dialitico

-    Protesi cardiache

-    BAV non protetto da Pace-Maker endocardio

-    Trapianti d'organo e midollo osseo

-    Tossicodipendenze

-    Infezioni da HIV/AIDS

4. Assistenza odontoiatrica e protesica ai soggetti affetti da:

-    Disabilità grave di cui all'art. 3, c. 3, L. 104/92

-    Malattie rare di cui al D.M. 279 del 18.05.2001

-    Neoplasie orali

-    Infezioni da HIV/AIDS in categoria B e C delle classificazioni internazionali CDC di Atlanta del 1993.

Le situazioni cliniche individuate devono essere certificate dagli specialisti di struttura pubblica;

b)   le prestazioni di densitometria ossea erogabili sono quelle per:

-    Donne in menopausa da almeno 6 mesi in presenza di una o più delle seguenti patologie aggiuntive:

1.   menopausa precoce

2.   menopausa chirurgica

-    Donne di età => 65 anni in menopausa da almeno 10 anni.

-    Donne e uomini con sospetta osteoporosi secondaria:

1.   Morbo di Cushing;

malassorbimenti intestinali (celiachia);

Morbo di Crohn, rettocolite emorragica, diverticolite;

ipogonadismo primitivo;

ipertiroidismo   e iperparatiroidismo primitivi documentati;

stasi cronica delle vie biliari;

insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica, nefropatia cronica;

trapianti.

2. Pazienti in trattamento prolungato (> 4 mesi) con conticosteroidi sistemici (>5 mg/die di prednisone o equivalenti), eparina,Tiroxina (nei casi nei quali si utilizzino dosi elevate di tipo soppressivo), farmaci che inducono, ipogonadismo, di antipilettici (fenobartital, fennintoina).

3. Precedenti fratture non dovute a traumi efficienti.

4. Pregresso riscontro di osteoporosi documentata da indagine radiologica o densitometrica.

Ripetibilità dell'esame non prima di 24 mesi dal precedente.

c)   le prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale erogabili – facendo riferimento ad un progetto terapeutico specifico che comporta la presa in carico e la valutazione del grado di disabilità della persona e che si concretizza nella formulazione di un programma riabilitativo individuale – sono quelle esposte nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d)   la chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri è erogabile in day-surgery limitatamente a casi particolari di pazienti con anisometropia grave (pari ad almeno 3 diottrie) o di pazienti portatori di vizio rifrattivo che hanno sviluppato intolleranza grave alle lenti a contatto la cui occupazione lavorativa è assolutamente incompatibile con l’utilizzo di lenti tradizionali;

Dato atto che, a modifica di quanto già previsto con deliberazione di Giunta Regionale n. 413 del 14 giugno 2002,  per le certificazioni medico- sportive, al fine di non compromettere, oltre alla valenza salutare dell'attività sportiva, anche l'indubbio valore di aggregazione sociale e di prevenzione delle attività sportive e al fine di non limitare o ridurre l'accesso alle discipline sportive della Regione Abruzzo, si ripristina il regime di cui alla L.R. 11 novembre 1997, n. 132 - art. 6 - e circolare esplicativa prot. 16437/11 del 14 luglio 2000;

Dato atto che per quanto riguarda le prestazioni elencate nell’Allegato 2c) – “Prestazioni incluse nei Lea che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione” – sono definibili “inappropriati” i casi trattati in regime di ricovero o in day-hospital che le strutture sanitarie possano trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse: tali prestazioni sono incluse nei Lea solo se l’erogazione delle stesse avviene secondo le modalità più appropriate di erogazione per tali prestazioni:

Dato atto altresì che:

a.   in particolare, per i D.R.G. “ad alto rischio di inappropriatezza” di cui all’Allegato 2c) del Dpcm 29 novembre 2001, va considerata appropriata una percentuale di ricoveri trattati in day-surgery o day-hospital pari o superiore alle percentuali individuate a fianco di ciascun D.R.G. dell’Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

b.   come desunto dall’allegata tabella, l’incidenza dei ricoveri di degenza ordinaria ad elevato rischio di inappropriatezza è stata per l’anno 2001 pari al 22,2%, con una percentuale del 38,1% nelle strutture private e del 18,8% nei Presidi pubblici a diretta gestione delle Aziende Sanitarie Locali;

c.   in merito alle soglie di ammissibilità, le stesse sono state definite con riferimento alle minori percentuali di accesso ai ricoveri ordinari verificatesi nelle strutture ospedaliere della regione Abruzzo e che la base di riferimento per il calcolo dei valori soglia è costituita dal numero dei ricoveri effettuati nel 2001, per ciascun D.R.G.;

Atteso che il presente provvedimento costituisce solo l’avvio di un percorso procedimentale che, in prima battuta, si concretizza nel disincentivare le forme distorsive ed opportunistiche dei comportamenti, fino ad arrivare ad ulteriori specifici provvedimenti finalizzati a ridurre i margini di inappropriatezza, in particolare, per la casistica medica con la riduzione dei ricoveri ordinari e in day-hospital e, per quelle chirurgiche, con il trasferimento di parte delle attività verso il regime diurno ed ambulatoriale;

Dato atto che è in corso di adozione il provvedimento della disciplina del day-surgery;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tenico-amministrativa del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 405/2001;

Visto il Dpcm 29 novembre 2001;

Viste le linee-guida ministeriali n. 1/1995;

Con voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

1.   di determinare, secondo la descrizione di cui in premessa, le specifiche indicazioni cliniche delle prestazioni parzialmente escluse dai Lea di cui all’Allegato 2a) e 2b) del Dpcm 29 novembre 2001;

2.   di determinare, secondo la descrizione di cui agli Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, i criteri e le modalità da applicare per il contenimento delle prestazioni incluse nei Lea che presentano, secondo l’Allegato 2c) del Dpcm 29 novembre 2001, un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato;

3.   di dare atto che con successivi ulteriori provvedimenti saranno adottate iniziative finalizzate a ridurre ulteriormente i margini di inappropriatezza che favoriscano l’implementazione dell’attività ambulatoriale, procedendo nel contempo ad apportare le conseguenti modifiche del Nomenclatore tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale;

4.   di dare atto che con separati provvedimenti  sarà determinato il quadro di riferimento tariffario all’interno del quale opererà il presente provvedimento, nonché le linee-guida per le attività di day-surgery;

5.   di dare atto che, a modifica di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 413 del 14 giugno 2002,  per le certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva agonistica si ripristina il regime di cui alla L.R. 11 novembre 1997, n. 132 - art. 6 - e circolare esplicativa prot. n. 16437/11 del 14 luglio 2000.