LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 29 novembre 1999, n. 125, che prevede la concessione di contributi alle II.PP.A.B. presenti sul territorio regionale, al fine di favorire la necessaria integrazione delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per il miglioramento dei servizi erogati;

Visto che la stessa legge, all’art. 2, comma 4, demanda espressamente alla Giunta Regionale la determinazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei predetti contributi finanziari;

Atteso che, con la L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 - Bilancio pluriennale 2003 - 2005”, è stato previsto lo stanziamento, per l’anno 2003, sul pertinente capitolo del Bilancio regionale n. 72301 dell’importo di Euro 450.000,00, da assegnare alle II.PP.A.B. per interventi contributivi in c/capitale finalizzati al miglioramento dei servizi erogati agli utenti, mediante lavori di sistemazione delle strutture o di riqualificazione organizzativa, ai sensi della L.R. 29 novembre 1999, n. 125;

Considerato che il Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali ha predisposto lo schema dei “Criteri e modalità di erogazione” dei citati contributi per l’annualità 2003, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, composto di n. 7 pagine, compresa la copertina, e consistente in n. 9 articoli numerari progressivamente;

Dato atto del parere favorevole, espresso dal Direttore della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, con la firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

1.   approvare l’allegato schema, composto di n. 7 pagine, compresa la copertina, e consistente in n. 9 articoli numerari progressivamente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente “Criteri e modalità di erogazione dei contributi - Annualità 2003”, in applicazione dalla L.R. 17 aprile 2003, n. 8, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 4, della L.R. 29 novembre 1999, n. 125;

2.   di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”.


REGIONE
ABRUZZO


Giunta Regionale

Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività
Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale



Servizio
“Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali -
Promozione rapporti con soggetti e strutture”




L.R. 29 novembre 1999, n. 125 – art. 2, comma 4

rifinanziata con
L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente:
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 – Bilancio pluriennale 2003 - 2005

 

CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI
ANNUALITA’ 2003

- capitolo di spesa n. 72301 del Bilancio regionale -

(Provvedimento della Giunta Regionale)


 

L.R. 29 novembre 1999, n. 125 – art. 4, comma 2
rifinanziata con

L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente:
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 – Bilancio pluriennale 2003 - 2005




CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI
ANNUALITA’ 2003

- capitolo di spesa n. 72301 del Bilancio regionale -

(Provvedimento della Giunta Regionale)

 

ART. 1

1.   In attuazione della L.R. 17 aprile 2003, n. 8 concernente: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 – Bilancio pluriennale 2003-2005”, il presente provvedimento detta i criteri e disciplina le modalità di erogazione, per l’anno 2003, dei contributi previsti dall’art. 2, comma 4, della L.R. 29 novembre 1999, n. 125.

ART. 2

1.   Al fine di favorire la necessaria integrazione delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti nel territorio, la Regione, per l’esercizio finanziario 2003, assegna il 60% dei fondi stanziati in bilancio, ai sensi della L.R. 29 novembre 1999, n. 125, previsti in Euro 450.000,00 sul pertinente capitolo n. 72301, alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) che gestiscono Case di Riposo con le seguenti caratteristiche:

a.   idoneità ad erogare, in via prevalente, prestazioni socio-sanitarie ad anziani non autosufficienti di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, assimilabili a quelle fornite in regime di R.S.A.;

b.   possesso del riconoscimento di tale idoneità formalmente rilasciato dalla Regione con le procedure e le modalità fissate dalla Deliberazione Consiliare n. 49/6 del 23/06/1987, modificata con Deliberazione Consiliare n. 71/11 del 21/10/1997.

2.   La parte residua del predetto stanziamento viene assegnata alle altre II.PP.A.B. che svolgono attività socio-assistenziale in favore di anziani, disabili ed inabili comunque denominati.

3.   Qualora parte dei fondi assegnabili a ciascuna tipologia di Enti, di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, dovesse risultare in eccedenza in rapporto alle effettive richieste pervenute nei termini, la stessa potrà essere destinata a soddisfare le esigenze dell’altra categoria di strutture, con le stesse modalità e nei termini stabiliti dal presente provvedimento.

ART. 3

1.   Le erogazioni finanziarie disciplinate dal presente provvedimento sono finalizzate alla concessione di contributi per interventi di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione,  di completamento, ampliamento e/o riconversione di attività delle strutture delle II.PP.A.B. che forniscono  servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in favore di anziani non autosufficienti, disabili, inabili comunque denominati, allo scopo di consentire il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni, anche mediante progetti di riqualificazione e formazione del proprio personale.

ART. 4

1.   Per accedere ai predetti contributi, gli Enti interessati dovranno inoltrare, alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali –  Viale Bovio, 425 – 65125 PESCARA, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., pena l’esclusione, la seguente documentazione:

a.   istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, con esplicita indicazione degli interventi programmati e dei relativi oneri previsti;

b.   deliberazione dell’Organo di gestione dell’Ente recante:

b.1 approvazione del progetto da realizzare, conforme alle finalità di cui al precedente art. 3;

b.2 approvazione della “Relazione tecnica illustrativa” del progetto, nonché del relativo “Quadro economico” (documenti da allegare obbligatoriamente alla deliberazione medesima);

b.3 delega al legale rappresentante a richiedere il contributo finanziario, ai sensi della L.R. n. 125/99, secondo i criteri di cui al presente provvedimento;

b.4 impegno a coprire, con proprie risorse, le necessità finanziarie derivanti dal “Quadro economico” e non soddisfatte dal contributo regionale che andrà ad essere assegnato;

b.5 attestazione del legale rappresentante sul possesso dell’autorizzazione comunale provvisoria all’esercizio dell’attività di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308, in conformità alle “Direttive generali provvisorie” emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1230 del 12/12/2001 (B.U.R.A. n. 2 ord. del 15/02/2002), con esplicita indicazione dell’attività svolta dall’Ente;

b.6 presa d’atto dell’autocertificazione del legale rappresentante dell’Ente sul numero dei posti-letto risultanti dalla “Scheda Informativa – Mod. all. A(punto 2.4.1 – SEZIONE II – AMMINISTRATIVA) allegata al provvedimento comunale di autorizzazione provvisoria al funzionamento, rilasciata in data anteriore a quella di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

b.7 dichiarazione di aver ottemperato all’approvazione del proprio conto consuntivo dell’ultimo anno, regolarmente inviato al competente Organo di Controllo;

b.8 dichiarazione sul possesso di formale provvedimento di riconoscimento dell’idoneità a svolgere attività sanitaria connessa a quella socio-assistenziale, ovvero di apposita convenzione in atto con la competente ASL (per gli Enti di cui al precedente art. 2).

2.   Si considerano prodotte in tempo utile le istanze, inoltrate esclusivamente a mezzo servizio dell’Ente Poste, recanti sul plico raccomandato A.R. il timbro con data non successiva a quella di scadenza di cui al precedente punto 1.

ART. 5

1.   Sulla base delle istanze pervenute, il competente Servizio provvede, con determinazione dirigenziale ai sensi della L.R. 14.9.99, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, all’assegnazione dei fondi stanziati nel bilancio regionale in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, della L.R. n. 125/99, secondo i criteri fissati nel precedente art. 2, in proporzione al numero degli utenti dei servizi certificato da ciascun Ente ed individuato con le modalità previste nel punto 1, lett. b.6), del precedente art. 4.

2.   L’entità del contributo determinato secondo i predetti criteri, non potrà, in alcun caso, superare il 90% (novanta per cento) dell’importo degli interventi programmati, comprensivo degli oneri e delle spese per la sicurezza, risultante dall’apposito “Quadro economico” allegato al progetto, al netto degli imprevisti, delle spese di progettazione e di direzione lavori, nonché degli oneri fiscali a norma di legge.

ART. 6

1.   Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. della determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi, gli Enti beneficiari, pena la decadenza, devono trasmettere al competente Servizio della Giunta Regionale la seguente documentazione:

a.   deliberazione dell’organo di amministrazione relativa all’aggiudicazione delle opere da eseguire ovvero all’affidamento del progetto di riqualificazione e formazione del proprio personale con attestazione di effettivo inizio del progetto stesso;

b.   dichiarazione di impegno, da parte del legale rappresentante, a restituire alla Regione parte o tutta la somma ricevuta, in caso di parziale o totale mancata realizzazione degli interventi progettati;

c.   attestazione del legale rappresentante concernente le modalità di versamento del contributo, con indicazione della  propria tesoreria e del relativo conto corrente postale o bancario;

d.   richiesta (facoltativa), a firma del legale rappresentante, di erogazione, a titolo di acconto, della somma corrispondente al 50% (cinquanta per cento) dell’ammontare del contributo assegnato.

ART. 7

1.   I progetti soggetti a contributo devono essere ultimati entro e non oltre un anno dalla data di inizio.

2.   Per la erogazione del saldo del contributo, le II.PP.A.B. devono rimettere al competente Servizio della Giunta Regionale la seguente documentazione, nel termine di giorni sessanta dalla ultimazione dei lavori:

a.   richiesta di erogazione del saldo, a firma del legale rappresentante;

b.   deliberazione dell’organo di amministrazione concernente l’approvazione dello “stato finale delle opere realizzate” e del “certificato di regolare esecuzione” (redatti dal direttore dei lavori), ovvero l’approvazione del “Rendiconto” delle spese relative al progetto di riqualificazione e formazione del personale, da allegare alla deliberazione medesima;

c.   dichiarazione del legale rappresentante circa la insussistenza di analoghi contributi, pubblici o privati, a copertura della quota di interventi realizzati con partecipazione della Regione.

ART. 8

1.   Eventuali economie, risultanti da decadenza o da esecuzione parziale o totale degli interventi programmati, saranno destinate all’incremento proporzionale del contributo a tutti gli altri Enti già assegnatari, con le stesse modalità e nei limiti stabiliti per la fase di assegnazione del contributo medesimo.

2.   L’eventuale assegnazione di contributi derivanti da rimodulazioni di economie, ai sensi del precedente punto 1., sarà disposta con determinazione dirigenziale, notificata agli Enti beneficiari.

ART. 9

1.   Il presente provvedimento della Giunta Regionale sarà pubblicato sul B.U.R.A.