Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
- che, in questa fase storica, caratterizzata per un verso dall’ampliamento dei poteri e delle conseguenti responsabilità attribuite alle Regioni, per l’altro dalla ristrettezza delle risorse disponibili, è necessario intervenire con urgenza sul complessivo assetto della sanità regionale al fine di conciliare il principio universalistico del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) con un sistema erogativo finanziariamente compatibile, anche se comunque mirato a salvaguardare le esigenze dei cittadini;
- che il sistema sanitario abruzzese è caratterizzato da un livello di offerta sanitaria eccessivo che produce fisiologicamente un simmetrico livello di domanda di prestazioni ormai incompatibile con la limitatezza delle risorse;
- che l’articolazione dell’offerta sanitaria risulta spesso sbilanciata anche in rapporto alla localizzazione territoriale delle strutture;
- che, come è noto, il primo livello di regolazione dell’offerta è rappresentato dall’istituto dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, attualmente disciplinato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 100 del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell’art. 8-ter del D.lgs. n. 502/1 992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che, nonostante i vincoli posti dalla normativa statale e regionale, le richieste di autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e per il relativo esercizio di attività è sempre più pressante, proprio e per gli effetti della configurazione giuridica dell’istituto in parola, lo stesso prelude inevitabilmente alla fase dell’accreditamento provvisorio, finendo col gravare sul sistema della finanza pubblica regionale;
- che il Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999/2001, approvato con legge regionale n. 37 del 2 luglio 1 999, è giunto alla sua scadenza e che indefettibilmente i futuri strumenti di programmazione dovranno, da una p9rte, definire un nuovo percorso normativo degli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamento definitivo delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali che, superando la eccessivamente protratta fase transitoria, miri a riequilibrare e riorganizzare il complesso dell’offerta sanitaria, anche attraverso la puntuale applicazione del Dpcm 29 novembre 2001 sui Livelli essenziali di assistenza (Lea)e, dall’altra, ad articolare - sulla base dei dati conoscitivi che emergeranno dalla imminente attivazione dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale - l’offerta sanitaria in rapporto alle effettive esigenze assistenziali degli ambiti territoriali regionali;
Ritenuto pertanto di dover sospendere - nelle more della predisposizione degli atti di programmazione citati - l’esame delle richieste concernenti l’accoglibilità ai fini delle autorizzazioni all’esercizio delle attività sanitarie di cui alle tipologie delle strutture previste dall’art. 8-ter, 1° comma, del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, già pervenute e per le quali non sia stato ancora rilasciato il relativo parere di compatibilità di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 100 del 9 febbraio 2000;
Visto il D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 405/2001;
Vista la legge regionale n. 37/1999;
con voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa,che si intendono qui integralmente trascritte
di sospendere l’esame delle richieste concernenti l’accoglibilità delle autorizzazioni all’esercizio delle attività sanitarie di cui alle tipologie delle strutture contemplate all’art. 8-ter 1° comma - del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.